Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Minì
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), _1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Brunetti
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/05/2025 e hanno Parte_1 _1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/09/1986 in IS
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 1986) e che dall'unione è nata la figlia (30/03/1998) maggiorenne ed PE economicamente autosufficiente, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare rimane alla sig.ra legittima proprietaria, _1 con una parte dei mobili che la corredano;
3. Il sig. provvederà a lasciare libero l'immobile sito in Parte_1
IS alla via Reggio Emilia n. 2, adibito a casa familiare nella piena disponibilità della signora essendo la stessa, legittima _1 proprietaria, entro la data del 12 maggio 2025 (tempo necessario per ultimare dei lavori di ristrutturazione presso la nuova abitazione) portando con sé ogni bene personale oltre una parte degli arredi già concordati con il coniuge;
4. La figlia manterrà il suo domicilio nella casa familiare di proprietà PE della madre e, dichiarare che i genitori reciprocamente non hanno alcun obbligo di mantenimento nei confronti della stessa in quanto economicamente indipendente;
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
6. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comune o beni immobili da dividere, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
14/09/1986 in IS (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56 part II serie A anno 1986) e che dall'unione è nata la figlia PE
(30/03/1998) maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 _1
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati ed a fissare la propria residenza ovunque e dovunque credano con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare rimane alla sig.ra legittima proprietaria, _1 con una parte dei mobili che la corredano;
3. Il sig. provvederà a lasciare libero l'immobile sito in Parte_1
IS alla via Reggio Emilia n. 2, adibito a casa familiare nella piena disponibilità della signora essendo la stessa, legittima _1 proprietaria, entro la data del 12 maggio 2025 (tempo necessario per ultimare dei lavori di ristrutturazione presso la nuova abitazione) portando con sé ogni bene personale oltre una parte degli arredi già concordati con il coniuge;
4. La figlia manterrà il suo domicilio nella casa familiare di proprietà PE della madre e, dichiarare che i genitori reciprocamente non hanno alcun obbligo di mantenimento nei confronti della stessa in quanto economicamente indipendente;
5. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
6. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussistono somme di denaro in comune o beni immobili da dividere, pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Riserva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola