Sentenza 25 maggio 2016
Massime • 1
Deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda alla contestuale notifica dell'istanza di revoca o di modifica alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto "occasionale" del reato.
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di Marzia Minutillo Turtur Delitti commessi con violenza alla persona, il tema della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299 comma 4-bis c.p.p. alla persona offesa. Indice: 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite 2. La vicenda processuale 3. I motivi di ricorso 4. L'ordinanza di rimessione 5. La giurisprudenza di legittimità sulla prima questione rimessa 6. La giurisprudenza di legittimità sulla seconda questione rimessa 1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Le Sezioni Unite, come riportato nell'informazione provvisoria n. 14/2021, ric. Gallo, nell'ambito di un ampio confronto/contrasto …
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A chi deve essere notificata, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, con particolare riguardo al caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice distrettuale del riesame, aveva dichiarato inammissibile un appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2016, n. 25135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25135 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2016 |
Testo completo
MAS 46 25 1 35/ 1 6 ELICA ITAL REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/05/2016 SENTENZA1018 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. DOMENICO GALLO Presidente Dott. GEPPINO RAGO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere N.11005/2016 Dott. IGNAZIO PARDO Rel.Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO Consigliere ha pronunciato la seguente : SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1 OS CE N. IL 29/03/1994 avverso l'ordinanza n.148/2016 TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI NAPOLI, del 11/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Massimo Galli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 11 febbraio 2016 il Tribunale della libertà di Napoli dichiarava inammissibile l'appello avanzato nell'interesse di SO VI avverso l'ordinanza adottata dalla Corte di appello dello stesso capoluogo il 5 gennaio 2016 e con la quale era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere per omessa notifica di detta istanza alla persona offesa dei reati dei quali il SO era imputato.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del SO deducendo 1 violazione dell'art. 299 cod. proc.pen., non dovendo essere effettuata alcuna notifica preventiva dell'istanza di scarcerazione avuto riguardo alla mancata nomina da parte delle persone offese di un difensore di fiducia ed alla mancata elezione di domicilio da parte delle stesse. Con successiva memoria depositata in cancelleria il ricorrente insisteva nei motivi di gravame. All'udienza del 25 maggio 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed infatti questa Corte ha già avuto modo di stabilire che deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare l'istanza di revoca o di modifica contestualmente alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto "occasionale" del reato (Sez. 2, n. 43353 del 14/10/2015, Rv. 265094). Orbene, nel caso in esame, il Tribunale della Libertà di Napoli si limita ad indicare i reati per i quali il SO risulta sottoposto a procedimento penale specificando soltanto che gli stessi (416, 624 bis, 628 c.p.) appaiono commessi con violenza alle persone;
tuttavia lo stesso giudice del riesame non specifica in alcun modo se le persone offese abbiano nominato difensore ovvero eletto domicilio od anche soltanto se le stesse paiono identificate compiutamente dagli atti del procedimento. Deve pertanto ritenersi che in assenza di specifiche indicazioni non potrà che essere lo stesso giudicante, adito in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile (ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto) a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno (ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti accessibili alla parte o meno) e solo nel primo caso, dichiarare l'inammissibilità della richiesta;
di contro, nell'ipotesi in cui questa verifica comprovi l'esistenza di un'omissione del tutto incolpevole (o, comunque, scusabile), per essere la parte offesa non identificabile né identificata, l'istanza dovrà essere valutata nel merito per impossibilità di adempiere all'obbligo informativo. Nella fattispecie, il Collegio non può che considerare come dette verifiche il Tribunale di Napoli non ha compiuto, limitandosi inaccettabilmente a prendere atto della sola omessa notifica alla - persona offesa dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.. Ne consegue la doverosità di un provvedimento di annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'esame dell'istanza di scarcerazione proposta nell'interesse del SO. Alla luce delle predette considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e si dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli Sezione per il Riesame, per l'esame dell'istanza avanzata dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di 2 Napoli Sezione per il Riesame, per l'ulteriore corso. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp.att. Roma, 25 maggio 2016 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo ший 3 c.p.p.. IL PRESIDENTE Dott.Domenico Galloat coDomen DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GIU 2016 IL A CANCELLIERE EM PR Claudia Pianelli T R O C