Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9115 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
E ! N 6 O A 8 I I 9 Z M DEI POPO O ITALIANO9115 01 1 R A / Oggetto: I. V.A. R.G. Udienza del 10.4.2001 4 A L T L A U L REPUBBLICA ITALIANA E E B R D I D A I R T S E A T N 1 I T E 3 R S N 1 E I E LA TE UPREMA DI CASSAZIONE . A T N A SEZIONE TRIBUTARIA M composta dai sigg.ri Magistrati: beon 20925 PresidenteDott. Vincenzo Carbone Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Consigliere Dott. Antonio Merone ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla soc. Ristorante Gheixe s.n.c., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesco Mondini del foro di Genova, giusta procura in calce al ricorso;
3 -ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 16, n. 29, del 23.4/22.5.1997. 866 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.4.2001 1 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per la contribuente l'avv. Pafundi (per delega); Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La s.n.c. Ristorante Gheixe ricorreva contro l'avviso di accertamento col quale l'Ufficio Provinciale IVA di Genova procedeva alla rettifica della dichiarazione annuale 1983 determinando i ricavi in lire 504.693.000 sulla base di un processo verbale redatto dall'Ufficio Distrettuale delle II. DD. di Genova. La Commissione Tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso ritenendo arbitraria la presunzione di occultamento di corrispettivi, anche se correlati a studi di settore. Tale decisione veniva impugnata dall'Ufficio IVA, il quale, contestandone la motivazione ed ritenendo che la pretesa fiscale era provata ai sensi degli artt. 2729 cod. civ. e 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633, chiedeva di dichiarare legittimo l'accertamento oggetto della controversia. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello dell'Ufficio. Osservava il giudice di appello che la rettifica era stata effettuata, a norma degli artt. 2729 c.c.x e 54 D.P.R. n° 633 del 1972, sulla base di elementi acquisiti in sede di verifica dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e risultanti dal relativo processo verbale di constatazione (beni di consumo acquistati, giacenze, prezzi praticati ai clienti, ricevute fiscali emesse, autoconsumo, studi di settore). Propone ricorso per la cassazione la contribuente enunciando due motivi. Con il 1° motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 D.P.R. 633/1972, non consentendo tale norma di procedere alla rettifica della dichiarazione del contribuente sulla base di una serie elaborazioni dei dati acquisiti effettuate con criteri statistici generalizzati. 2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 54 del D.P.R. 633/1972 in e relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Al riguardo la società contribuente deduce che il metodo di rilevazione dei ricavi é errato perché il fatto ignoto é stato desunto non già da fatti noti, oggetto di conoscenza diretta e storicamente accertati, ma da deduzioni arbitrarie effettuate sulla base delle quantità delle sole porzioni di carne e pesce. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. La contribuente ha presentato memoria difensiva. Motivi della decisione I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché connessi. L'art. 54 primo comma del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni) attribuisce all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il potere di procedere alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. Il secondo comma di detta norma stabilisce poi (nell'ultima parte) che le omissioni e le false o inesatte indicazioni che rendono la dichiarazione infedele possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Il terzo comma aggiunge che l'ufficio puo' procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto (e non in via presuntiva) dagli atti e documenti nella norma medesima espressamente menzionati, nonche' piu' generalmente da altri atti e documenti in possesso dell'amministrazione. 3 Nel caso n esame, come risulta dalla sentenza impugnata, la rettifica e' stata operata sulla base "di elementi tratti in sede di verifica (beni di consumo acquistati, giacenze, prezzi praticati ai clienti, ricevute fiscali emesse, autoconsumo, studi di settore)", e quindi sulla base di presunzioni semplici, a norma dell'art. 54, 2° comma ultima parte del d.p.r. 633/1972. Ora, in tema di prova per presunzioni il controllo della Suprema Corte non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari (convincimento che costituisce un giudizio di fatto), ma solo la sua congruenza dal punto di vista della logica e del rispetto dei principi di diritto che regolano tali mezzi di prova. Non possono essere quindi esaminate in sede di legittimità questioni relative alla quantità di carne e pesce necessarie per preparare le pietanze da servire ai clienti del ristorante e alla perdita di parti di esse (cd. scarti); d'altra parte, non merita censura sul piano logico la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo dedurre da vari elementi indiziari (acquisti, giacenze, prezzi praticati, autoconsumo) l'ammontare dei ricavi del ristorante. Non é esatto poi che il fatto ignoto da provare é stato desunto non da fatti noti, oggetto di conoscenza diretta, ma da deduzioni arbitrarie. Non si comprende come possano essere definiti tali i beni di consumo acquistati, le giacenze e i prezzi risultanti dalle ricevute fiscali, elementi tutti accertati in sede di verifica fiscale (arg. dalla motivazione della sentenza impugnata) e sulla cui base é stato determinato, anche sulla base di nozioni di comune esperienza rientranti nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito, l'ammontare dei corrispettivi. Del resto, le doglianze del contribuente circa la quantità di carne e di pesce necessaria per preparare una pietanza e i relativi scarti, nonché quelle relative all'accertamento del numero dei pasti preparati sulla base soltanto dei secondi piatti e non anche dei primi piatti e delle altre voci del “menù, sono del tutto generiche e non dimostrano in alcun modo l'arbitrarietà del procedimento con cui l'Ufficio é risalito dal fatto noto al quello ignoto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4 Non vi é da provvedere sulle spese non intimata attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma, 10.4.2001 CORTE Eigan's Real Il Consigliere est. E N O I Z R E U M P S S A C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 5 LUG. 2001 CANCELLIERE/C+ Annette Arnaldo Casano 5 avendo svolto l'Amministrazione Il Presidente IL CANCELLIERE C Arnaldo Casano E N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 4 A / . R 6 T N 2 S A . I I R . B G R P E . . L R A D L T L A A E U . D D B B I I A E S R T T N A T I E 1 N S 3 R E I 1 S E A E . T N A M