Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 agosto 1942 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1960 |
Commentari • 3
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Giurisprudenza • 80
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- giurisprudenza tributaria·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Ai fini dell'esecuzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonche' delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di dilazionare, fino al periodo massimo di due anni dalla cessazione dello stato di guerra, i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori, per l'inizio e l'ultimazione della costruzione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati od ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti col R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e col decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, convertito conImodificazioni nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9.
Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.
Il decreto interministeriale concernente la dilazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. - Art. 2.
Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.
Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 luglio 1952, n. 864 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955." - Art. 3.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico 28 aprile l938-XVI, n. 1165, a tenore e pei fini del testo unico medesimo.
La stessa esenzione e' applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da societa' e privati per la costruzione di case popolari.
Ne sono altresi' esenti gli utili di gestione corrisposti ai soci assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle societa' cooperative e di mutuo soccorso.
Ferma restando l'esenzione per gli interessi sui mutui gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sotto l'impero delle disposizioni legislative le quali prevedevano tale esenzione, sono abrogati l'art. 157 del testo unico predetto e l'ultimo comma dell'art. 153.