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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TA OR LL de Courtelary Presidente
RI CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marika Miceli che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE E
(C.F. Controparte_1
) in fallimento P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Andrea Abatecola che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_1
, ( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Eleonora Minoprio che li rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_3
APPELLATI
1 Oggetto: appello avverso sentenza 999/2021 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 12068/2017 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 12068/2017 ) Parte_2 [...]
, e proponevano dinanzi al Tribunale di Roma CP_4 CP_2 CP_3 opposizione al decreto ingiuntivo 27637/2016 emesso nei loro confronti in solido e in favore di per l'importo di € 1.557.412,33 oltre accessori e Controparte_5 spese.
L'importo era relativo:
a) al conto corrente 10480/20 (secondo la banca acceso il primo aprile 2001 ed estinto il diciannove gennaio 2016 con un saldo negativo di € 687.439,22 ) ;
b) al conto anticipi 67838811/18 ( secondo la banca acceso il sei dicembre 2011 ed estinto il diciassette dicembre 2015 con un saldo negativo di € 357.863,82 );
c) al conto anticipi 452761091/01 ( secondo la banca acceso il dieci settembre 2008 ed estinto il diciassette dicembre 2015 con un saldo negativo di € 512.109,20 ).
e avevano rilasciato garanzia il ventuno settembre 2009 e CP_2 CP_3
il ventitré settembre 2009. Controparte_4
Gli opponenti affermavano quanto segue :
Cont 1) il conto corrente 10480/20 era stato acceso in realtà nel 1996 con e il contratto non era stato depositato;
il rapporto era estinto sin dal trentuno dicembre 2013 allorquando erano state revocate le linee di credito tanto che successivamente erano stati addebitati solo interessi;
su detto conto confluivano i conti tecnici sub 2 e 3; erano stati applicati senza pattuizione e comunque illegittimamente interessi ultralegali, anche usurari, commissioni e spese, anatocismo, date valuta per cui il saldo in realtà sarebbe stato positivo per € 550.439,07 come da perizia di parte;
riferivano come comunque su detto conto confluissero anche altri conti tecnici che non erano stati considerati da controparte e di cui a mero titolo esemplificativo fornivano i codici ( 18878S, 13324, 20422,12933, 19929X, 10825F, 13384R, 1293S,
1930V, 13325, 1471, 12254, 18879, 13345, 20445 );
2 2) riguardo al conto anticipi 67838811/18 il documento qualificato dalla banca come contratto non era sottoscritto da quest'ultima, conteneva un mero riferimento a un'apertura di credito rispetto a cui non era specificata la data e il cui documento parimenti non era stato prodotto;
erano state depositate solo le richieste di anticipazioni, alcune peraltro carenti riguardo alla data e le relative fatture;
non erano stati depositati gli estratti conto scalari e mancava la specificazione del TAN applicato;
nel documento prodotto era comunque indicato un TAE corrispettivo e un TAN moratorio superiore a quello usurario;
3) riguardo al conto anticipi 452761091/01 il documento prodotto non era in alcun modo riferibile a detta posizione mancando l'indicazione del numero di conto;
anche in questo caso erano state prodotte solo le richieste di anticipazioni, alcune carenti riguardo alla data e le relative fatture, senza deposito degli estratti conto scalari e senza indicazione del TAN;
4) riguardo alle fideiussioni era applicabile l'art. 1956 c.c., avendo la banca tenuto un comportamento contrario a buona fede, nonché la tutela risarcitoria.
si costituiva, affermava che non vi fosse alcuna prova che il conto Controparte_7 acceso nel 1996 fosse lo stesso di quello azionato, che il rapporto non era stato chiuso il trentuno dicembre 2013 ( in quanto a tale data era stato solo richiesto il rientro dal debito maturato ) ma il diciannove gennaio 2016, che la documentazione a supporto dei conti anticipi era del tutto esaustiva, che gli interessi applicati erano stati correttamente determinati come anche le cms e le altre spese, che le fideiussioni prestate dovevano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia, che la domanda relativa ai garanti era comunque priva di fondamento.
Contestava l'esistenza di altri conti tecnici confluenti sul conto corrente rilevando la mancata produzione di documenti a sostegno.
Il Tribunale disponeva CTU;
nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento della si costituiva in prosecuzione la curatela e all'esito veniva emessa sentenza CP_1
999/2021 che così statuiva :
“ Revoca il decreto ingiuntivo n. 27637/2016 (R.G. n. 75845/2016) emesso dal Tribunale di Roma in data 30 novembre 2016;
3 Condann al pagamento, in favore del fallimento Controparte_5
n. 430/2019 d dell'importo Parte_3 di € 213.020,41, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Dichiara, ai sensi dell'art. 1955 c.c., la liberazione dei fideiussori , CP_3 [...]
. CP_2 Controparte_4
Condanna al pagamento, in favore di fallimento Controparte_5 Co n. 430/201 delle spese Parte_3 di lite che liquida in € 1.921,58, oltre accessori, per la c.t.u., ed in complessivi € 12.120,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Condann al pagamento, in favore d , Controparte_5 CP_3
e delle spese di lite che liquida in € 1.921,58, oltre CP_2 Controparte_4 accessori, per la c.t.u., e in complessivi € 12.120,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituto dichiaratisi antistataria.
Pone definitivamente a carico di il 50% delle Controparte_5 spese della consulenza tecnica d'ufficio.” proponeva appello ribadendo le tesi di primo Controparte_5 grado e chiedendo anche la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
Si costituiva la curatela fallimentare, e , chiedendo il rigetto CP_3 CP_2 dell'appello.
Con ordinanza depositata il ventotto settembre 2021 era accolta l'istanza di sospensiva.
L'appellante concludeva chiedendo:
“riformare i capi della sentenza di primo grado indicati in narrativa, per le motivazioni ampiamente illustrate nei paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ed accogliere, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 999/2021 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile, Giudice Dott. Giuseppe Di Salvo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12068/2016, depositata in cancelleria in data 19.01.2021 e notificata in data 02.02.2021, rigettando le domande, istanze ed eccezioni tutte formulate dagli opponenti, comprese eventuali domande riconvenzionali e/o risarcitorie e/o di arricchimento senza causa in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi dedotti in primo grado e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 27637/2016 del 30.11.2016 RG n. 75845/2016 emesso dal Tribunale di Roma;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare le odierne appellate al pagamento in favore 4 dell'appellante delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del giudizio, oltre interessi, come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo”.
Avanzava anche domanda di espletamento di nuova CTU.
La curatela fallimentare concludeva chiedendo :
“in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario, in ogni sua parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni esposte in atti, con la conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato;
- nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in ogni sua parte, per tutte le ragioni esposte in punto di fatto e di diritto nei precedenti scritti difensivi, anche ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., con la conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.”
e concludevano chiedendo : CP_2 CP_3
“rigetto integrale dell'appello proposto dall'Istituto di credito per tutte le argomentazioni già esposte in atti, con conseguente condanna al pagamento delle spese e compensi del presente grado, da distrarsi in favore dell'Avv. Eleonora Minoprio che si è già dichiarata antistataria.”
La Corte all'esito dell'udienza del tre novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di cui l'atto di appello è stato Controparte_4 ritualmente notificato e che non si è costituito.
L'appellante sostiene nei motivi di doglianza quanto segue.
Si afferma per il conto corrente che erroneamente il Tribunale, non applicando i principi generali in materia di onere della prova e aderendo acriticamente alla CTU, avrebbe ritenuto che non fosse stata prodotta documentazione comprovante le condizioni di contratto;
altrettanto erroneamente avrebbe poi considerato, ai fini della ricostruzione contabile, Cont estratti conto relativi a un rapporto asseritamente acceso dal 1996 con senza che vi Contr fosse la prova che il conto ( ex ) ne fosse il prosieguo;
altrettanto Controparte_8 erroneamente avrebbe dato rilievo alla mancata produzione di un solo estratto conto ossia quello del primo trimestre 2001.
5 Per i conti anticipi si sostiene parimenti che erroneamente il Tribunale, sempre non applicando l'art. 2697 c.c. e seguendo anche su questo pedissequamente la CTU, avrebbe ritenuto la mancanza dei contratti nonché degli estratti conto e avrebbe affermato l'inidoneità delle distinte prodotte a comprovare l'effettiva anticipazione degli importi ivi indicati;
vi sarebbe inoltre vizio di ultrapetizione in quanto l'effettiva erogazione degli importi non era stata contestata dalla correntista.
Si sostiene inoltre per le fideiussioni la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Il Tribunale in particolare ha ritenuto liberati i fideiussori ex art 1955 c.c. (in base a cui “ la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”) mentre gli stessi avevano solo chiesto l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ( in base a cui “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”).
Si sarebbe comunque trattato di contratto autonomo di garanzia e a prescindere da ciò, mancherebbero i presupposti dell'art. 1956 c.c. in quanto i tre garanti erano soci e sin da maggio 2004 componenti del Consiglio di Amministrazione della Parte_3
*********
Il motivo per il conto corrente 10480/20 è parzialmente fondato.
Osserva in primo luogo la Corte come nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la Pt_3 in bonis e i fideiussori avessero rilevato come il conto corrente fosse stato acceso in data di gran lunga antecedente rispetto al primo degli estratti conto prodotti ( aprile 2001 ) tanto che il saldo iniziale era negativo;
ne costituisce riscontro lo scalare del primo semestre 2001 Contr facente parte dell'estratto conto di giugno 2001 prodotto da ove il saldo del primo gennaio 2001 risulta a debito della correntista;
di conseguenza l'assunto dell'appellante riguardo alla data di accensione del conto indicata nell'anno 2001 risulta infondato.
6 E' poi corretto in generale il principio enunciato dall'appellante in base a cui la produzione effettuata da una parte di un contratto sottoscritto solo dall'altra integra la prova del perfezionamento del negozio.
Nel caso di specie peraltro è stato prodotto unicamente un accordo di apertura di credito su conto corrente del quattordici novembre 2002 con menzione di tassi a capitalizzazione trimestrale e cms senza indicazione quindi ( attesa la loro estraneità rispetto all'apertura di credito ) dei tassi attivi;
dette poste infatti sono invece precipue dei conti correnti come anche quindi la loro capitalizzazione per il periodo in cui è ammesso l'anatocismo; altrettanto vale per le spese, e i giorni valuta, tutte poste che invece sono presenti negli estratti conto prodotti.
Non è poi comunque sufficiente quanto indicato nel documento suddetto. E' infatti ivi menzionato un tetto di € 1.105.000,00 per scoperto con indicazione di varie linee di anticipi con castelletto non meglio specificate. In particolare: tetto di € 615.000,00 per CI
IV ( Cast. ), di € 575.000,00 per altri CI IV ( Cast. ), di € 155.000,00 per altri
CI IV ( Cast. ) ; di € 66.000,00 per ulteriori CI IV ( Cast. ) ; di €50.000,00 per Sconto Portafoglio Commerciale con periodicità trimestrale al tasso 8,375% -- 8,642% su base annua + CMS 0,125 nonché una serie di tassi “franco” diversificati per linee di credito.
Nel conto corrente invero sono solo indicate somme globalmente applicate per interessi e Contr non ha in alcun modo fornito prova specifica con conteggi alternativi della correttezza dei calcoli ivi effettuati e della corrispondenza alle indicazioni dell'apertura di credito.
Contr Il fatto poi, rilevato da che la questione sarebbe stata sollevata dalla solo dopo CP_1 la ctu, è irrilevante poiché si tratta comunque di prova delle condizioni contrattuali che sono state contestate dall'opponente e che devono essere provate dall'opposta.
E' inoltre del tutto infondata la richiesta di capitalizzazione trimestrale perché, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non è sufficiente la dedotta pubblicazione sulla GU del
141/2000 della dichiarazione di allineamento alla normativa in materia di reciprocità Contr trimestrale della capitalizzazione;
il rapporto comunque, secondo la prospettazione di sarebbe sorto successivamente ossia nel 2001 e non è stato prodotto il contratto.
7 Sono peraltro dovuti gli interessi legali sulle somme indicate negli estratti conto nel periodo documentato come da conteggio del CTU che ha stornato gli addebiti per interessi spese e commissioni ( pari a €373.415,99 ) e interessi e competenze del conto anticipi ( pari a
€527.043,64 ) e applicato gli interessi al tasso legale ( € 51.869,17 ) con conteggio analitico e del tutto condivisibile.
Il saldo positivo per la correntista è quindi pari al trentuno dicembre 2015 a € 161.151,24 oltre interessi legali successivi fino al saldo.
********
Per i due conti anticipi la doglianza è parzialmente fondata.
In base all'andamento del conto corrente risultante dagli estratti depositati e dal testo dei documenti con cui le parti disciplinavano le condizioni di anticipazione ( ivi compresi interessi, commissioni e spese ) emerge come si trattasse di conti meramente tecnici in quanto tutti gli addebiti e accrediti effettivi, sia in linea capitale che per interessi e commissioni, erano regolati sul conto 10480.
Si osserva peraltro come l'esistenza di un prospetto precipuo per i conti tecnici è attestato dalla stessa banca laddove spiega nell'atto di appello ( pagg. 41 e 42 ) il meccanismo contabile del rapporto indicando la sussistenza di scritturazioni sul conto anticipi a debito per le somme anticipate e a credito per le somme poi pagate dal debitore ceduto.
Ebbene, seppure nel conto corrente sono indicati accrediti per finanziamenti e successivi addebiti tuttavia gli importi addebitati per commissioni e interessi relativi al conto anticipi sono globali e calcolati trimestralmente senza che vi sia un'evidenza contabile specifica relativa ad esempio a interessi applicati per proroga del termine di pagamento o per pagamento tempestivo da parte del debitore ceduto;
di conseguenza, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale aderendo alla CTU, detti importi correttamente sono stati stornati dal conto corrente, come già indicato nell'esame della precedente doglianza.
Diversa valutazione deve essere effettuata invece per quanto riguarda le anticipazioni rispetto a cui sono state depositate le richieste della correntista ( sottoscritte una per una ) con allegata copia della fattura da scontare nonché la distinta su modello MPS recante l'importo anticipato, il numero del conto anticipi di riferimento e il tasso di interesse applicato
8 corrispondente a quello indicato nelle lettere di apertura del conto tecnico nonché il termine per il pagamento salvo proroga.
Non si tratta pertanto, come ritenuto dal Tribunale, di mere distinte.
Effettuando un riscontro analitico si evidenzia poi come gli importi che risultano dalle distinte di anticipazione sottoscritte dalle parti corrispondano esattamente, per importo e valuta a quelli accreditati sul conto corrente 42080; verificando poi gli estratti conto successivi fino alla data della chiusura del conto stesso non risultano addebitati i relativi importi. Si tratta pertanto, come correttamente evidenziato dall'appellante, di erogazioni di somme che il correntista non ha restituito;
a fronte di specifica allegazione di detto inadempimento da parte della banca non vi è stata poi alcuna allegazione e tantomeno richiesta di prova o produzione documentale da parte degli appellati attestante che il terzo ceduto o la correntista abbia comunque pagato gli importi.
Si tratta delle seguenti fatture:
a) Conto anticipi 67838811/18
1) anticipazione su fattura n. 120/2011 del 25/11/2011 di € 165.000,00 con anticipo di
€ 48.000,00 e accredito su cc di € 47.947,75 con valuta 2/12/2011;
2) anticipazione su fattura n. 132/2011 di € 171.600,00 con anticipo di € 132.000,00 e accredito su cc € 131.947,75 con valuta 27/12/2011;
3) anticipazione su fattura n. 134/2011 di € 205.700,00 con anticipo di €136.000,00 e accredito su cc di € 135.947,75 con valuta 27/12/2011;
4) anticipazione su fattura n. 74/2012 di € 15.000,00 con anticipo di € 10.000,00 e accredito su cc di € 9.943,86 valuta 28/08/2012 ;
5) anticipazione su fattura n. 94/2012 di € 30.871,20 con anticipo di € 24.000,00 e accredito su cc di € 23.943,86 valuta 10/09/2012
b) Conto anticipi 452761091/01
1) anticipazione su fattura n. 118/2011 di € 43.560,00 con anticipo di € 28.800,00 e accredito il 24.11.2011 di € 28.784,40 ;
9 2) anticipazione su fattura n. 120/2011 di € 165.000,00 con anticipo di € 67.200,00 e accredito il 02/12/2011 di € 67.184,40
3) anticipazione su fattura n. 136/2011 di € 220.000,00 con anticipo di € 160.000,00 e accredito il 28/12/2011 di € 159.947,75
4) anticipazione n. 26 su fattura n. 14/2011 di € 57.200,00 con anticipo di € 44.000,00
e accredito il 30/01/2012 di € 43.947,76 ;
5) anticipazione su fattura n. 52/2012 di € 156.000,00 con anticipo di € 120.000,00 e accredito il 07.05.2012 di € 119.943,86;
6) anticipazione su fattura n. 91/2012 di € 60.000,00 con anticipo di € 48.000,00 e accredito il 22/08/2012 di € 47.947,76
7) anticipazione n. 29 su fattura n. 57/2012 di € 40.000,00 con anticipo di € 32.000,00
e accredito il 28/08/2012 di € 31.943,86 .
L'importo totale è pari a € 849.430,76 oltre interessi convenzionali come indicati nelle singole contabili prodotte dall'erogazione al trentuno dicembre 2015.
Contr L'importo a detta data è pari a € 869.973,11 ( come da conteggio non contestato specificamente ) oltre interessi legali successivi fino al saldo.
*********
Per quanto riguarda invece i fideiussori si rileva come gli stessi per la prima volta in sede di comparsa conclusionale di primo grado abbiano sollevato eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust di cui al provvedimento di Banca d'Italia
55/2005.
Il profilo non è stato affrontato dal Tribunale ma comunque si rileva come in primo luogo si tratti di fideiussioni rilasciate ben quattro anni dopo rispetto al periodo considerato nel provvedimento 55/2005; in assenza totale di altri elementi, la mera riproduzione delle clausole sanzionate non costituisce pertanto prova del fatto che le fideiussioni rilasciate fossero espressione di un perdurante accordo violativo della concorrenza tra banche.
Come indicato a tale proposito condivisibilmente da Cass. 18851/2025 ( est. ) in Parte_4 un caso di fideiussione antecedente al 2002 ma con principio applicabile anche al caso di specie :
10 “ è per certo astrattamente ipotizzabile che un contratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattuale predisposto dall'ABI in epoca anteriore all'ottobre 2002 costituisca sbocco, «a valle», di un'intesa restrittiva «a monte». Il relativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, implica però anzitutto la ricognizione di detto provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di una intesa anticoncorrenziale esistente all'epoca e, in difetto di un positivo riscontro in tal senso, il compimento di un'indagine, da condursi sulla scorta di altri mezzi di prova, circa l'esistenza dell'intesa restrittiva che abbia trovato espressione in una o più clausole del contratto di garanzia….”.
Ebbene nel caso di specie la mera produzione del provvedimento di Banca D'Italia, in assenza totale non solo di richieste di prova ma finanche di allegazione, costituisce un dato del tutto insufficiente a configurare la nullità sopra indicata.
Per quanto riguarda poi il rilievo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1955 c.c.
l'accoglimento delle domande sul rapporto principale costituisce elemento sufficiente per far ritenere la mancata violazione del principio ivi indicato mentre per quanto riguarda la violazione dell'art. 1956 c.c. come condivisibilmente affermato da Cass. 16822/2024
“Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice”.
Nel caso di specie a maggior ragione è infondata la deduzione dei fideiussori in quanto gli stessi fin dal 2004, come risulta dalla visura camerale in atti, erano componenti del consiglio di amministrazione.
*******
Contr Per quanto riguarda la posizione di nei confronti dei garanti deve essere compensato l'importo di € 869.973,11 oltre interessi legali dal trentuno dicembre 2015 al saldo con l'importo di € 161.151,24 oltre interessi legali dal trentuno dicembre 2015 al saldo.
Il primo importo alla data della presente sentenza ( tre novembre 2025 ) è pari a €
973.492,76.
Il secondo importo alla data della presente sentenza ( tre novembre 2025 ) a € 180.326,91.
La compensazione comporta un saldo a carico dei garanti in solido per € 793.165,85.
11 *******
Contr Per quanto riguarda la posizione di nei confronti della curatela fallimentare deve essere respinta la domanda del fallimento fino alla compensazione del credito fallimentare con quanto spettante alla banca mentre per la somma eccedente ( € 793.165,85 ) deve essere Contr dichiarata l'improcedibilità della domanda di dovendo la stessa essere effettuata con insinuazione al passivo ( come del resto già risulta essere stato fatto come da documentazione in atti ).
Si applica infatti il criterio indicato condivisibilmente da Cass. 13345/2024 che così ha stabilito :
“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”.
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Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate per un terzo attesa la parziale reciproca soccombenza;
i residui due terzi sono a carico della curatela e dei garanti in solido con liquidazione come in dispositivo.
Contr Le spese di CTU sono definitivamente a carico per un terzo di e per gli altri due terzi degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata effettuata la compensazione tra i crediti delle parti respinge le domande di
[...]
; Parte_5
dichiara l'improcedibilità della domanda di nei confronti del Controparte_5 fallimento per l'importo eccedente la somma compensata di cui in motivazione;
12 condanna , e in solido a pagare a CP_3 CP_2 Controparte_4 [...]
€ 793.165,85 oltre interessi legali successivi alla presente sentenza Controparte_5 fino al saldo.
Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per l'intero in primo grado in € 29.193,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il presente grado in
€ 26.155,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna la curatela fallimentare,
, e in solido a pagare a CP_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 due terzi di detta somma.
[...]
Pone le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico di Controparte_5 per un terzo e della curatela fallimentare , e
[...] CP_3 CP_2 [...]
in solido per due terzi, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti in favore CP_4 del CTU.
Roma, tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI TA OR LL de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TA OR LL de Courtelary Presidente
RI CI Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1080 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marika Miceli che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE E
(C.F. Controparte_1
) in fallimento P.IVA_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Andrea Abatecola che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_1
, ( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Eleonora Minoprio che li rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_3
APPELLATI
1 Oggetto: appello avverso sentenza 999/2021 del Tribunale di Roma resa nel procedimento r.g. 12068/2017 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 12068/2017 ) Parte_2 [...]
, e proponevano dinanzi al Tribunale di Roma CP_4 CP_2 CP_3 opposizione al decreto ingiuntivo 27637/2016 emesso nei loro confronti in solido e in favore di per l'importo di € 1.557.412,33 oltre accessori e Controparte_5 spese.
L'importo era relativo:
a) al conto corrente 10480/20 (secondo la banca acceso il primo aprile 2001 ed estinto il diciannove gennaio 2016 con un saldo negativo di € 687.439,22 ) ;
b) al conto anticipi 67838811/18 ( secondo la banca acceso il sei dicembre 2011 ed estinto il diciassette dicembre 2015 con un saldo negativo di € 357.863,82 );
c) al conto anticipi 452761091/01 ( secondo la banca acceso il dieci settembre 2008 ed estinto il diciassette dicembre 2015 con un saldo negativo di € 512.109,20 ).
e avevano rilasciato garanzia il ventuno settembre 2009 e CP_2 CP_3
il ventitré settembre 2009. Controparte_4
Gli opponenti affermavano quanto segue :
Cont 1) il conto corrente 10480/20 era stato acceso in realtà nel 1996 con e il contratto non era stato depositato;
il rapporto era estinto sin dal trentuno dicembre 2013 allorquando erano state revocate le linee di credito tanto che successivamente erano stati addebitati solo interessi;
su detto conto confluivano i conti tecnici sub 2 e 3; erano stati applicati senza pattuizione e comunque illegittimamente interessi ultralegali, anche usurari, commissioni e spese, anatocismo, date valuta per cui il saldo in realtà sarebbe stato positivo per € 550.439,07 come da perizia di parte;
riferivano come comunque su detto conto confluissero anche altri conti tecnici che non erano stati considerati da controparte e di cui a mero titolo esemplificativo fornivano i codici ( 18878S, 13324, 20422,12933, 19929X, 10825F, 13384R, 1293S,
1930V, 13325, 1471, 12254, 18879, 13345, 20445 );
2 2) riguardo al conto anticipi 67838811/18 il documento qualificato dalla banca come contratto non era sottoscritto da quest'ultima, conteneva un mero riferimento a un'apertura di credito rispetto a cui non era specificata la data e il cui documento parimenti non era stato prodotto;
erano state depositate solo le richieste di anticipazioni, alcune peraltro carenti riguardo alla data e le relative fatture;
non erano stati depositati gli estratti conto scalari e mancava la specificazione del TAN applicato;
nel documento prodotto era comunque indicato un TAE corrispettivo e un TAN moratorio superiore a quello usurario;
3) riguardo al conto anticipi 452761091/01 il documento prodotto non era in alcun modo riferibile a detta posizione mancando l'indicazione del numero di conto;
anche in questo caso erano state prodotte solo le richieste di anticipazioni, alcune carenti riguardo alla data e le relative fatture, senza deposito degli estratti conto scalari e senza indicazione del TAN;
4) riguardo alle fideiussioni era applicabile l'art. 1956 c.c., avendo la banca tenuto un comportamento contrario a buona fede, nonché la tutela risarcitoria.
si costituiva, affermava che non vi fosse alcuna prova che il conto Controparte_7 acceso nel 1996 fosse lo stesso di quello azionato, che il rapporto non era stato chiuso il trentuno dicembre 2013 ( in quanto a tale data era stato solo richiesto il rientro dal debito maturato ) ma il diciannove gennaio 2016, che la documentazione a supporto dei conti anticipi era del tutto esaustiva, che gli interessi applicati erano stati correttamente determinati come anche le cms e le altre spese, che le fideiussioni prestate dovevano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia, che la domanda relativa ai garanti era comunque priva di fondamento.
Contestava l'esistenza di altri conti tecnici confluenti sul conto corrente rilevando la mancata produzione di documenti a sostegno.
Il Tribunale disponeva CTU;
nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento della si costituiva in prosecuzione la curatela e all'esito veniva emessa sentenza CP_1
999/2021 che così statuiva :
“ Revoca il decreto ingiuntivo n. 27637/2016 (R.G. n. 75845/2016) emesso dal Tribunale di Roma in data 30 novembre 2016;
3 Condann al pagamento, in favore del fallimento Controparte_5
n. 430/2019 d dell'importo Parte_3 di € 213.020,41, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Dichiara, ai sensi dell'art. 1955 c.c., la liberazione dei fideiussori , CP_3 [...]
. CP_2 Controparte_4
Condanna al pagamento, in favore di fallimento Controparte_5 Co n. 430/201 delle spese Parte_3 di lite che liquida in € 1.921,58, oltre accessori, per la c.t.u., ed in complessivi € 12.120,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Condann al pagamento, in favore d , Controparte_5 CP_3
e delle spese di lite che liquida in € 1.921,58, oltre CP_2 Controparte_4 accessori, per la c.t.u., e in complessivi € 12.120,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore costituto dichiaratisi antistataria.
Pone definitivamente a carico di il 50% delle Controparte_5 spese della consulenza tecnica d'ufficio.” proponeva appello ribadendo le tesi di primo Controparte_5 grado e chiedendo anche la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
Si costituiva la curatela fallimentare, e , chiedendo il rigetto CP_3 CP_2 dell'appello.
Con ordinanza depositata il ventotto settembre 2021 era accolta l'istanza di sospensiva.
L'appellante concludeva chiedendo:
“riformare i capi della sentenza di primo grado indicati in narrativa, per le motivazioni ampiamente illustrate nei paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ed accogliere, per i motivi tutti dedotti nel presente atto, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 999/2021 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVI Civile, Giudice Dott. Giuseppe Di Salvo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 12068/2016, depositata in cancelleria in data 19.01.2021 e notificata in data 02.02.2021, rigettando le domande, istanze ed eccezioni tutte formulate dagli opponenti, comprese eventuali domande riconvenzionali e/o risarcitorie e/o di arricchimento senza causa in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi dedotti in primo grado e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 27637/2016 del 30.11.2016 RG n. 75845/2016 emesso dal Tribunale di Roma;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma del provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare le odierne appellate al pagamento in favore 4 dell'appellante delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del giudizio, oltre interessi, come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo”.
Avanzava anche domanda di espletamento di nuova CTU.
La curatela fallimentare concludeva chiedendo :
“in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario, in ogni sua parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. per le ragioni esposte in atti, con la conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato;
- nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in ogni sua parte, per tutte le ragioni esposte in punto di fatto e di diritto nei precedenti scritti difensivi, anche ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f., con la conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.”
e concludevano chiedendo : CP_2 CP_3
“rigetto integrale dell'appello proposto dall'Istituto di credito per tutte le argomentazioni già esposte in atti, con conseguente condanna al pagamento delle spese e compensi del presente grado, da distrarsi in favore dell'Avv. Eleonora Minoprio che si è già dichiarata antistataria.”
La Corte all'esito dell'udienza del tre novembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici settembre 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di cui l'atto di appello è stato Controparte_4 ritualmente notificato e che non si è costituito.
L'appellante sostiene nei motivi di doglianza quanto segue.
Si afferma per il conto corrente che erroneamente il Tribunale, non applicando i principi generali in materia di onere della prova e aderendo acriticamente alla CTU, avrebbe ritenuto che non fosse stata prodotta documentazione comprovante le condizioni di contratto;
altrettanto erroneamente avrebbe poi considerato, ai fini della ricostruzione contabile, Cont estratti conto relativi a un rapporto asseritamente acceso dal 1996 con senza che vi Contr fosse la prova che il conto ( ex ) ne fosse il prosieguo;
altrettanto Controparte_8 erroneamente avrebbe dato rilievo alla mancata produzione di un solo estratto conto ossia quello del primo trimestre 2001.
5 Per i conti anticipi si sostiene parimenti che erroneamente il Tribunale, sempre non applicando l'art. 2697 c.c. e seguendo anche su questo pedissequamente la CTU, avrebbe ritenuto la mancanza dei contratti nonché degli estratti conto e avrebbe affermato l'inidoneità delle distinte prodotte a comprovare l'effettiva anticipazione degli importi ivi indicati;
vi sarebbe inoltre vizio di ultrapetizione in quanto l'effettiva erogazione degli importi non era stata contestata dalla correntista.
Si sostiene inoltre per le fideiussioni la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Il Tribunale in particolare ha ritenuto liberati i fideiussori ex art 1955 c.c. (in base a cui “ la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”) mentre gli stessi avevano solo chiesto l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ( in base a cui “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”).
Si sarebbe comunque trattato di contratto autonomo di garanzia e a prescindere da ciò, mancherebbero i presupposti dell'art. 1956 c.c. in quanto i tre garanti erano soci e sin da maggio 2004 componenti del Consiglio di Amministrazione della Parte_3
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Il motivo per il conto corrente 10480/20 è parzialmente fondato.
Osserva in primo luogo la Corte come nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la Pt_3 in bonis e i fideiussori avessero rilevato come il conto corrente fosse stato acceso in data di gran lunga antecedente rispetto al primo degli estratti conto prodotti ( aprile 2001 ) tanto che il saldo iniziale era negativo;
ne costituisce riscontro lo scalare del primo semestre 2001 Contr facente parte dell'estratto conto di giugno 2001 prodotto da ove il saldo del primo gennaio 2001 risulta a debito della correntista;
di conseguenza l'assunto dell'appellante riguardo alla data di accensione del conto indicata nell'anno 2001 risulta infondato.
6 E' poi corretto in generale il principio enunciato dall'appellante in base a cui la produzione effettuata da una parte di un contratto sottoscritto solo dall'altra integra la prova del perfezionamento del negozio.
Nel caso di specie peraltro è stato prodotto unicamente un accordo di apertura di credito su conto corrente del quattordici novembre 2002 con menzione di tassi a capitalizzazione trimestrale e cms senza indicazione quindi ( attesa la loro estraneità rispetto all'apertura di credito ) dei tassi attivi;
dette poste infatti sono invece precipue dei conti correnti come anche quindi la loro capitalizzazione per il periodo in cui è ammesso l'anatocismo; altrettanto vale per le spese, e i giorni valuta, tutte poste che invece sono presenti negli estratti conto prodotti.
Non è poi comunque sufficiente quanto indicato nel documento suddetto. E' infatti ivi menzionato un tetto di € 1.105.000,00 per scoperto con indicazione di varie linee di anticipi con castelletto non meglio specificate. In particolare: tetto di € 615.000,00 per CI
IV ( Cast. ), di € 575.000,00 per altri CI IV ( Cast. ), di € 155.000,00 per altri
CI IV ( Cast. ) ; di € 66.000,00 per ulteriori CI IV ( Cast. ) ; di €50.000,00 per Sconto Portafoglio Commerciale con periodicità trimestrale al tasso 8,375% -- 8,642% su base annua + CMS 0,125 nonché una serie di tassi “franco” diversificati per linee di credito.
Nel conto corrente invero sono solo indicate somme globalmente applicate per interessi e Contr non ha in alcun modo fornito prova specifica con conteggi alternativi della correttezza dei calcoli ivi effettuati e della corrispondenza alle indicazioni dell'apertura di credito.
Contr Il fatto poi, rilevato da che la questione sarebbe stata sollevata dalla solo dopo CP_1 la ctu, è irrilevante poiché si tratta comunque di prova delle condizioni contrattuali che sono state contestate dall'opponente e che devono essere provate dall'opposta.
E' inoltre del tutto infondata la richiesta di capitalizzazione trimestrale perché, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non è sufficiente la dedotta pubblicazione sulla GU del
141/2000 della dichiarazione di allineamento alla normativa in materia di reciprocità Contr trimestrale della capitalizzazione;
il rapporto comunque, secondo la prospettazione di sarebbe sorto successivamente ossia nel 2001 e non è stato prodotto il contratto.
7 Sono peraltro dovuti gli interessi legali sulle somme indicate negli estratti conto nel periodo documentato come da conteggio del CTU che ha stornato gli addebiti per interessi spese e commissioni ( pari a €373.415,99 ) e interessi e competenze del conto anticipi ( pari a
€527.043,64 ) e applicato gli interessi al tasso legale ( € 51.869,17 ) con conteggio analitico e del tutto condivisibile.
Il saldo positivo per la correntista è quindi pari al trentuno dicembre 2015 a € 161.151,24 oltre interessi legali successivi fino al saldo.
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Per i due conti anticipi la doglianza è parzialmente fondata.
In base all'andamento del conto corrente risultante dagli estratti depositati e dal testo dei documenti con cui le parti disciplinavano le condizioni di anticipazione ( ivi compresi interessi, commissioni e spese ) emerge come si trattasse di conti meramente tecnici in quanto tutti gli addebiti e accrediti effettivi, sia in linea capitale che per interessi e commissioni, erano regolati sul conto 10480.
Si osserva peraltro come l'esistenza di un prospetto precipuo per i conti tecnici è attestato dalla stessa banca laddove spiega nell'atto di appello ( pagg. 41 e 42 ) il meccanismo contabile del rapporto indicando la sussistenza di scritturazioni sul conto anticipi a debito per le somme anticipate e a credito per le somme poi pagate dal debitore ceduto.
Ebbene, seppure nel conto corrente sono indicati accrediti per finanziamenti e successivi addebiti tuttavia gli importi addebitati per commissioni e interessi relativi al conto anticipi sono globali e calcolati trimestralmente senza che vi sia un'evidenza contabile specifica relativa ad esempio a interessi applicati per proroga del termine di pagamento o per pagamento tempestivo da parte del debitore ceduto;
di conseguenza, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale aderendo alla CTU, detti importi correttamente sono stati stornati dal conto corrente, come già indicato nell'esame della precedente doglianza.
Diversa valutazione deve essere effettuata invece per quanto riguarda le anticipazioni rispetto a cui sono state depositate le richieste della correntista ( sottoscritte una per una ) con allegata copia della fattura da scontare nonché la distinta su modello MPS recante l'importo anticipato, il numero del conto anticipi di riferimento e il tasso di interesse applicato
8 corrispondente a quello indicato nelle lettere di apertura del conto tecnico nonché il termine per il pagamento salvo proroga.
Non si tratta pertanto, come ritenuto dal Tribunale, di mere distinte.
Effettuando un riscontro analitico si evidenzia poi come gli importi che risultano dalle distinte di anticipazione sottoscritte dalle parti corrispondano esattamente, per importo e valuta a quelli accreditati sul conto corrente 42080; verificando poi gli estratti conto successivi fino alla data della chiusura del conto stesso non risultano addebitati i relativi importi. Si tratta pertanto, come correttamente evidenziato dall'appellante, di erogazioni di somme che il correntista non ha restituito;
a fronte di specifica allegazione di detto inadempimento da parte della banca non vi è stata poi alcuna allegazione e tantomeno richiesta di prova o produzione documentale da parte degli appellati attestante che il terzo ceduto o la correntista abbia comunque pagato gli importi.
Si tratta delle seguenti fatture:
a) Conto anticipi 67838811/18
1) anticipazione su fattura n. 120/2011 del 25/11/2011 di € 165.000,00 con anticipo di
€ 48.000,00 e accredito su cc di € 47.947,75 con valuta 2/12/2011;
2) anticipazione su fattura n. 132/2011 di € 171.600,00 con anticipo di € 132.000,00 e accredito su cc € 131.947,75 con valuta 27/12/2011;
3) anticipazione su fattura n. 134/2011 di € 205.700,00 con anticipo di €136.000,00 e accredito su cc di € 135.947,75 con valuta 27/12/2011;
4) anticipazione su fattura n. 74/2012 di € 15.000,00 con anticipo di € 10.000,00 e accredito su cc di € 9.943,86 valuta 28/08/2012 ;
5) anticipazione su fattura n. 94/2012 di € 30.871,20 con anticipo di € 24.000,00 e accredito su cc di € 23.943,86 valuta 10/09/2012
b) Conto anticipi 452761091/01
1) anticipazione su fattura n. 118/2011 di € 43.560,00 con anticipo di € 28.800,00 e accredito il 24.11.2011 di € 28.784,40 ;
9 2) anticipazione su fattura n. 120/2011 di € 165.000,00 con anticipo di € 67.200,00 e accredito il 02/12/2011 di € 67.184,40
3) anticipazione su fattura n. 136/2011 di € 220.000,00 con anticipo di € 160.000,00 e accredito il 28/12/2011 di € 159.947,75
4) anticipazione n. 26 su fattura n. 14/2011 di € 57.200,00 con anticipo di € 44.000,00
e accredito il 30/01/2012 di € 43.947,76 ;
5) anticipazione su fattura n. 52/2012 di € 156.000,00 con anticipo di € 120.000,00 e accredito il 07.05.2012 di € 119.943,86;
6) anticipazione su fattura n. 91/2012 di € 60.000,00 con anticipo di € 48.000,00 e accredito il 22/08/2012 di € 47.947,76
7) anticipazione n. 29 su fattura n. 57/2012 di € 40.000,00 con anticipo di € 32.000,00
e accredito il 28/08/2012 di € 31.943,86 .
L'importo totale è pari a € 849.430,76 oltre interessi convenzionali come indicati nelle singole contabili prodotte dall'erogazione al trentuno dicembre 2015.
Contr L'importo a detta data è pari a € 869.973,11 ( come da conteggio non contestato specificamente ) oltre interessi legali successivi fino al saldo.
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Per quanto riguarda invece i fideiussori si rileva come gli stessi per la prima volta in sede di comparsa conclusionale di primo grado abbiano sollevato eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust di cui al provvedimento di Banca d'Italia
55/2005.
Il profilo non è stato affrontato dal Tribunale ma comunque si rileva come in primo luogo si tratti di fideiussioni rilasciate ben quattro anni dopo rispetto al periodo considerato nel provvedimento 55/2005; in assenza totale di altri elementi, la mera riproduzione delle clausole sanzionate non costituisce pertanto prova del fatto che le fideiussioni rilasciate fossero espressione di un perdurante accordo violativo della concorrenza tra banche.
Come indicato a tale proposito condivisibilmente da Cass. 18851/2025 ( est. ) in Parte_4 un caso di fideiussione antecedente al 2002 ma con principio applicabile anche al caso di specie :
10 “ è per certo astrattamente ipotizzabile che un contratto di fideiussione omnibus conformato a un modello contrattuale predisposto dall'ABI in epoca anteriore all'ottobre 2002 costituisca sbocco, «a valle», di un'intesa restrittiva «a monte». Il relativo accertamento, ove sia invocato il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, implica però anzitutto la ricognizione di detto provvedimento, al fine di verificare se esso possa integrare una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di una intesa anticoncorrenziale esistente all'epoca e, in difetto di un positivo riscontro in tal senso, il compimento di un'indagine, da condursi sulla scorta di altri mezzi di prova, circa l'esistenza dell'intesa restrittiva che abbia trovato espressione in una o più clausole del contratto di garanzia….”.
Ebbene nel caso di specie la mera produzione del provvedimento di Banca D'Italia, in assenza totale non solo di richieste di prova ma finanche di allegazione, costituisce un dato del tutto insufficiente a configurare la nullità sopra indicata.
Per quanto riguarda poi il rilievo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1955 c.c.
l'accoglimento delle domande sul rapporto principale costituisce elemento sufficiente per far ritenere la mancata violazione del principio ivi indicato mentre per quanto riguarda la violazione dell'art. 1956 c.c. come condivisibilmente affermato da Cass. 16822/2024
“Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice”.
Nel caso di specie a maggior ragione è infondata la deduzione dei fideiussori in quanto gli stessi fin dal 2004, come risulta dalla visura camerale in atti, erano componenti del consiglio di amministrazione.
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Contr Per quanto riguarda la posizione di nei confronti dei garanti deve essere compensato l'importo di € 869.973,11 oltre interessi legali dal trentuno dicembre 2015 al saldo con l'importo di € 161.151,24 oltre interessi legali dal trentuno dicembre 2015 al saldo.
Il primo importo alla data della presente sentenza ( tre novembre 2025 ) è pari a €
973.492,76.
Il secondo importo alla data della presente sentenza ( tre novembre 2025 ) a € 180.326,91.
La compensazione comporta un saldo a carico dei garanti in solido per € 793.165,85.
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Contr Per quanto riguarda la posizione di nei confronti della curatela fallimentare deve essere respinta la domanda del fallimento fino alla compensazione del credito fallimentare con quanto spettante alla banca mentre per la somma eccedente ( € 793.165,85 ) deve essere Contr dichiarata l'improcedibilità della domanda di dovendo la stessa essere effettuata con insinuazione al passivo ( come del resto già risulta essere stato fatto come da documentazione in atti ).
Si applica infatti il criterio indicato condivisibilmente da Cass. 13345/2024 che così ha stabilito :
“Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”.
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Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate per un terzo attesa la parziale reciproca soccombenza;
i residui due terzi sono a carico della curatela e dei garanti in solido con liquidazione come in dispositivo.
Contr Le spese di CTU sono definitivamente a carico per un terzo di e per gli altri due terzi degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata effettuata la compensazione tra i crediti delle parti respinge le domande di
[...]
; Parte_5
dichiara l'improcedibilità della domanda di nei confronti del Controparte_5 fallimento per l'importo eccedente la somma compensata di cui in motivazione;
12 condanna , e in solido a pagare a CP_3 CP_2 Controparte_4 [...]
€ 793.165,85 oltre interessi legali successivi alla presente sentenza Controparte_5 fino al saldo.
Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per l'intero in primo grado in € 29.193,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il presente grado in
€ 26.155,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA;
condanna la curatela fallimentare,
, e in solido a pagare a CP_3 CP_2 Controparte_4 Controparte_5 due terzi di detta somma.
[...]
Pone le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico di Controparte_5 per un terzo e della curatela fallimentare , e
[...] CP_3 CP_2 [...]
in solido per due terzi, ferma restando la responsabilità solidale tra tutti in favore CP_4 del CTU.
Roma, tre novembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI CI TA OR LL de Courtelary
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