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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa RT MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1003 / 2024 del R.A.C.C. in data
12.4.2024 promossa da
e , difesi e rappresentati dall'avv. Parte_1 Parte_2
UI NE giusta procura alle liti dimessa telematicamente,
attori
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Della Rosa e CP_1 dall'avv. Andrea Della Rosa giusta procura alle liti dimessa telematicamente,
nonché contro
, , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , rappresenti e
[...] Controparte_6 Controparte_7 difesi dall'avv. Laura Della Rosa, giusta procura alle liti dimessa telematicamente,
convenuti nonché contro
e contumaci Controparte_8 Controparte_9
1 convenuti
Oggetto: divisione beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per le parti convenute costituite concordemente:
“precisano le conclusioni chiedendo che il giudice dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rendicontazione e alla conseguente domanda di condanna proposta da parte attrice sul punto, con compensazione delle spese di lite riferite a tale domanda;
insistono per la rimessione della causa sul ruolo con riferimento alla domanda di divisione e insistono per l'ingresso di c.t.u.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio i convenuti di cui in Parte_1 Parte_2 epigrafe quali comproprietari dei beni immobili indicati in ricorso, tutti ubicati nei Comuni di Sauris, Ampezzo e Forni di Sotto, per domandare lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes esistente.
Nello specifico, i ricorrenti indicavano il cd. “ASSE A” (da pag. 4 a pag. 9 del ricorso) pervenuto a e , Controparte_9 CP_8 CP_2
CP_
e , e CP_1 Parte_2 Pt_1 Controparte_4 CP_5 CP_7
e iure successionis in morte di e di CP_6 Parte_2 Persona_1 nonché il cd. “ASSE B” (da pag. 9 a pag. 13 del ricorso) pervenuto a
[...]
CP_1
e a ed nonché a CP_2 CP_1 Parte_2 Pt_1
e iure successionis in morte di Controparte_4 CP_5 CP_7 CP_6
. Parte_2
Gli attori avevano invitato i convenuti avanti all'Organismo di Mediazione
Intermediarte al fine di cercare una soluzione bonaria. In quel contesto le parti avevano convenuto di conferire un incarico congiunto al perito industriale
2 per la sola stima e verifica della conformità edilizia, Persona_2 urbanistica e catastale dei beni oggetto di comunione.
Le parti, nel sottoscrivere il verbale del 15.5.2023, avevano dichiarato di considerare l'elaborato peritale “vincolante e liberamente esibibile, anche nell'eventuale successivo giudizio”.
Dall'elaborato peritale e dal complementare fascicolo degli allegati risultava, in sintesi, che il valore dei beni in comunione ereditaria ricadenti nell' “ASSE
A” ammonta a complessivi €. 708.107,10, nel mentre il valore dei beni in comunione ricadenti nell'”ASSE B” ammonta a complessivi €. 735.981,75.
Gli attori altresì allegavano: 1) di avere constatato, in occasione di un sopralluogo con il perito , la presenza in loco di alcuni macchinari Per_2 di proprietà di una ditta austriaca e che era in corso un taglio del bosco da loro non autorizzato e del quale erano completamente all'oscuro; 2) di essere quindi venuti a conoscenza dell'esistenza di un piano di gestione redatto dal dott. ed approvato dalla Regione in data 14.12.2021 e che erano già stati Per_3 predisposti dei piani di taglio da parte dei professionisti incaricati, dott. Per_4
e dott. ; 3) che la ditta utilizzatrice era l' la quale Persona_5 Parte_3 per l'attività di taglio si era avvalsa della collaborazione di una ditta austriaca;
4) che era stata la cugina , successivamente al decesso del padre CP_1 degli attori, sig. a procedere, all'insaputa di questi ultimi, alla Persona_6 stipula di tre contratti di cessione di legname, di cui due sottoscritti in data
14.11.2019 con pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alle signore , e , e un CP_1 CP_3 CP_2 terzo sottoscritto in data 24.7.2020 con pagamento da effettuarsi su conto corrente intestato alla signora;
5) che, per l'acquisto del legname, CP_1 aveva accreditato un importo complessivo pari ad €. Parte_3
34.300,00; 6) che, inoltre, la Regione F.V.G. aveva accreditato alla beneficiaria la somma di €. 43.120,00 con causale “concessione CP_1
3 indennizzi per danni a proprietà ottobre 2018”. Parte_4
Conseguentemente, gli attori chiedevano che, previa resa di conto ex art. 723
c.c. da parte di , e in relazione alla CP_1 CP_3 CP_2 amministrazione die beni in comunione, venissero ripartite, per le rispettive quote di spettanza, anche le somme sopra indicate.
Inoltre, domandavano procedersi alla divisione del compendio ereditario.
Concludevano, quindi, nei seguenti termini: “individuate le masse ereditarie formate dai beni in narrativa, le cui stime sono state condivise dai comproprietari così come formulate nella relazione peritale di data
05.10.2023 integrata dal fascicolo complementare degli allegati, dal tecnico incaricato Perito Industriale , e dalla successiva Persona_2 integrazione di data 26.01.2024, maggiorato il solo “ASSE B” dalle ulteriori somme conseguite dalla vendita del legname nonché dall'attribuzione da parte della Regione FVG dell'indennizzo per i danni ai boschi provocati dalla tempesta , predisporre il progetto divisionale nelle rispettive quote a Pt_5 favore degli attori con assegno congiunto e dei convenuti, con eventuali conguagli se necessari, con statuizione della divisione dei beni sopra descritti dichiarando lo scioglimento delle comunioni ereditarie attribuendo a ciascun erede la propria quota di spettanza. Spese di lite rifuse”.
Il contraddittorio si perfezionava con la costituzione in giudizio di tutti convenuti, ad accezione dei signori e Controparte_8 Controparte_9 che venivano dichiarati contumaci.
Con riferimento alla domanda di scioglimento delle comunioni inter partes esistenti, i convenuti costituiti rappresentavano la loro volontà di vedersi assegnare lo stralcio divisionale ad essi complessivamente spettante restando in comunione tra loro e formulavano delle proposte divisionali.
Quanto alla resa di conto ex adverso richiesta, confermava di CP_1 avere amministrato i beni comuni nell'interesse comune di tutti i
4 comproprietari, a ciò legittimata, a suo dire, dalle deleghe ricevute anche da parte del padre degli attori e, così, in virtù di un rapporto di mandato o, in subordine, di una negotiorum gestio ex art. 2028 c.c.. La convenuta riepilogava, quindi, lo stato degli interventi eseguiti.
Le parti depositavano le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.6.2025 il giudice invitava “… a depositare CP_1
(anche in copia di cortesia) il rendiconto relativo alla gestione del compendio immobiliare nel periodo compreso tra il 18.4.2019 e il 20.11.2024 in formato analitico con riferimento a proventi incassati e a spese sostenute, in ordine cronologico e comprensibile, indicando per ciascuno di essi la data di riferimento e la pezza giustificativa da allegare in ogni caso al rendiconto
…”.
Seguiva il deposito di quanto richiesto dal giudice.
All'udienza del 20.10.2025 parte attrice formalizzava una serie di contestazioni avverso il rendiconto da ultimo depositato dalla sig.ra CP_1
.
[...]
In ogni caso, ritenutane l'opportunità, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa in relazione alla domanda di rendicontazione.
Alla successiva udienza del 4.11.2025 parte convenuta dichiarava di aderire alla proposta conciliativa giudiziale, dando atto di avere depositato telematicamente copia del rendiconto già dimesso ma debitamente sottoscritto dalla sig.ra . Dichiarava altresì, a fronte della pervenuta richiesta CP_1 degli attori del pagamento in sede di udienza, di voler consegnare al difensore degli attori due assegni circolari del pari importo di euro 7.500,00 l'uno, rispettivamente intestati ai sig.ri e . Parte_1 Parte_2
Anche il difensore di parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, con la precisazione che nella somma concordata doveva intendersi definita anche la quota a carico di CP_1
5 delle spese funerarie di sostenute dal sig. come Persona_1 Persona_6 documentate e rendicontate. Dichiarava parimenti che con il pagamento delle somme di cui sopra “deve intendersi cessata reciprocamente qualsivoglia pretesa in relazione all'attività di gestione ereditaria svolta dalla sig.ra CP_1
, così che quest'ultima nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dai sig.ri
[...]
e , rinunziando sin d'ora a qualsiasi azione Parte_1 Parte_2 conseguente, né alcunché potranno pretendere i sig.ri e Parte_1 Pt_2
dalla sig.ra , rinunziando sin da ora a qualsiasi azione
[...] CP_1 conseguente, incluse le richieste di accesso agli estratti conto trimestrali dei conti correnti intestati o cointestati alla sig.ra , nonché agli CP_1 interessi legali”.
Il difensore di prendeva quindi atto delle deduzioni avversarie CP_1 aderendovi e ritenendo, quindi, cessata la materia del contendere, consegnava a controparte gli assegni di sopra.
Il giudice invitava quindi le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. in punto rendicontazione e i procuratori precisavano le conclusioni come in epigrafe.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rendicontazione proposta da parte attrice con l'atto introduttivo in relazione alla attività gestoria del compendio immobiliare in comunione tra le parti, avendo le parti definito i rapporti dare/avere riferiti a tale gestione (così come in relazione all'ipotizzato compenso che la sig.ra ha chiesto stragiudizialmente avuto riguardo alla quota spettante CP_1 agli attori) mediante versamento banco iudicis in favore degli attori di due assegni dell'importo complessivo pari ad euro 15.000,00.
Con tale pagamento, è evidente che gli attori sono stati tacitati in relazione ai ricavi conseguiti dalla vendita del legname nonché all'indennizzo per i danni ai boschi provocati dalla tempesta Vaia. Conseguentemente, la causa deve
6 essere rimessa in istruttoria per proseguire con le operazioni divisionali limitatamente ai beni immobili in comunione e al connesso eventuale conguaglio da determinarsi avuto riguardo al valore delle masse.
Le spese di lite vengono rimesse alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rendicontazione proposta dalla parte attrice;
b) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
c) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Udine in data 1.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RT MA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa RT MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1003 / 2024 del R.A.C.C. in data
12.4.2024 promossa da
e , difesi e rappresentati dall'avv. Parte_1 Parte_2
UI NE giusta procura alle liti dimessa telematicamente,
attori
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Della Rosa e CP_1 dall'avv. Andrea Della Rosa giusta procura alle liti dimessa telematicamente,
nonché contro
, , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , rappresenti e
[...] Controparte_6 Controparte_7 difesi dall'avv. Laura Della Rosa, giusta procura alle liti dimessa telematicamente,
convenuti nonché contro
e contumaci Controparte_8 Controparte_9
1 convenuti
Oggetto: divisione beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per le parti convenute costituite concordemente:
“precisano le conclusioni chiedendo che il giudice dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rendicontazione e alla conseguente domanda di condanna proposta da parte attrice sul punto, con compensazione delle spese di lite riferite a tale domanda;
insistono per la rimessione della causa sul ruolo con riferimento alla domanda di divisione e insistono per l'ingresso di c.t.u.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio i convenuti di cui in Parte_1 Parte_2 epigrafe quali comproprietari dei beni immobili indicati in ricorso, tutti ubicati nei Comuni di Sauris, Ampezzo e Forni di Sotto, per domandare lo scioglimento della comunione ereditaria inter partes esistente.
Nello specifico, i ricorrenti indicavano il cd. “ASSE A” (da pag. 4 a pag. 9 del ricorso) pervenuto a e , Controparte_9 CP_8 CP_2
CP_
e , e CP_1 Parte_2 Pt_1 Controparte_4 CP_5 CP_7
e iure successionis in morte di e di CP_6 Parte_2 Persona_1 nonché il cd. “ASSE B” (da pag. 9 a pag. 13 del ricorso) pervenuto a
[...]
CP_1
e a ed nonché a CP_2 CP_1 Parte_2 Pt_1
e iure successionis in morte di Controparte_4 CP_5 CP_7 CP_6
. Parte_2
Gli attori avevano invitato i convenuti avanti all'Organismo di Mediazione
Intermediarte al fine di cercare una soluzione bonaria. In quel contesto le parti avevano convenuto di conferire un incarico congiunto al perito industriale
2 per la sola stima e verifica della conformità edilizia, Persona_2 urbanistica e catastale dei beni oggetto di comunione.
Le parti, nel sottoscrivere il verbale del 15.5.2023, avevano dichiarato di considerare l'elaborato peritale “vincolante e liberamente esibibile, anche nell'eventuale successivo giudizio”.
Dall'elaborato peritale e dal complementare fascicolo degli allegati risultava, in sintesi, che il valore dei beni in comunione ereditaria ricadenti nell' “ASSE
A” ammonta a complessivi €. 708.107,10, nel mentre il valore dei beni in comunione ricadenti nell'”ASSE B” ammonta a complessivi €. 735.981,75.
Gli attori altresì allegavano: 1) di avere constatato, in occasione di un sopralluogo con il perito , la presenza in loco di alcuni macchinari Per_2 di proprietà di una ditta austriaca e che era in corso un taglio del bosco da loro non autorizzato e del quale erano completamente all'oscuro; 2) di essere quindi venuti a conoscenza dell'esistenza di un piano di gestione redatto dal dott. ed approvato dalla Regione in data 14.12.2021 e che erano già stati Per_3 predisposti dei piani di taglio da parte dei professionisti incaricati, dott. Per_4
e dott. ; 3) che la ditta utilizzatrice era l' la quale Persona_5 Parte_3 per l'attività di taglio si era avvalsa della collaborazione di una ditta austriaca;
4) che era stata la cugina , successivamente al decesso del padre CP_1 degli attori, sig. a procedere, all'insaputa di questi ultimi, alla Persona_6 stipula di tre contratti di cessione di legname, di cui due sottoscritti in data
14.11.2019 con pagamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alle signore , e , e un CP_1 CP_3 CP_2 terzo sottoscritto in data 24.7.2020 con pagamento da effettuarsi su conto corrente intestato alla signora;
5) che, per l'acquisto del legname, CP_1 aveva accreditato un importo complessivo pari ad €. Parte_3
34.300,00; 6) che, inoltre, la Regione F.V.G. aveva accreditato alla beneficiaria la somma di €. 43.120,00 con causale “concessione CP_1
3 indennizzi per danni a proprietà ottobre 2018”. Parte_4
Conseguentemente, gli attori chiedevano che, previa resa di conto ex art. 723
c.c. da parte di , e in relazione alla CP_1 CP_3 CP_2 amministrazione die beni in comunione, venissero ripartite, per le rispettive quote di spettanza, anche le somme sopra indicate.
Inoltre, domandavano procedersi alla divisione del compendio ereditario.
Concludevano, quindi, nei seguenti termini: “individuate le masse ereditarie formate dai beni in narrativa, le cui stime sono state condivise dai comproprietari così come formulate nella relazione peritale di data
05.10.2023 integrata dal fascicolo complementare degli allegati, dal tecnico incaricato Perito Industriale , e dalla successiva Persona_2 integrazione di data 26.01.2024, maggiorato il solo “ASSE B” dalle ulteriori somme conseguite dalla vendita del legname nonché dall'attribuzione da parte della Regione FVG dell'indennizzo per i danni ai boschi provocati dalla tempesta , predisporre il progetto divisionale nelle rispettive quote a Pt_5 favore degli attori con assegno congiunto e dei convenuti, con eventuali conguagli se necessari, con statuizione della divisione dei beni sopra descritti dichiarando lo scioglimento delle comunioni ereditarie attribuendo a ciascun erede la propria quota di spettanza. Spese di lite rifuse”.
Il contraddittorio si perfezionava con la costituzione in giudizio di tutti convenuti, ad accezione dei signori e Controparte_8 Controparte_9 che venivano dichiarati contumaci.
Con riferimento alla domanda di scioglimento delle comunioni inter partes esistenti, i convenuti costituiti rappresentavano la loro volontà di vedersi assegnare lo stralcio divisionale ad essi complessivamente spettante restando in comunione tra loro e formulavano delle proposte divisionali.
Quanto alla resa di conto ex adverso richiesta, confermava di CP_1 avere amministrato i beni comuni nell'interesse comune di tutti i
4 comproprietari, a ciò legittimata, a suo dire, dalle deleghe ricevute anche da parte del padre degli attori e, così, in virtù di un rapporto di mandato o, in subordine, di una negotiorum gestio ex art. 2028 c.c.. La convenuta riepilogava, quindi, lo stato degli interventi eseguiti.
Le parti depositavano le memorie previste dall'art. 171-ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.6.2025 il giudice invitava “… a depositare CP_1
(anche in copia di cortesia) il rendiconto relativo alla gestione del compendio immobiliare nel periodo compreso tra il 18.4.2019 e il 20.11.2024 in formato analitico con riferimento a proventi incassati e a spese sostenute, in ordine cronologico e comprensibile, indicando per ciascuno di essi la data di riferimento e la pezza giustificativa da allegare in ogni caso al rendiconto
…”.
Seguiva il deposito di quanto richiesto dal giudice.
All'udienza del 20.10.2025 parte attrice formalizzava una serie di contestazioni avverso il rendiconto da ultimo depositato dalla sig.ra CP_1
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[...]
In ogni caso, ritenutane l'opportunità, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa in relazione alla domanda di rendicontazione.
Alla successiva udienza del 4.11.2025 parte convenuta dichiarava di aderire alla proposta conciliativa giudiziale, dando atto di avere depositato telematicamente copia del rendiconto già dimesso ma debitamente sottoscritto dalla sig.ra . Dichiarava altresì, a fronte della pervenuta richiesta CP_1 degli attori del pagamento in sede di udienza, di voler consegnare al difensore degli attori due assegni circolari del pari importo di euro 7.500,00 l'uno, rispettivamente intestati ai sig.ri e . Parte_1 Parte_2
Anche il difensore di parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice, con la precisazione che nella somma concordata doveva intendersi definita anche la quota a carico di CP_1
5 delle spese funerarie di sostenute dal sig. come Persona_1 Persona_6 documentate e rendicontate. Dichiarava parimenti che con il pagamento delle somme di cui sopra “deve intendersi cessata reciprocamente qualsivoglia pretesa in relazione all'attività di gestione ereditaria svolta dalla sig.ra CP_1
, così che quest'ultima nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dai sig.ri
[...]
e , rinunziando sin d'ora a qualsiasi azione Parte_1 Parte_2 conseguente, né alcunché potranno pretendere i sig.ri e Parte_1 Pt_2
dalla sig.ra , rinunziando sin da ora a qualsiasi azione
[...] CP_1 conseguente, incluse le richieste di accesso agli estratti conto trimestrali dei conti correnti intestati o cointestati alla sig.ra , nonché agli CP_1 interessi legali”.
Il difensore di prendeva quindi atto delle deduzioni avversarie CP_1 aderendovi e ritenendo, quindi, cessata la materia del contendere, consegnava a controparte gli assegni di sopra.
Il giudice invitava quindi le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. in punto rendicontazione e i procuratori precisavano le conclusioni come in epigrafe.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rendicontazione proposta da parte attrice con l'atto introduttivo in relazione alla attività gestoria del compendio immobiliare in comunione tra le parti, avendo le parti definito i rapporti dare/avere riferiti a tale gestione (così come in relazione all'ipotizzato compenso che la sig.ra ha chiesto stragiudizialmente avuto riguardo alla quota spettante CP_1 agli attori) mediante versamento banco iudicis in favore degli attori di due assegni dell'importo complessivo pari ad euro 15.000,00.
Con tale pagamento, è evidente che gli attori sono stati tacitati in relazione ai ricavi conseguiti dalla vendita del legname nonché all'indennizzo per i danni ai boschi provocati dalla tempesta Vaia. Conseguentemente, la causa deve
6 essere rimessa in istruttoria per proseguire con le operazioni divisionali limitatamente ai beni immobili in comunione e al connesso eventuale conguaglio da determinarsi avuto riguardo al valore delle masse.
Le spese di lite vengono rimesse alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rendicontazione proposta dalla parte attrice;
b) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
c) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Udine in data 1.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RT MA
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