Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
È legittimo il rifiuto del conservatore del registro della C.C.I.A.A. di provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese di una ditta individuale, motivato sulla base di una precedente condanna emessa all'esito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta conclusosi con sentenza di patteggiamento, ex artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., stante l'equiparazione, operata dall'art. 445, primo comma cod. proc. pen., tra la sentenza di patteggiamento e una pronuncia di condanna
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato MARIO SANINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GALLIANO MONTEROSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CCIAA ROVIGO;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROVIGO, depositata il 05/04/00 (N. 58/00 R.G.N.C.);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Sanino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Rovigo, con provvedimento del 5.4.2000, respinse il reclamo di IZ AN avverso il rigetto del Giudice delegato del Registro delle imprese dei suoi ricorsi ex art. 2189 c.c., proposti contro il rifiuto del Conservatore del Registro della C.C.I.A.A. di Rovigo di iscrizione della sua ditta individuale per l'esercizio della attività di vendita all'ingrosso di carni fresche, motivato con la esistenza di una precedente condanna per bancarotta fraudolenta, resa all'esito di un giudizio penale conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. c.p.p. Aveva dedotto il reclamante che la sentenza di patteggiamento non fosse equiparabile ad una di condanna, in quanto pronunciata all'esito di un procedimento senza cognizione piena. Ha invece ritenuto il tribunale che tale sentenza sia pur sempre di condanna e sia preclusiva del provvedimento invocato. Propone ricorso per cassazione il IZ con un motivo;
non ha presentato difese la intimata C.C.I.A.A. di Rovigo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunzia il ricorrente la violazione e falsa applicazione di norme di legge e la omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Deduce che l'art. 5 comma 2^ lett. C del D.L.vo 114/1998 richiede, perché possa essere rifiutata la iscrizione nel registro delle imprese, che vi sia stata una condanna per bancarotta fraudolenta, passata in giudicato, non anche una sentenza di patteggiamento. Il tribunale cui era stata prospettata la questione della diversità tra le due sentenze, pur affermando che la condanna irrogata ex artt. 444 c.p.c. è una condanna vera e propria, avrebbe omesso di indicare le ragioni di tale equivalenza.
Il ricorso va respinto.
Dispone l'art. 5 citato che non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, tra gli altri, coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui al titolo 2^ e 8^ c.p., ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegno a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta - reato quest'ultimo per il quale il ricorrente ha subito un giudizio, conclusosi con sentenza di patteggiamento - ecc..
Con riguardo a tale pronuncia, l'art. 445 1 comma c.p.p. stabilisce che, salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronunzia di condanna.
Siffatta assimilazione fa, pertanto, giustizia della censura che, infondata sotto il profilo della violazione di legge, lo è altrettanto con riguardo al vizio di motivazione dedotto, avendo il giudice di merito precisato che, sebbene la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta fosse stata irrogata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., essa era comunque frutto di una condanna vera e propria, che aveva costituito una preclusione alla concessione del provvedimento amministrativo richiesto.
Nulla va disposto in ordine alla spese del processo, non avendo gli intimati presentato difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003