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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4088/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/12/1994 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. NOVELLI MASSIMO del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
30/09/1979 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bonelli Maria Chiara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata a [...] il [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio dal gennaio 2018 sino al dicembre 2022 quando hanno interrotto la loro relazione;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e la figlia.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e collocazione prevalente della minore presso il domicilio materno;
2. il padre trascorrerà con tutti i giorni coincidenti con quelli di suo riposo lavorativo, Per_1 oltre ad un giorno - una volta al mese - consecutivo a quelli di riposo ora citati, giorno in cui il SI. osserverà il turno lavorativo 06:00/14:00. Pt_1 CP_ Il padre trascorrerà, inoltre, con la figlia, al pari della SI.ra :
- due settimane nelle vacanze estive, anche non consecutive (che ciascuno dei genitori individuerà, alternativamente negli anni, entro il 31 maggio di ogni anno dandone comunicazione all'altro);
- la prima (22/30 dicembre) o la seconda (31 dicembre/6 gennaio) metà delle vacanze
Natalizie, alternativamente negli anni;
restano esclusi dalla rotazione annuale i giorni 24 e pagina 2 di 3 25 dicembre poiché passerà il primo (vigilia) con la madre e il secondo (Natale) Per_1 con il padre;
- le vacanze Pasquali, alternativamente negli anni.
Il giorno del compleanno verrà da trascorso, ad anni alterni, col papà o con la Per_1 mamma, così come trascorrerà con ciascuno di essi la Festa del Papà e della mamma e il loro compleanno;
CP_ 3. il SI. verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra , a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della figlia, l'importo di €. 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, altresì sostenendo nella misura del 50% le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per come specificate nel protocollo del Tribunale di Per_1
Vercelli in data 21.12.2018, che qui si intende espressamente richiamato e condiviso.
L'assegno unico e universale sarà percepito e trattenuto integralmente dalla madre;
4. il genitore che non terrà con sé la bambina per la notte potrà sentire telefonicamente Per_1 tra le 19.30 e le 20.30;
5. si dà atto che per quanto possa occorrere, i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento di espatrio della figlia minore.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4088/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/12/1994 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. NOVELLI MASSIMO del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
30/09/1979 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Bonelli Maria Chiara del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata a [...] il [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno convissuto more uxorio dal gennaio 2018 sino al dicembre 2022 quando hanno interrotto la loro relazione;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e la figlia.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e collocazione prevalente della minore presso il domicilio materno;
2. il padre trascorrerà con tutti i giorni coincidenti con quelli di suo riposo lavorativo, Per_1 oltre ad un giorno - una volta al mese - consecutivo a quelli di riposo ora citati, giorno in cui il SI. osserverà il turno lavorativo 06:00/14:00. Pt_1 CP_ Il padre trascorrerà, inoltre, con la figlia, al pari della SI.ra :
- due settimane nelle vacanze estive, anche non consecutive (che ciascuno dei genitori individuerà, alternativamente negli anni, entro il 31 maggio di ogni anno dandone comunicazione all'altro);
- la prima (22/30 dicembre) o la seconda (31 dicembre/6 gennaio) metà delle vacanze
Natalizie, alternativamente negli anni;
restano esclusi dalla rotazione annuale i giorni 24 e pagina 2 di 3 25 dicembre poiché passerà il primo (vigilia) con la madre e il secondo (Natale) Per_1 con il padre;
- le vacanze Pasquali, alternativamente negli anni.
Il giorno del compleanno verrà da trascorso, ad anni alterni, col papà o con la Per_1 mamma, così come trascorrerà con ciascuno di essi la Festa del Papà e della mamma e il loro compleanno;
CP_ 3. il SI. verserà, entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra , a titolo di concorso al Pt_1 mantenimento della figlia, l'importo di €. 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, altresì sostenendo nella misura del 50% le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per come specificate nel protocollo del Tribunale di Per_1
Vercelli in data 21.12.2018, che qui si intende espressamente richiamato e condiviso.
L'assegno unico e universale sarà percepito e trattenuto integralmente dalla madre;
4. il genitore che non terrà con sé la bambina per la notte potrà sentire telefonicamente Per_1 tra le 19.30 e le 20.30;
5. si dà atto che per quanto possa occorrere, i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento di espatrio della figlia minore.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/12/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3