Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
AULA "B" REPUBBLICA ITALIANA SSA042 94 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 24858/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Presidente Mileo P842 Cron. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Dott. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Rep. Ud. 16 ot- Dott. Francesco IO Maiorano Consigliere tobre 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PR NI, elettivamente domiciliato in Roma, via IO Mordini n. 14, presso l'avv. Claudio Andreozzi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro società AR di OS IO e IG S.n.c.; - intimata avversO la sentenza n. 25589/99, decisa il 31 marzo 1999 e pubblicata il 2 dicembre 1999, resa dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 4049 Л 2545/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per l'inammissibilità del ricor- so;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 20 gennaio 1995, PR NI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, la società AR di OS IO & IG S.n.c. al fine di ottenere la declaratoria d'inefficacia 0 d'illegittimità del licenziamento verbale a lui intimato e comunque il pagamento della somma di lire 6.434.388 per differenze salariali a vario titolo. Con sentenza n. 12567, in data 15 maggio - 6 agosto 1996, il Giu- dice adito accoglieva parzialmente la domanda relativa alle diffe- renze salariali, respingendo tutte le altre richieste. Interponeva appello il PR e in esito il gravame veniva accolto solo in parte, limitatamente al riconoscimento di ulteriori diffe- renze salariali, con sentenza n. 25589/99, emessa in data 31 marzo 2 dicembre 1999 dal Tribunale di Roma. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che dalla relazione di servizio redatta dagli organi di polizia, intervenuti per sedare un litigio originato proprio dalla comunicazione di licenziamento, risultava che il lavoratore si era rifiutato di ricevere la lettera conte- 2 Q nente tale provvedimento datoriale e in ogni caso la conferma ave- Va avuto luogo mediante telegramma spedito lo stesso giorno, men- tre la raccomandata to spedita non era stata prontamente conse- gnata per assenza del destinatario dal domicilio. Rilevava altresì che l'espressione "comunicazione verbale", contenuta nel telegram- ma, ben poteva riferirsi al rifiuto del lavoratore a ricevere la lettera. Quanto al motivo a base del licenziamento, ovvero la crisi azien- dale, il Collegio di merito rilevava che il pretore aveva fatto correttamente riferimento a dati obiettivi come la perdita di for- niture e la riduzione del fatturato evidenziata dai bilanci. Il Tribunale disattendeva la domanda relativa al pagamento di fe- rie non godute e di lavoro festivo ponendo in evidenza che il la- voratore non aveva adempiuto all'onere probatorio in presenza di una contestazione di parte datoriale che, in memoria costitutiva nel giudizio di primo grado, aveva dichiarato di aver integralmen- te applicato la normativa contrattuale. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassa- zione il PR, con atto notificato in data 1 dicembre 2000, sulla base di due motivi. La società AR di OS IO e IG S.n.c. è rimasta inti- mata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc,il vizio di omessa motivazione in ordine a un punto deci- 3 Л sivo, in particolare all'esistenza di un licenziamento verbale, escluso dal Tribunale malgrado le espressioni contenute nel tele- gramma inviato da parte datoriale. La censura non appare fondata. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legit- timità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi, la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne 1'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ri- tenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno 0 all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamen- te previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di moti- vazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contrad- dittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomen- tazioni complessivamente adottate, tale da non consentire 4 l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il vizio di omessa о insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, e non può inve- ce consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di control- lare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuri- dica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convinci- Cass., sez. III mento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n.4667; 15 aprile 2000, n. 4916, Cass. 24 luglio 2000, n.9716, Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 456, Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. lav.,3205, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 22 ottobre 1993, n. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795)). A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrente il quale, lungi dal porre in rilievo un qualsiasi vizio argomentativo, si limita a prospettare una diversa lettura del noto telegramma e a 5 Л censurare siccome a dir poco apodittica" quella accolta dal Tri- bunale, nel senso che ci si riferiva al rifiuto a ricevere la comu- nicazione scritta. Ma l'interpretazione del noto telegramma cui giunge il Collegio di merito non è certo apodittica, come afferma il ricorrente (uti- lizzando la parola nel significato improprio che comunemente le viene attribuito come idonea a connotare un ragionamento privo di sostegno argomentativo, non già in quello esatto, risalente alla logica aristotelica, riferibile a proposizione che non può essere risultato di una dimostrazione Invero nella contestata Siccome sentenza si ricostruisce lo svolgimento degli avveni- denunciata menti e si richiamano i tentativi di consegnare la lettera di li- cenziamento, il cui contenuto era stato evidentemente anticipato da chi offriva il documento. In quest'ambito l'espressione "comunicazione verbale" è stata letta dal Tribunale come intesa a richiamare lo scambio di battute, sfociato in un litigio tale da richiedere l'intervento delle forze di polizia, che sicuramente seguì al tentativo di consegnare la lettera di licenziamento, e tale lettura integra gli estremi di un giudizio di fatto, insu- scettibile di censura in sede di legittimità, non essendo stato indicato alcun errore argomentativo. È appena il caso di osservare che non viene censurato il rilievo del Tribunale nel senso che il telegramma conteneva comunque la comunicazione del provvedimento espulsivo e delle ragioni del me- desimo. л ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA gata sen-Tale argomentazione peraltro vie n a tenza non già come autonoma ratio decidendi, tale da sorreggere autonomamente la pronuncia, ma piuttosto come argomento rafforza- tivo, al fine di dimostrare che il datore di lavoro, ben consape- vole di dover intimare il licenziamento con atto scritto, svolse ogni attività che si poteva ragionevolmente pretendere, conseguen- do comunque il risultato voluto dalla legge, nonostante i tentati- vi del ricorrente finalizzati a non ricevere la comunicazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato e non già dichiarato inam- sufficiente a missibile per omessa censura di autonomo argomento, sorreggere il decisum. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'intimata non si è costituita e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 16 ottobre 2002 IL PRESIDENTE.Vince Mileo كسفها IL CONSIGLIERE ESTENSORE евали IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria G MAR 2003 CANCELLIERE 7