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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/11/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3874/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARABINI Parte_1 C.F._1
MIRIAM
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. LAVAZZA CHRISTIAN e dell'avv. GAGLIARDI ELENA MARIA
RESISTENTE
con
(C.F. ) con il CURATORE SPECIALE avv. Controparte_2 C.F._3
RE SA
INTERVENUTO pagina 1 di 10
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note depositate nel termine perentorio del 25.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 13.7.2021, emesso a seguito di ricorso congiunto per l'affidamento e il mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e segg. c.c., il Tribunale di Busto RS disponeva l'affido condiviso di , nato il [...] dalla relazione delle parti di cui in epigrafe, con CP_2 collocamento prevalente presso la madre e frequentazione padre/figlio secondo il seguente calendario:
“Il padre terrà con sè a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina CP_2 con accompagnamento all'Istituto scolastico, nel periodo di fermo scolastico riaccompagnerà CP_2 presso la sua residenza nonchè un giorno infrasettimanale il mercoledì, dall'uscita della scuola, con pernotto, sino al giovedì mattina con accompagnamento all'Istituto o presso la residenza.
Nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, trascorrerà con il padre due CP_2 giorni infrasettimanali, dal martedì sera sino al mercoledì mattina e dal giovedì sera sino al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola o presso la residenza materna in caso di sospensione scolastica”.
In relazione alla casa familiare, veniva così previsto: “L'abitazione famigliare di Busto RS (VA), via I Maggio n. 8, di esclusiva proprietà del sig. verrà assegnata alla sig.ra , Parte_1 CP_1 unitamente agli arredi di proprietà di quest'ultima, alla cantina e alla porzione di box pertinenziale
(utilizzabile esclusivamente per il ricovero dell'autovettura), detta assegnazione alla sig.ra avrà CP_1 durata sino all'indipendenza economica di e, comunque, entro e non oltre il compimento del CP_2
25° anno di età di . CP_2
Nel caso in cui dovesse intraprendere la carriera universitaria lontano dalla casa famigliare, a CP_2 livello esemplificativo corso di studi all'estero o in altra regione, la signora dovrà lasciare la CP_1 casa famigliare nella libera disponibilità del proprietario signor Pt_1
Il sig. asporterà i beni ed effetti personali presenti presso la casa famigliare entro e non oltre Pt_1 il 31/07/2021.
pagina 2 di 10 La sig.ra , di contro, si obbliga a liberare il box di proprietà AN RL (società di cui il sig. CP_1
è legale rapp.tante), entro e non oltre il 31/07/2021, nonché a restituire al sig alla Pt_1 Pt_1 firma del presente atto o, comunque, entro il 31/07/2021, le carte di credito, in suo possesso ma di esclusiva titolarità di quest'ultimo, nonché la SIM del cellulare o, in alternativa, a volturare la SIM a suo nome.
Il sig. si accollerà tutte le spese ordinarie relative al suddetto immobile (utenze) nei limiti di Pt_1 quelle sino ad oggi sostenute, oltre alle spese straordinarie, incluso il contratto di assistenza per
l'antifurto solo ed esclusivamente se l'immobile resterà abitato solo da e dalla sig.ra , CP_2 CP_1 escluse in ogni caso le spese per eventuali collaboratrici domestiche.
Si dà atto che il sig. non appena la situazione economica della propria attività glielo Pt_1 consentirà, acquisterà o stipulerà un contratto di locazione per un immobile idoneo a sostituire la casa famigliare, nella quale la signora si trasferirà con , portando con sè tutti gli arredi di sua CP_1 CP_2 esclusiva proprietà; il signor si impegna sin d'ora ad onorare le spese della nuova abitazione Pt_1 al 50% per quelle di ordinaria amministrazione e al 100% per quelle di straordinaria amministrazione, sempre e solo se l'immobile verrà abitato solo da e dalla sig.ra . CP_2 CP_1
Nel caso in cui, diversamente, la sig.ra dovesse convivere con terza persona all'interno CP_1 dell'abitazione famigliare o in altra abitazione, sia essa in locazione o acquistata dal sig. le Pt_1 spese ordinarie verranno sostenute dal sig. solo per la quota parte relativa ad , così Pt_1 CP_2 come l'eventuale canone di locazione”.
Veniva, poi, previsto a carico del padre un assegno di € 500,00 e quest'ultimo si impegnava a sostenere il 100% delle spese straordinarie per il minore.
Con ricorso depositato il 22.9.2023 il chiedeva, in modifica delle condizioni soprariportate, il Pt_1 collocamento di presso di sé, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare e CP_2 dell'assegno a proprio carico, e, in subordine, un collocamento paritetico con alternanza dei genitori nella casa familiare e mantenimento diretto del minore.
Domandava, in ogni caso, una diversa ripartizione delle spese relative alla casa familiare e l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.
Lamentava la violazione da parte della degli impegni assunti nel 2021, sia con riferimento CP_1 all'immobile che alle modalità di esercizio dell'affido condiviso.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande e un aumento del contributo a carico del ricorrente. Con Con ordinanza dell'8.3.2024, il poneva a carico della madre il 50% delle spese ordinarie dell'immobile e confermava, per il resto, le condizioni vigenti. pagina 3 di 10 Il 17.4.2024 il GD procedeva all'ascolto di ed il 16.1.2025 nominava al minore l'avv. Cannalire CP_2 come CS.
Il 26.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda del ricorrente di recuperare i propri beni mobili, in quanto tardiva. Detta domanda ha ad oggetto diritti disponibili ed è pertanto soggetta ai termini decadenziali previsti dall'art. 473bis. 17 c.p.c. Peraltro, la domanda sarebbe comunque stata inammissibile per difetto di connessione qualificata.
Nel merito, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Affido, collocamento e frequentazione con il genitore non collocatario
In punto di affido, collocamento, regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario devono essere confermate le condizioni già vigenti, con conseguente rigetto delle domande di modifica.
Nulla quaestio sull'affido condiviso, domandato da tutte le parti e indicato come regime idoneo sia dalla CTU che dai CTP.
Quanto al collocamento e alla frequentazione padre/figlio, la consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, concludeva per il mantenimento dell'attuale regime, considerata altresì la volontà espressa in tal senso da , che ha già quindici anni. CP_2
La CTU ravvisava alcune fragilità in entrambi i genitori e difficoltà in . Più nel dettaglio, la CP_2
CTU evidenziava: “La madre presenta un funzionamento caratterizzato da un adeguato livello cognitivo con buone risorse che riesce ad attivare mettendo in campo scelte efficaci e aderenti alla realtà.
Questo aspetto si coglie bene sul piano della genitorialità dove la signora si attiva molto ad individuare strategie di aiuto e di supporto a sostegno di . Il meccanismo difensivo prevalente è CP_2 quello dell'intellettualizzazione tramite cui si rileva un evitamento da situazioni cariche emotivamente che la stessa sente di non riuscire a gestire. Il livello di insight è basso e la signora accede con difficoltà ai propri vissuti interni.
Il tono dell'umore è caratterizzato da vissuti di tipo ansioso-depressivi, che potrebbero in questa fase essere anche legati anche alla situazione di stress che vive. L'immagine di sé si poggia su aspetti idealizzati e su modelli eccessivamente elevati rispetto alle proprie risorse personali.
Si rilevano tratti di dipendenza della personalità, che denotano il bisogno di attaccamento e di riconoscimento da parte dell'altro. pagina 4 di 10 Il padre presenta un funzionamento caratterizzato da tratti narcisistici della personalità.
L'area del pensiero, che viene utilizzato prevalentemente a scopo difensivo nella forma intellettualizzante, subisce l'interferenza legata a stati di bisogno cronicamente insoddisfatti, a vissuti di impotenza e vulnerabilità che disorientano dallo sviluppare riflessioni orientare all'azione, rendendo difficile fronteggiare la complessità della propria esperienza e lo stress che deriva dagli eventi esterni.
L'area relazionale appare caratterizzata da una tendenza dominante e impositiva, che sottende vissuti di inadeguatezza e di rabbia legati alle esperienze primarie di attaccamento e ai processi identificatori.
Si evidenzia una bassa capacità empatica e di mentalizzazione, che rendono difficile mettersi nei panni altrui e cogliere lo stato d'animo dell'altro. L'area affettiva appare caratterizzata da un'oscillazione tra l'evitamento rigido e l'emergere incontrollato dei propri bisogni affettivi”…
“La bigenitorialità, nell'attualità è caratterizzata dalla mancanza di una dialettica, dall'assenza di una condivisione di regole e dall'assenza di stili genitoriali armonizzati. Ciascun genitore si regola in modo autonomo, perpetrando dinamiche di rapporti duali con il figlio che non stanno favorendo una crescita stabile del minore. L'ostilità emersa, si rileva anche dallo screditamento dei rispettivi ruoli genitoriali, che passa senza filtri ad , che si sente diviso e in colpa, rispetto alle due figure più CP_2 importanti della sua vita, oltre che avere il ruolo di intermediario a fronte di un'assenza di comunicazione.
I genitori necessitano di un processo di maturazione personale che possa permettere di assumere quelle posizioni di rispetto e di legittimità dell'altro e che rendono possibile una gestione equilibrata tra loro in funzione del figlio, quello che (1998) chiama “il comune ideale che la coppia Per_1 genitoriale sa istituire al di là del dolore del divorzio, una gerarchia di valori dove l'altro, il figlio, viene prima di me e di noi nel suo diritto di ricevere”.
Nello stile genitoriale materno;
si è evinta una capacità nel mantenere un'attenzione focalizzata sui bisogni concreti del figlio, mettendo in atto strategie volte a facilitare nelle difficoltà. CP_2
La madre è aperta al dialogo e allo scambio, fatica però a fornire regole e modelli di condotta, rischiando di porsi in una posizione eccessivamente simmetrica. La mancanza di confini di ruolo chiari, può far sì che cresca senza un forte senso di auto-disciplina. CP_2
Non sempre riesce a percepire i desideri e le emozioni che prova e a interpretare i CP_2 comportamenti come conseguenti di questi ultimi. La mancanza di un'adeguata capacità riflessiva, deriva da una difficoltà della madre a descrivere le proprie esperienze di attaccamento in modo coerente. pagina 5 di 10 Nello stile genitoriale paterno, si evidenzia una difficoltà nella sintonizzazione affettiva, per la quale il padre non riesce ad attivare un processo sincronico fondato sulla comprensione delle necessità e degli stato d'animi del figlio.
Lo stile educativo di tipo autoritario, si caratterizza per l'imposizione rigida (senza condivisione) di regole e norme che non tengono conto dei bisogni e dei sentimenti del minore, altresì appare orientato alla performance.
Lo stile comunicativo che adotta è di tipo unidirezionale, con poco spazio per il dialogo o la negoziazione.
Riesce a provvedere materialmente alle necessità del figlio, ma è meno in grado di dare nutrimento affettivo ed emotivo attraverso manifestazioni fisiche di affetto come abbracci etc.”.
In relazione ad la CTU concludeva: “Il disagio attuale del minore è apparso legato CP_2 all'esacerbazione dei conflitti tra i genitori. Tale conflitto, sta generando in Achille difficoltà sociali, emotive e relazionali, accompagnate anche da condotte esternalizzanti che si starebbero presentando a scuola, come emerso dagli ultimi avvenimenti.
La percezione di un legame genitoriale che da sempre è stato precario, sta impattando sulla reattività
e sulla disregolazione delle emozioni del minore e sta rafforzando l'immagine interna di una famiglia sempre più negativa, a cui con fatica accede, consapevole di non potersi affidare ad un CP_2 contenitore “sicuro” e prevedibile, con la conseguenza di esperire sempre più un senso di disorientamento e vulnerabilità.
Anche le difficoltà scolastiche che iniziano a presentarsi, possono da una parte, essere legate al fatto che la scelta adottata non sia rispondente alle inclinazioni del minore, dall'altra non escluderei che possa essere un mezzo inconscio che mette in atto per distogliere i genitori dal conflitto, CP_2 sperando che si concentrino su di lui. Rappresenta comunque la presenza di un disagio.
, che sta sperimentando esperienze e emozioni nuove all'esterno dell'ambiente familiare, legate CP_2 al periodo adolescenziale appena iniziato, necessita al rientro a casa di un ambiente che lo aiuti a metter in parola quanto sente altrimenti, il rischio di non trovare un contenitore adeguato, lo espone ad un sovraccarico emotivo e cognitivo che potrebbe bloccare il processo identitario ed esporlo ad un rischio evolutivo”.
Viste le considerazioni della CTU, la volontà espressa da al GD, al CTU, al CS di mantenere CP_2
l'attuale calendario di frequentazione con il padre e tenuto conto dell'età del minore, non possono essere accolte le domande paterne di collocamento prevalente di presso di sé né di CP_2 collocamento paritetico alternato.
pagina 6 di 10 Al contempo, si invitano i genitori a proseguire con il proprio percorso di psicoterapia e si dispone la prosecuzione di quello di (che, dopo un iniziale rifiuto, risulta stia proseguendo con la dott.ssa CP_2
). Per_2
Si invitano, inoltre, i genitori ad avviare un percorso Co.Ge. atteso che la conflittualità che vi è fra le parti si sta ripercuotendo direttamente sul benessere del minore.
2) Mantenimento del minore e assegnazione della casa familiare
Ritiene il Collegio di confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, prevedendo però che, dalla data della domanda del ricorrente, il 50% delle spese ordinarie dell'immobile assegnato siano poste a carico di parte resistente.
Inoltre, dalla data del deposito della domanda riconvenzionale della resistente, il contributo a carico del padre per il mantenimento di viene rideterminato in € 600, oltre rivalutazione annuale. CP_2
Le spese straordinarie relative ad continueranno ad essere integralmente sostenute dal padre, CP_2 come chiesto da entrambe le parti.
In particolare, si osserva che la resistente è inadempiente all'obbligo assunto nel 2021 in relazione alla casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Dalla documentazione allegata dal ricorrente risulta che quest'ultimo, dal 2022, sta sollecitando la resistente a visionare nuove abitazioni da prendere in locazione a spese dello stesso ricorrente. Ad oggi, decorsi tre anni, la resistente avrebbe trovato una sola abitazione di suo gradimento, che fra canoni e spese condominiali avrebbe un costo annuo pari ad € 20.000.
Considerato che
la resistente dovrebbe trasferirsi nell'immobile soltanto con il figlio e che, quindi, un trilocale sarebbe sufficiente, la condotta della resistente deve essere qualificata come inadempimento.
Peraltro il CS accertava che l'immobile oggi occupato dal padre ed in un primo momento proposto alla madre e rifiutato da quest'ultima in quanto ritenuto inidoneo, risponde invece alle esigenze di . CP_2
Come già chiarito, però, l'inadempimento materno non fa venir automaticamente meno l'assegnazione della casa familiare in quanto detta assegnazione è prevista nell'interesse del minore e, pertanto, i genitori non possono liberamente disporne.
Ad oggi, non vi è un immobile in cui il minore potrebbe trasferirsi insieme alla madre. Non solo l'immobile ove dovrebbe vivere non è ancora materialmente disponibile, ma non è nemmeno CP_2 stato individuato dalle parti.
All'udienza del 28.5.2025 il padre ribadiva la propria disponibilità a versare € 15.000 alla madre all'anno per canone di locazione ed eventualmente prestare fideiussione, ma specificava altresì che pagina 7 di 10 detto importo sarebbe stato disponibile solo dopo la vendita dell'immobile oggi assegnato alla resistente.
Allo stato, quindi, non può essere revocata l'assegnazione della casa familiare, in mancanza di un immobile alternativo.
Pertanto, l'assegnazione della casa familiare alla madre continua a rispondere all'interesse del minore ex art. 337sexies c.p.c. e deve essere confermata, non potendo l'inadempimento della madre ricadere su
. CP_2
L'inadempimento materno giustifica, però, una revisione del globale assetto economico, in quanto l'accordo trovato dalle parti teneva conto del fatto che la casa familiare sarebbe tornata nella disponibilità del padre.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, ritiene il Collegio di adottare i provvedimenti ut supra indicati.
Più nel dettaglio, il padre del minore è proprietario di un ufficio sito nello stesso stabile ove vi è la casa familiare, di quest'ultima e di un mezzo della nuda proprietà di un immobile sito in Busto RS.
E', poi, proprietario di un'autovettura per la quale AN S.r.l. (non la parte personalmente) sostiene un leasing annuo di € 15.000 circa.
Nel 2024 il reddito netto del era di € 65.500 e nel 2023 di € 71.000,00. Pt_1
Percepisce il 50% dell'AUU di (€ 27,00). CP_2
Come da accordi fra le parti, sostiene il 100% delle spese straordinarie di , inclusa la scuola CP_2 privata (spesa sopravvenuta rispetto all'accordo del 2021) e le spese per il dentista (indicate in oltre €
5.000 e non contestate dalla controparte).
Il ricorrente, poi, versa alla figlia , nata da altra relazione, € 1.650,00 al mese. Per_3
Si osserva che il contratto di locazione con corrispettivo annuo di € 15.000 per l'immobile di via
Quattro Novembre è intestato non al ma ad AN s.r.l. Pertanto, gli utili di AN s.r.l. Pt_1 potranno in futuro risentire delle spese di locazione, che confluiranno nel conto economico, ma il reddito netto del non può ritenersi ridotto dell'importo secco di € 15.000. Analoghe Pt_1 considerazioni valgono per le spese di leasing dell'autovettura.
La madre del minore, invece, percepisce il 50% dell'AUU e ha uno stipendio netto, ricalcolato su dodici mensilità, di circa € 1.500.
Non risulta proprietaria di beni immobili ed ha un'autovettura per la quale deve sostenere un finanziamento di € 3.380 annui.
In detto contesto, considerati i redditi delle parti, le uscite, il fatto che le spese straordinarie per CP_2 sono sostenute esclusivamente dal padre, si ritiene che anche la madre debba sostenere il 50% delle pagina 8 di 10 spese ordinarie relative all'immobile. Diversamente, il padre sarebbe l'unico ad occuparsi, sotto il profilo economico, del mantenimento di . Il inoltre, finirebbe con il coprire anche le CP_2 Pt_1 spese relative alla CP_1
Al contempo, non possono essere poste a carico della tutte le spese ordinarie relative alla casa CP_1 familiare, non essendo in grado di sostenerle.
Infine, l'assegno per non può essere aumentato ad € 1.000 al mese, pur essendo decorsi quattro CP_2 anni dall'originario accordo, dovendosi tenere conto non solo della crescita del minore, ma anche delle nuove ingenti spese sostenute dal padre per (in particolare, si consideri la scuola privata). CP_2
3) Spese di lite e pronunce accessorie
In considerazione della reciproca soccombenza e della condotta della condotta della resistente, le spese di lite devono essere interamente compensate e devono essere messe a carico solidale dei genitori del minore le spese di CTU e del CS, la cui nomina era resa necessaria dalla conflittualità fra le parti.
Ai fini della liquidazione delle spese del CS, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
Inoltre, si osserva che il CS interveniva solo dopo lo svolgimento della CTU, nel 2025. Nella Co quantificazione del compenso, quindi, si deve tenere conto dell'attività effettivamente svolta dal
Infine, deve essere respinta la domanda ex art. 473bis.39 c.p.c. formulata dal ricorrente non essendo emerso che la madre stia ostacolando il diritto di visita del padre. Al contrario, dalla CTU risultavano grosse difficoltà, in entrambi i genitori, ad esercitare congiuntamente la genitorialità.
Né possono essere emessi provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c. per la condotta materna relativa alla casa, essendo stata confermata l'assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina 9 di 10 1) dichiara l'inammissibilità della domanda relativa ai beni mobili formulata dal ricorrente;
2) rigetta le domande ex art. 473bis.39 c.p.c.;
3) conferma l'affido condiviso del minore ed il suo collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
4) conferma la frequentazione padre/figlio prevista nel decreto emesso il 15.7.2021 n. v.g. 2656/2021,
Tribunale di Busto RS;
5) dispone che il minore prosegua il percorso di psicoterapia ed invita i genitori a proseguire con il proprio percorso individuale e ad avviare un percorso di Co.ge.;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 1 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della domanda riconvenzionale,
l'importo mensile, annualmente rivalutabile ex Indici Istat costo vita, di € 600,00;
7) dispone che le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, vengano sostenute nella misura del 100% dal padre;
8) dispone che, dalla data della domanda del ricorrente, il 50% delle spese ordinarie dell'immobile assegnato alla resistente siano a carico di quest'ultima;
9) compensa le spese di lite fra i genitori di e pone a carico degli stessi, in via solidale, le spese CP_2 di CTU;
10) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario Parte_1 Controparte_1
– o al curatore speciale del minore (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 5.000 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto RS nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 27 novembre
2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.sa Maria Eugenia Pupa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3874/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARABINI Parte_1 C.F._1
MIRIAM
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. LAVAZZA CHRISTIAN e dell'avv. GAGLIARDI ELENA MARIA
RESISTENTE
con
(C.F. ) con il CURATORE SPECIALE avv. Controparte_2 C.F._3
RE SA
INTERVENUTO pagina 1 di 10
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come da note depositate nel termine perentorio del 25.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 13.7.2021, emesso a seguito di ricorso congiunto per l'affidamento e il mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e segg. c.c., il Tribunale di Busto RS disponeva l'affido condiviso di , nato il [...] dalla relazione delle parti di cui in epigrafe, con CP_2 collocamento prevalente presso la madre e frequentazione padre/figlio secondo il seguente calendario:
“Il padre terrà con sè a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina CP_2 con accompagnamento all'Istituto scolastico, nel periodo di fermo scolastico riaccompagnerà CP_2 presso la sua residenza nonchè un giorno infrasettimanale il mercoledì, dall'uscita della scuola, con pernotto, sino al giovedì mattina con accompagnamento all'Istituto o presso la residenza.
Nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, trascorrerà con il padre due CP_2 giorni infrasettimanali, dal martedì sera sino al mercoledì mattina e dal giovedì sera sino al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola o presso la residenza materna in caso di sospensione scolastica”.
In relazione alla casa familiare, veniva così previsto: “L'abitazione famigliare di Busto RS (VA), via I Maggio n. 8, di esclusiva proprietà del sig. verrà assegnata alla sig.ra , Parte_1 CP_1 unitamente agli arredi di proprietà di quest'ultima, alla cantina e alla porzione di box pertinenziale
(utilizzabile esclusivamente per il ricovero dell'autovettura), detta assegnazione alla sig.ra avrà CP_1 durata sino all'indipendenza economica di e, comunque, entro e non oltre il compimento del CP_2
25° anno di età di . CP_2
Nel caso in cui dovesse intraprendere la carriera universitaria lontano dalla casa famigliare, a CP_2 livello esemplificativo corso di studi all'estero o in altra regione, la signora dovrà lasciare la CP_1 casa famigliare nella libera disponibilità del proprietario signor Pt_1
Il sig. asporterà i beni ed effetti personali presenti presso la casa famigliare entro e non oltre Pt_1 il 31/07/2021.
pagina 2 di 10 La sig.ra , di contro, si obbliga a liberare il box di proprietà AN RL (società di cui il sig. CP_1
è legale rapp.tante), entro e non oltre il 31/07/2021, nonché a restituire al sig alla Pt_1 Pt_1 firma del presente atto o, comunque, entro il 31/07/2021, le carte di credito, in suo possesso ma di esclusiva titolarità di quest'ultimo, nonché la SIM del cellulare o, in alternativa, a volturare la SIM a suo nome.
Il sig. si accollerà tutte le spese ordinarie relative al suddetto immobile (utenze) nei limiti di Pt_1 quelle sino ad oggi sostenute, oltre alle spese straordinarie, incluso il contratto di assistenza per
l'antifurto solo ed esclusivamente se l'immobile resterà abitato solo da e dalla sig.ra , CP_2 CP_1 escluse in ogni caso le spese per eventuali collaboratrici domestiche.
Si dà atto che il sig. non appena la situazione economica della propria attività glielo Pt_1 consentirà, acquisterà o stipulerà un contratto di locazione per un immobile idoneo a sostituire la casa famigliare, nella quale la signora si trasferirà con , portando con sè tutti gli arredi di sua CP_1 CP_2 esclusiva proprietà; il signor si impegna sin d'ora ad onorare le spese della nuova abitazione Pt_1 al 50% per quelle di ordinaria amministrazione e al 100% per quelle di straordinaria amministrazione, sempre e solo se l'immobile verrà abitato solo da e dalla sig.ra . CP_2 CP_1
Nel caso in cui, diversamente, la sig.ra dovesse convivere con terza persona all'interno CP_1 dell'abitazione famigliare o in altra abitazione, sia essa in locazione o acquistata dal sig. le Pt_1 spese ordinarie verranno sostenute dal sig. solo per la quota parte relativa ad , così Pt_1 CP_2 come l'eventuale canone di locazione”.
Veniva, poi, previsto a carico del padre un assegno di € 500,00 e quest'ultimo si impegnava a sostenere il 100% delle spese straordinarie per il minore.
Con ricorso depositato il 22.9.2023 il chiedeva, in modifica delle condizioni soprariportate, il Pt_1 collocamento di presso di sé, con conseguente revoca dell'assegnazione della casa familiare e CP_2 dell'assegno a proprio carico, e, in subordine, un collocamento paritetico con alternanza dei genitori nella casa familiare e mantenimento diretto del minore.
Domandava, in ogni caso, una diversa ripartizione delle spese relative alla casa familiare e l'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c.
Lamentava la violazione da parte della degli impegni assunti nel 2021, sia con riferimento CP_1 all'immobile che alle modalità di esercizio dell'affido condiviso.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse domande e un aumento del contributo a carico del ricorrente. Con Con ordinanza dell'8.3.2024, il poneva a carico della madre il 50% delle spese ordinarie dell'immobile e confermava, per il resto, le condizioni vigenti. pagina 3 di 10 Il 17.4.2024 il GD procedeva all'ascolto di ed il 16.1.2025 nominava al minore l'avv. Cannalire CP_2 come CS.
Il 26.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda del ricorrente di recuperare i propri beni mobili, in quanto tardiva. Detta domanda ha ad oggetto diritti disponibili ed è pertanto soggetta ai termini decadenziali previsti dall'art. 473bis. 17 c.p.c. Peraltro, la domanda sarebbe comunque stata inammissibile per difetto di connessione qualificata.
Nel merito, ritiene il Collegio che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Affido, collocamento e frequentazione con il genitore non collocatario
In punto di affido, collocamento, regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario devono essere confermate le condizioni già vigenti, con conseguente rigetto delle domande di modifica.
Nulla quaestio sull'affido condiviso, domandato da tutte le parti e indicato come regime idoneo sia dalla CTU che dai CTP.
Quanto al collocamento e alla frequentazione padre/figlio, la consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, concludeva per il mantenimento dell'attuale regime, considerata altresì la volontà espressa in tal senso da , che ha già quindici anni. CP_2
La CTU ravvisava alcune fragilità in entrambi i genitori e difficoltà in . Più nel dettaglio, la CP_2
CTU evidenziava: “La madre presenta un funzionamento caratterizzato da un adeguato livello cognitivo con buone risorse che riesce ad attivare mettendo in campo scelte efficaci e aderenti alla realtà.
Questo aspetto si coglie bene sul piano della genitorialità dove la signora si attiva molto ad individuare strategie di aiuto e di supporto a sostegno di . Il meccanismo difensivo prevalente è CP_2 quello dell'intellettualizzazione tramite cui si rileva un evitamento da situazioni cariche emotivamente che la stessa sente di non riuscire a gestire. Il livello di insight è basso e la signora accede con difficoltà ai propri vissuti interni.
Il tono dell'umore è caratterizzato da vissuti di tipo ansioso-depressivi, che potrebbero in questa fase essere anche legati anche alla situazione di stress che vive. L'immagine di sé si poggia su aspetti idealizzati e su modelli eccessivamente elevati rispetto alle proprie risorse personali.
Si rilevano tratti di dipendenza della personalità, che denotano il bisogno di attaccamento e di riconoscimento da parte dell'altro. pagina 4 di 10 Il padre presenta un funzionamento caratterizzato da tratti narcisistici della personalità.
L'area del pensiero, che viene utilizzato prevalentemente a scopo difensivo nella forma intellettualizzante, subisce l'interferenza legata a stati di bisogno cronicamente insoddisfatti, a vissuti di impotenza e vulnerabilità che disorientano dallo sviluppare riflessioni orientare all'azione, rendendo difficile fronteggiare la complessità della propria esperienza e lo stress che deriva dagli eventi esterni.
L'area relazionale appare caratterizzata da una tendenza dominante e impositiva, che sottende vissuti di inadeguatezza e di rabbia legati alle esperienze primarie di attaccamento e ai processi identificatori.
Si evidenzia una bassa capacità empatica e di mentalizzazione, che rendono difficile mettersi nei panni altrui e cogliere lo stato d'animo dell'altro. L'area affettiva appare caratterizzata da un'oscillazione tra l'evitamento rigido e l'emergere incontrollato dei propri bisogni affettivi”…
“La bigenitorialità, nell'attualità è caratterizzata dalla mancanza di una dialettica, dall'assenza di una condivisione di regole e dall'assenza di stili genitoriali armonizzati. Ciascun genitore si regola in modo autonomo, perpetrando dinamiche di rapporti duali con il figlio che non stanno favorendo una crescita stabile del minore. L'ostilità emersa, si rileva anche dallo screditamento dei rispettivi ruoli genitoriali, che passa senza filtri ad , che si sente diviso e in colpa, rispetto alle due figure più CP_2 importanti della sua vita, oltre che avere il ruolo di intermediario a fronte di un'assenza di comunicazione.
I genitori necessitano di un processo di maturazione personale che possa permettere di assumere quelle posizioni di rispetto e di legittimità dell'altro e che rendono possibile una gestione equilibrata tra loro in funzione del figlio, quello che (1998) chiama “il comune ideale che la coppia Per_1 genitoriale sa istituire al di là del dolore del divorzio, una gerarchia di valori dove l'altro, il figlio, viene prima di me e di noi nel suo diritto di ricevere”.
Nello stile genitoriale materno;
si è evinta una capacità nel mantenere un'attenzione focalizzata sui bisogni concreti del figlio, mettendo in atto strategie volte a facilitare nelle difficoltà. CP_2
La madre è aperta al dialogo e allo scambio, fatica però a fornire regole e modelli di condotta, rischiando di porsi in una posizione eccessivamente simmetrica. La mancanza di confini di ruolo chiari, può far sì che cresca senza un forte senso di auto-disciplina. CP_2
Non sempre riesce a percepire i desideri e le emozioni che prova e a interpretare i CP_2 comportamenti come conseguenti di questi ultimi. La mancanza di un'adeguata capacità riflessiva, deriva da una difficoltà della madre a descrivere le proprie esperienze di attaccamento in modo coerente. pagina 5 di 10 Nello stile genitoriale paterno, si evidenzia una difficoltà nella sintonizzazione affettiva, per la quale il padre non riesce ad attivare un processo sincronico fondato sulla comprensione delle necessità e degli stato d'animi del figlio.
Lo stile educativo di tipo autoritario, si caratterizza per l'imposizione rigida (senza condivisione) di regole e norme che non tengono conto dei bisogni e dei sentimenti del minore, altresì appare orientato alla performance.
Lo stile comunicativo che adotta è di tipo unidirezionale, con poco spazio per il dialogo o la negoziazione.
Riesce a provvedere materialmente alle necessità del figlio, ma è meno in grado di dare nutrimento affettivo ed emotivo attraverso manifestazioni fisiche di affetto come abbracci etc.”.
In relazione ad la CTU concludeva: “Il disagio attuale del minore è apparso legato CP_2 all'esacerbazione dei conflitti tra i genitori. Tale conflitto, sta generando in Achille difficoltà sociali, emotive e relazionali, accompagnate anche da condotte esternalizzanti che si starebbero presentando a scuola, come emerso dagli ultimi avvenimenti.
La percezione di un legame genitoriale che da sempre è stato precario, sta impattando sulla reattività
e sulla disregolazione delle emozioni del minore e sta rafforzando l'immagine interna di una famiglia sempre più negativa, a cui con fatica accede, consapevole di non potersi affidare ad un CP_2 contenitore “sicuro” e prevedibile, con la conseguenza di esperire sempre più un senso di disorientamento e vulnerabilità.
Anche le difficoltà scolastiche che iniziano a presentarsi, possono da una parte, essere legate al fatto che la scelta adottata non sia rispondente alle inclinazioni del minore, dall'altra non escluderei che possa essere un mezzo inconscio che mette in atto per distogliere i genitori dal conflitto, CP_2 sperando che si concentrino su di lui. Rappresenta comunque la presenza di un disagio.
, che sta sperimentando esperienze e emozioni nuove all'esterno dell'ambiente familiare, legate CP_2 al periodo adolescenziale appena iniziato, necessita al rientro a casa di un ambiente che lo aiuti a metter in parola quanto sente altrimenti, il rischio di non trovare un contenitore adeguato, lo espone ad un sovraccarico emotivo e cognitivo che potrebbe bloccare il processo identitario ed esporlo ad un rischio evolutivo”.
Viste le considerazioni della CTU, la volontà espressa da al GD, al CTU, al CS di mantenere CP_2
l'attuale calendario di frequentazione con il padre e tenuto conto dell'età del minore, non possono essere accolte le domande paterne di collocamento prevalente di presso di sé né di CP_2 collocamento paritetico alternato.
pagina 6 di 10 Al contempo, si invitano i genitori a proseguire con il proprio percorso di psicoterapia e si dispone la prosecuzione di quello di (che, dopo un iniziale rifiuto, risulta stia proseguendo con la dott.ssa CP_2
). Per_2
Si invitano, inoltre, i genitori ad avviare un percorso Co.Ge. atteso che la conflittualità che vi è fra le parti si sta ripercuotendo direttamente sul benessere del minore.
2) Mantenimento del minore e assegnazione della casa familiare
Ritiene il Collegio di confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre, prevedendo però che, dalla data della domanda del ricorrente, il 50% delle spese ordinarie dell'immobile assegnato siano poste a carico di parte resistente.
Inoltre, dalla data del deposito della domanda riconvenzionale della resistente, il contributo a carico del padre per il mantenimento di viene rideterminato in € 600, oltre rivalutazione annuale. CP_2
Le spese straordinarie relative ad continueranno ad essere integralmente sostenute dal padre, CP_2 come chiesto da entrambe le parti.
In particolare, si osserva che la resistente è inadempiente all'obbligo assunto nel 2021 in relazione alla casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Dalla documentazione allegata dal ricorrente risulta che quest'ultimo, dal 2022, sta sollecitando la resistente a visionare nuove abitazioni da prendere in locazione a spese dello stesso ricorrente. Ad oggi, decorsi tre anni, la resistente avrebbe trovato una sola abitazione di suo gradimento, che fra canoni e spese condominiali avrebbe un costo annuo pari ad € 20.000.
Considerato che
la resistente dovrebbe trasferirsi nell'immobile soltanto con il figlio e che, quindi, un trilocale sarebbe sufficiente, la condotta della resistente deve essere qualificata come inadempimento.
Peraltro il CS accertava che l'immobile oggi occupato dal padre ed in un primo momento proposto alla madre e rifiutato da quest'ultima in quanto ritenuto inidoneo, risponde invece alle esigenze di . CP_2
Come già chiarito, però, l'inadempimento materno non fa venir automaticamente meno l'assegnazione della casa familiare in quanto detta assegnazione è prevista nell'interesse del minore e, pertanto, i genitori non possono liberamente disporne.
Ad oggi, non vi è un immobile in cui il minore potrebbe trasferirsi insieme alla madre. Non solo l'immobile ove dovrebbe vivere non è ancora materialmente disponibile, ma non è nemmeno CP_2 stato individuato dalle parti.
All'udienza del 28.5.2025 il padre ribadiva la propria disponibilità a versare € 15.000 alla madre all'anno per canone di locazione ed eventualmente prestare fideiussione, ma specificava altresì che pagina 7 di 10 detto importo sarebbe stato disponibile solo dopo la vendita dell'immobile oggi assegnato alla resistente.
Allo stato, quindi, non può essere revocata l'assegnazione della casa familiare, in mancanza di un immobile alternativo.
Pertanto, l'assegnazione della casa familiare alla madre continua a rispondere all'interesse del minore ex art. 337sexies c.p.c. e deve essere confermata, non potendo l'inadempimento della madre ricadere su
. CP_2
L'inadempimento materno giustifica, però, una revisione del globale assetto economico, in quanto l'accordo trovato dalle parti teneva conto del fatto che la casa familiare sarebbe tornata nella disponibilità del padre.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, ritiene il Collegio di adottare i provvedimenti ut supra indicati.
Più nel dettaglio, il padre del minore è proprietario di un ufficio sito nello stesso stabile ove vi è la casa familiare, di quest'ultima e di un mezzo della nuda proprietà di un immobile sito in Busto RS.
E', poi, proprietario di un'autovettura per la quale AN S.r.l. (non la parte personalmente) sostiene un leasing annuo di € 15.000 circa.
Nel 2024 il reddito netto del era di € 65.500 e nel 2023 di € 71.000,00. Pt_1
Percepisce il 50% dell'AUU di (€ 27,00). CP_2
Come da accordi fra le parti, sostiene il 100% delle spese straordinarie di , inclusa la scuola CP_2 privata (spesa sopravvenuta rispetto all'accordo del 2021) e le spese per il dentista (indicate in oltre €
5.000 e non contestate dalla controparte).
Il ricorrente, poi, versa alla figlia , nata da altra relazione, € 1.650,00 al mese. Per_3
Si osserva che il contratto di locazione con corrispettivo annuo di € 15.000 per l'immobile di via
Quattro Novembre è intestato non al ma ad AN s.r.l. Pertanto, gli utili di AN s.r.l. Pt_1 potranno in futuro risentire delle spese di locazione, che confluiranno nel conto economico, ma il reddito netto del non può ritenersi ridotto dell'importo secco di € 15.000. Analoghe Pt_1 considerazioni valgono per le spese di leasing dell'autovettura.
La madre del minore, invece, percepisce il 50% dell'AUU e ha uno stipendio netto, ricalcolato su dodici mensilità, di circa € 1.500.
Non risulta proprietaria di beni immobili ed ha un'autovettura per la quale deve sostenere un finanziamento di € 3.380 annui.
In detto contesto, considerati i redditi delle parti, le uscite, il fatto che le spese straordinarie per CP_2 sono sostenute esclusivamente dal padre, si ritiene che anche la madre debba sostenere il 50% delle pagina 8 di 10 spese ordinarie relative all'immobile. Diversamente, il padre sarebbe l'unico ad occuparsi, sotto il profilo economico, del mantenimento di . Il inoltre, finirebbe con il coprire anche le CP_2 Pt_1 spese relative alla CP_1
Al contempo, non possono essere poste a carico della tutte le spese ordinarie relative alla casa CP_1 familiare, non essendo in grado di sostenerle.
Infine, l'assegno per non può essere aumentato ad € 1.000 al mese, pur essendo decorsi quattro CP_2 anni dall'originario accordo, dovendosi tenere conto non solo della crescita del minore, ma anche delle nuove ingenti spese sostenute dal padre per (in particolare, si consideri la scuola privata). CP_2
3) Spese di lite e pronunce accessorie
In considerazione della reciproca soccombenza e della condotta della condotta della resistente, le spese di lite devono essere interamente compensate e devono essere messe a carico solidale dei genitori del minore le spese di CTU e del CS, la cui nomina era resa necessaria dalla conflittualità fra le parti.
Ai fini della liquidazione delle spese del CS, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
Inoltre, si osserva che il CS interveniva solo dopo lo svolgimento della CTU, nel 2025. Nella Co quantificazione del compenso, quindi, si deve tenere conto dell'attività effettivamente svolta dal
Infine, deve essere respinta la domanda ex art. 473bis.39 c.p.c. formulata dal ricorrente non essendo emerso che la madre stia ostacolando il diritto di visita del padre. Al contrario, dalla CTU risultavano grosse difficoltà, in entrambi i genitori, ad esercitare congiuntamente la genitorialità.
Né possono essere emessi provvedimenti ex art. 473bis.39 c.p.c. per la condotta materna relativa alla casa, essendo stata confermata l'assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina 9 di 10 1) dichiara l'inammissibilità della domanda relativa ai beni mobili formulata dal ricorrente;
2) rigetta le domande ex art. 473bis.39 c.p.c.;
3) conferma l'affido condiviso del minore ed il suo collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
4) conferma la frequentazione padre/figlio prevista nel decreto emesso il 15.7.2021 n. v.g. 2656/2021,
Tribunale di Busto RS;
5) dispone che il minore prosegua il percorso di psicoterapia ed invita i genitori a proseguire con il proprio percorso individuale e ad avviare un percorso di Co.ge.;
6) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, entro il giorno 1 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della domanda riconvenzionale,
l'importo mensile, annualmente rivalutabile ex Indici Istat costo vita, di € 600,00;
7) dispone che le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, vengano sostenute nella misura del 100% dal padre;
8) dispone che, dalla data della domanda del ricorrente, il 50% delle spese ordinarie dell'immobile assegnato alla resistente siano a carico di quest'ultima;
9) compensa le spese di lite fra i genitori di e pone a carico degli stessi, in via solidale, le spese CP_2 di CTU;
10) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'Erario Parte_1 Controparte_1
– o al curatore speciale del minore (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi € 5.000 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto RS nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 27 novembre
2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.sa Maria Eugenia Pupa
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