Legge 11 luglio 1942, n. 843

Commentari2

  • 1CTP o perizia - consulenza di parte (anche se giurata): è mera allegazione difensiva (Cass. 30303/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 14 marzo 2024

    Il Giudice non è tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto …

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  • 2Circolare del 22/11/2007 n. 14 - Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicita Immobiliare
    Agenzia del Territorio · 22 novembre 2007

    1. PREMESSA Sul tema delle modalita\' di accatastamento degli immobili da ricomprendere nei gruppi di categorie speciali e particolari, quest\'Agenzia ha gia\' emanato le circolari n. 4 del 16 maggio 2006 e n. 4 del 13 aprile 2007. Nelle citate circolari sono state oggetto di approfondimento e di indirizzo le tematiche tecnico-giuridiche, concernenti le modalita\' di individuazione delle distinte unita\', che di norma caratterizzano i compendi immobiliari D ed E, e di attribuzione alle stesse di specifiche e pertinenti categorie catastali. Non sono stati oggetto di trattazione i pur rilevanti profili che attengono alla disciplina estimativa di determinazione della rendita …

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Giurisprudenza79

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  • 1Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11329
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12499/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -ricorrente e controricorrente incidentale- nonchè contro ENEL GREEN POWER SPA e ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L., domiciliate presso lo studio Di Tanno Associati, in Roma, Via Crescenzio n. 14 e rappresentate e difese dagli avvocati PAULETTI ENRICO ([...]) e NICASTRO ROSAMARIA ([...]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- Civile Sent. Sez. 5 Num. 11329 Anno 2024 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data …
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    • giurisdizione tributaria·
    • violazione art. 115 cod.proc.civ.·
    • onere motivazionale DOCFA·
    • rendita catastale·
    • contributo unificato·
    • centrali geotermiche·
    • violazione art. 2697 cod.civ.·
    • art. 1 quinquies d.l. n. 44/2005·
    • accertamento catastale·
    • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • 2Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11359
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15497/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL GREEN POWER SPA, Enel GREN POWER ITALIA s.r.l. elettivamente domiciliate in ROMA VIA CRESCENZIO, 14, presso lo studio dell'avvocato STUDIO DI TANNO ASSOCIATI (-) rappresentate e difese dagli avvocati PAULETTI ENRICO Civile Sent. Sez. 5 Num. 11359 Anno 2024 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 29/04/2024 2 di 18 ([...]), NICASTRO ROSAMARIA ([...]) -controricorrenti incidentali avverso …
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    • immobili a destinazione speciale·
    • art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015·
    • condizioni·
    • natura innovativa·
    • fondamento·
    • retroattività·
    • rettifica da parte dell’ente amministrativo·
    • esclusione·
    • determinazione della rendita catastale·
    • fattispecie·
    • atti di aggiornamento·
    • rideterminazione della rendita catastale·
    • accertamento catastale (catasto)·
    • tipi e sistemi di accertamento·
    • tributi (in generale)

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 03/03/2025, n. 610
    Provvedimento: Sentenza n. 610/2025 Depositato il 03/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 04/06/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: VENDITTI MARIO, Presidente CRISAFULLI GIUSEPPA, Relatore AONDIO GIULIA, Giudice in data 04/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2935/2014 spedito il 09/05/2014 proposto da Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Chiuro Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed …
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    • giurisprudenza tributaria·
    • mancata dichiarazione·
    • sanzioni amministrative·
    • ICI·
    • valore contabile·
    • buona fede·
    • art. 5 D.Lgs. n. 504/1992·
    • accertamento tributario·
    • opere idrauliche·
    • onere della prova

  • 4Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/09/2025, n. 24573
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4363/2017 R.G. proposto da: E DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell'avvocato NICASTRO ROSAMARIA ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAULETTI ENRICO ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4005/2016 depositata il 07/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. Uditi l'Avvocato Rosamaria …
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    • violazione art. 7 legge n. 212/2000·
    • valutazione elementi di fatto·
    • DOCFA·
    • palo telecomunicazioni·
    • rendita catastale·
    • motivazione avviso di accertamento·
    • omessa pronuncia·
    • accertamento catastale·
    • trasformatori·
    • violazione art. 112 c.p.c.

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 21/01/2025, n. 224
    Provvedimento: Sentenza n. 224/2025 Depositato il 21/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LABRUNA SALVATORE, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 427/2024 proposto da Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1 Difeso da Difensore 1 CF_Difensore 1 Rappresentato da Rappresentante_1 -CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato …
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    • ICI·
    • obiettive condizioni di incertezza·
    • rendita presunta·
    • valori contabili similari·
    • criterio catastale·
    • riassunzione appello·
    • DOCFA 2014·
    • compensazione spese di lite·
    • criteri di valutazione ICI·
    • sanzioni per omessa denuncia
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Versioni del testo

  • Art. 1.

    Ai fini dell'esecuzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonche' delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di dilazionare, fino al periodo massimo di due anni dalla cessazione dello stato di guerra, i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori, per l'inizio e l'ultimazione della costruzione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati od ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti col R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e col decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, convertito conImodificazioni nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

    Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.

    Il decreto interministeriale concernente la dilazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
  • Art. 2.

    Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

    Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    Il D.Lgs. 6 aprile 1948, n. 773 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , e' prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951." ------------- AGGIORNAMENTO (2)
    La L. 1 luglio 1952, n. 864 ha disposto (con l'articolo unico) che "Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843 , gia' prorogato fino al 15 aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955."
  • Articolo 3
    Art. 3.

    Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico 28 aprile l938-XVI, n. 1165, a tenore e pei fini del testo unico medesimo.

    La stessa esenzione e' applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da societa' e privati per la costruzione di case popolari.
    Ne sono altresi' esenti gli utili di gestione corrisposti ai soci assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle societa' cooperative e di mutuo soccorso.

    Ferma restando l'esenzione per gli interessi sui mutui gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sotto l'impero delle disposizioni legislative le quali prevedevano tale esenzione, sono abrogati l'art. 157 del testo unico predetto e l'ultimo comma dell'art. 153.