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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 02/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14476/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 18338-2025 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato, per l'annullamento, il diniego notificato a mezzo PEC col quale il Comune di Afragola, in data 22 maggio 2025, ha rigettato l'istanza di annullamento in via di autotutela e di sgravio dei seguenti atti:
- avviso di pagamento n. 18146 relativo all'imposta TARI, annualità 2024.
- avviso di pagamento n. 18338, relativo all'imposta TARI, annualità 2025.
La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) carenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, legge n. 147/2013; violazione dell'art. 3 del Regolamento di disciplina della TARI del comune di Afragola, posto che l'attività produttiva del caseificio è ormai sospesa e come tale non idonea a produrre rifiuti assoggettabili al relativo servizio comunale c.d. a tariffa.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10-quater L. n. 212/2000; dell'art. 1, comma 164, legge n. 296/2006; eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento: la sospensione dell'attività è stata debitamente comunicata allo Sportello Unico per le attività produttive.
3) illegittimità dell'art. 3 del Regolamento del comune di Afragola sulla TARI nella misura in cui modifica in peius il presupposto impositivo;
irragionevolezza e violazione del canone di proporzionalità.
Geset Italia s.p.a., società preposta al servizio di riscossione dei tributi per conto del comune di Afragola, si
è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi della L. 147/2013, la TARI è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, quindi, per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
Sul punto, l'art. 4 del Regolamento Comunale assoggetta alla TARI chiunque possieda, occupi, o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali e/o aree scoperte (anche abusivi), suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La superficie tassabile è quella calpestabile, ove la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine dalla produzione di rifiuti.
Affinché operino eventuali deroghe è onere del contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Secondo la disciplina del menzionato d.lgs. n. 507/1993, applicabile alla fattispecie in esame, il tributo è dovuto in virtù della mera istituzione del servizio di raccolta rifiuti, essendo irrilevante il dato soggettivo della sua mancata utilizzazione da parte dell'utente.
I presupposti impostivi, quindi, vanno individuati nel possesso di immobili (in base alla loro natura e valore)
e nell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
L'Ufficio, a seguito di verifiche presso le banche dati comunali, ha riscontato che la società, per l'immobile sito in Afragola, alla Indirizzo_1, identificato castamente al F.7, p.lla 541, sub. 20, ha attivato l'utenza elettrica come da estratto depositato agli atti del giudizio.
In linea con quanto previsto dal Regolamento comunale di settore, iil tributo è dunque dovuto per gli anni
2024 e 2025, non incidendo la circostanza che l'attività di produzione sia terminata.
Non fondata è la censura con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'art. 3 del Regolamento comunale.
Al riguardo, il presupposto d'imposta va individuato nell'art. 4 del Regolamento in questione, perfettamente in linea con la normativa legislativa di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di GESET Italia s.p.a., delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00, oltrea accessori di legge ove dovuti.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14476/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Afragola - Piazza Municipio 80021 Afragola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 18338-2025 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato, per l'annullamento, il diniego notificato a mezzo PEC col quale il Comune di Afragola, in data 22 maggio 2025, ha rigettato l'istanza di annullamento in via di autotutela e di sgravio dei seguenti atti:
- avviso di pagamento n. 18146 relativo all'imposta TARI, annualità 2024.
- avviso di pagamento n. 18338, relativo all'imposta TARI, annualità 2025.
La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) carenza dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, legge n. 147/2013; violazione dell'art. 3 del Regolamento di disciplina della TARI del comune di Afragola, posto che l'attività produttiva del caseificio è ormai sospesa e come tale non idonea a produrre rifiuti assoggettabili al relativo servizio comunale c.d. a tariffa.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10-quater L. n. 212/2000; dell'art. 1, comma 164, legge n. 296/2006; eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento: la sospensione dell'attività è stata debitamente comunicata allo Sportello Unico per le attività produttive.
3) illegittimità dell'art. 3 del Regolamento del comune di Afragola sulla TARI nella misura in cui modifica in peius il presupposto impositivo;
irragionevolezza e violazione del canone di proporzionalità.
Geset Italia s.p.a., società preposta al servizio di riscossione dei tributi per conto del comune di Afragola, si
è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi della L. 147/2013, la TARI è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, quindi, per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
Sul punto, l'art. 4 del Regolamento Comunale assoggetta alla TARI chiunque possieda, occupi, o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali e/o aree scoperte (anche abusivi), suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La superficie tassabile è quella calpestabile, ove la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine dalla produzione di rifiuti.
Affinché operino eventuali deroghe è onere del contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.
Secondo la disciplina del menzionato d.lgs. n. 507/1993, applicabile alla fattispecie in esame, il tributo è dovuto in virtù della mera istituzione del servizio di raccolta rifiuti, essendo irrilevante il dato soggettivo della sua mancata utilizzazione da parte dell'utente.
I presupposti impostivi, quindi, vanno individuati nel possesso di immobili (in base alla loro natura e valore)
e nell'erogazione e fruizione di servizi comunali.
L'Ufficio, a seguito di verifiche presso le banche dati comunali, ha riscontato che la società, per l'immobile sito in Afragola, alla Indirizzo_1, identificato castamente al F.7, p.lla 541, sub. 20, ha attivato l'utenza elettrica come da estratto depositato agli atti del giudizio.
In linea con quanto previsto dal Regolamento comunale di settore, iil tributo è dunque dovuto per gli anni
2024 e 2025, non incidendo la circostanza che l'attività di produzione sia terminata.
Non fondata è la censura con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'art. 3 del Regolamento comunale.
Al riguardo, il presupposto d'imposta va individuato nell'art. 4 del Regolamento in questione, perfettamente in linea con la normativa legislativa di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di GESET Italia s.p.a., delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00, oltrea accessori di legge ove dovuti.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.