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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3448/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano - Via Giulio Richard 5 20143 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U24 2023 000309442 3 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano propone appello avverso la sentenza nr. 3755/2024 emessa dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 13^ nel procedimento nr. Resistente_11625/2024, con la quale è stato accolto il ricorso della contribuente avverso l'invito al pagamento del contributo unificato tributario relativo al ricorso iscritto al nr. 4666/2023, che la contribuente riteneva non dovuto in ragione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad altro, precedente suo ricorso, iscritto al nr. 2246/2020.
Sono in atti la sentenza nr. 750/2021 della CTP di Milano Sezione 4^ che aveva respinto i ricorsi riuniti nel proc. nr. 2246/2020 di Resistente_1 e degli altri contribuenti Nominativo_1 e Nominativo_2 Società_1 e Srl in liquidazione, per i quali vi era stata ammissione di tutti costoro al patrocinio a spese dello Stato, nonché il provvedimento di data 28/3/2024 del presidente di quel collegio giudicante, che, preso atto dell'integrale infondatezza della domande di parte, accertata con la sentenza sopra detta, aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra Resistente_1, nel momento in cui il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali.
Non risulta che tale ultimo provvedimento sia stato impugnato.
Nella motivazione della sentenza qui appellata si osserva che, essendo illegittima la revoca del beneficio per incompetenza dell'organo (il presidente del collegio giudicante) che ha adottato il provvedimento, la parte potrebbe tuttora usufruire del gratuito patrocinio, con la conseguente illegittimità delle pretese della Segreteria della CGT di primo grado.
Riducendo all'essenziale le ragioni del contenzioso, si deve osservare che le parti dibattono intorno agli effetti della revoca della ammissione al gratuito patrocinio disposta da organo incompetente, che la parte privata ed il giudice di primo grado ritengono inesistente e priva di ogni effetto giuridico, mentre secondo altra tesi si potrebbe sostenere che il provvedimento di revoca, se pur viziato dall'incompetenza dell'organo che lo ha adottato, mantiene la sua efficacia, non essendo stato impugnato dalla parte che poteva avervi interesse..
Si deve in argomento richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.)
Ne consegue che è doverosa la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma della piena legittimità del provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado impugnato in questa sede.
La soccombenza dell'appellato ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte per entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza nr. 3755/2024, emessa il 26/9/2024 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 13^ nel proc. nr. 1625/2024, conferma la legittimità dell'invito al pagamento di contributo unificato tributario 2023 relativo al ricorso di primo grado iscritto Resistente_1al nr. 4666/2023, impugnato da;
· Condanna l'appellata Resistente_1 a rifondere all'appellante Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3448/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Milano - Via Giulio Richard 5 20143 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 26/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U24 2023 000309442 3 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il 20/01/2026
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano propone appello avverso la sentenza nr. 3755/2024 emessa dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 13^ nel procedimento nr. Resistente_11625/2024, con la quale è stato accolto il ricorso della contribuente avverso l'invito al pagamento del contributo unificato tributario relativo al ricorso iscritto al nr. 4666/2023, che la contribuente riteneva non dovuto in ragione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad altro, precedente suo ricorso, iscritto al nr. 2246/2020.
Sono in atti la sentenza nr. 750/2021 della CTP di Milano Sezione 4^ che aveva respinto i ricorsi riuniti nel proc. nr. 2246/2020 di Resistente_1 e degli altri contribuenti Nominativo_1 e Nominativo_2 Società_1 e Srl in liquidazione, per i quali vi era stata ammissione di tutti costoro al patrocinio a spese dello Stato, nonché il provvedimento di data 28/3/2024 del presidente di quel collegio giudicante, che, preso atto dell'integrale infondatezza della domande di parte, accertata con la sentenza sopra detta, aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra Resistente_1, nel momento in cui il difensore aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali.
Non risulta che tale ultimo provvedimento sia stato impugnato.
Nella motivazione della sentenza qui appellata si osserva che, essendo illegittima la revoca del beneficio per incompetenza dell'organo (il presidente del collegio giudicante) che ha adottato il provvedimento, la parte potrebbe tuttora usufruire del gratuito patrocinio, con la conseguente illegittimità delle pretese della Segreteria della CGT di primo grado.
Riducendo all'essenziale le ragioni del contenzioso, si deve osservare che le parti dibattono intorno agli effetti della revoca della ammissione al gratuito patrocinio disposta da organo incompetente, che la parte privata ed il giudice di primo grado ritengono inesistente e priva di ogni effetto giuridico, mentre secondo altra tesi si potrebbe sostenere che il provvedimento di revoca, se pur viziato dall'incompetenza dell'organo che lo ha adottato, mantiene la sua efficacia, non essendo stato impugnato dalla parte che poteva avervi interesse..
Si deve in argomento richiamare il precedente in termini di questa Corte, emesso nel procedimento nr. 324/2024, nel quale un Collegio di questa Sezione, preso atto della inammissibilità della tardiva opposizione della parte al decreto del presidente del collegio di primo grado che aveva revocato, per manifesta infondatezza della domanda, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nel proc. nr. 2324/2020, ha concluso che “Tali essendo le premesse di fatto dell'odierno contenzioso, è controverso in questa sede se il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, pacificamente emesso da organo incompetente (il Presidente del Collegio giudicante) sia da ritenere atto inesistente, quindi privo di ogni effetto giuridico, oppure semplicemente affetto da un vizio – l'incompetenza – che avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e modi di legge, così che, in difetto di una iniziativa tempestiva da parte del soggetto legittimato ed avente interesse ad agire, tale vizio sarebbe risultato sanato, con la conseguente efficacia dell'atto di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
La seconda soluzione, accolta dai primi giudici, pare anche a questo Collegio corretta, essendo conforme ai principi generali che la mera incompetenza dell'organo che ha emesso un atto del procedimento non ne determina l'inesistenza, ma solo la nullità, sanabile se non dedotta tempestivamente da un soggetto dotato di interesse e legittimazione ad agire per farla valere. (cfr. ord. nr. 31476/2019 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione, per la quale: “L'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, anche nelle ipotesi nelle quali abbia carattere inderogabile, costituisce motivo di nullità e non di inesistenza dell'atto, con la conseguenza che esso è suscettibile di passare in giudicato”.)
Ne consegue che è doverosa la riforma della sentenza di primo grado, con la conferma della piena legittimità del provvedimento dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado impugnato in questa sede.
La soccombenza dell'appellato ne comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite della controparte per entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o disattesa ogni altra domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
· Accoglie l'appello dell'Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza nr. 3755/2024, emessa il 26/9/2024 in composizione monocratica dalla CGT di primo grado di Milano, Sezione 13^ nel proc. nr. 1625/2024, conferma la legittimità dell'invito al pagamento di contributo unificato tributario 2023 relativo al ricorso di primo grado iscritto Resistente_1al nr. 4666/2023, impugnato da;
· Condanna l'appellata Resistente_1 a rifondere all'appellante Ufficio di Segreteria della CGT di primo grado di Milano le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge per il giudizio di primo grado ed in € 500,00 oltre accessori di legge per il giudizio di appello.
Così deciso in Milano, il 19/1/2026
G.B. Rollero – pres. est.