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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 7586 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona il 20 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ancona il 19 luglio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto SS DE responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesse il 17 febbraio 2018 (capo A: detenzione illecita di cocaina, hashish e marijuana) ed il 15 e 16 febbraio 2018 (capo B: cessione, dietro coftispettivo, di hashish), in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva qualificata, alla pena stimata di giustizia (pena base per il reato più grave due anni ed otto mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa, indi aumento per la continuazione di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa e così sino a tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa, infine riduzione di un terzo per il rito). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 62, num. 4, cod. pen., e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e derivante da travisamento de;
tatti e delle prove in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. Richiamata la pronunzia delle Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, DA Kabiru, Rv. 279499-01 e Rv. 279499-02 (secondo cui, rispettivamente, «La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti» e «In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucra e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4: cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73: Gomma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309»), si ritiene essere l'attenuante in questione applicabile nel caso di specie ed avere la Corte territoriale, benchè soliecitata sul punto (con il primo motivo di appello), rigettato immotivatamente la richiesta. 2.2. Con il secondo motivo censura vialazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria, illogica e derivante da ulteriore travisamento dei fatti e delle prove. 2 La Corte territoriale avrebbe omesso la - doverosa - attenta valutazione della gravità dell'illecito commesso in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dall'imputato e della continuità rispetto alle precedenti condanne. Si sottolinea non essersi tenuto conto della distanza temporale rispetto ai fatti pregressi, risalenti uno al 1999 per violazione dele norme sull'obiezione di coscienza e l'altra al 2015 per il reato di appropriazione indebita dell'anno precedente. Richiamati, infine, precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 15 agosto 2025, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.11 primo motivo, come si•è visto, è incentrato sul mancato riconoscimento dell'aaenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., riconoscimento che era stato chiesto in appello (p. 4 dell'impugnazione di merito),.segnalando essere emerso dall'istruttoria che l'imputato ha conseguito dalla vendita soli 30,00 euro e che il danno arrecato alla collettività è stato assai limitato. La Corte di appello al riguardo (alla p. 3) ha sottolineato che non è possibile nel caso di specie considerare solo le due cessioni a CE LE per l'importo, in effetti, di 15,00 euro l'una, dovendosi anche considerare la "scorta" rinvenuta nella casa dell'imputato, chiaramente destinata allo spaccio, come si desume dalla presenza di bilancini, di ritagli di plastica e di droga di più qualità (170 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina): in conseguenza - opina la Corte di merito (alla p. 4) - si sarebbe in presenza di uno spacciatore strutturato che non ha nemmeno allegato l'attitudine al consumo personale, dovendosi dunque ritenere essere l'intera quantità destinata alla cessione illecita: si tratterebbe, insomma, di un «evento connotato da un grado di offensività tutt'altro che ridotto e da un disvalore sociale di media gravità, incompatibile con la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.» (p. 4 della motivazione). Si tratta di motivazione non illogica né incongrua, che, ferma l'astratta compatibilità dell'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità con il tipo di reato contestato (in conformità rispetto a Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, DA Kabiru, Rv. 279499-G1, Rv. 279499-02), la esclude, tuttavia, in concreto. 3 3.In relazione al secondo motivo, osserva il Collegio quanto segue. Premesso che in primo grado è stata riconosciuta la recidiva, senza tuttavia motivare (p. 3), con l'atto-di appello (pp. 4-7) si è domandata l'esclusione dell'aggravante, sottolineando la mancanza della concreta significatività in termini di maggiore pericolosità della nuova condanna rispetto ai precedenti penali in giudicato, aspecifici e risalenti nel tempo, non senza considerare l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, dovendosi quindi ritenere - si sostiene nell'impugnazione di merito - l'assenza di qualsiasi elemento sintomatico di una perdurante inclinazione al delitto che giustificherebbe una sanzione più alta. La Corte territoriale al riguardo afferma (pp. 4-5) che la Difesa non ha introdotto nessun elemento tale da escludere l'aggravante, che la sanzione è adeguata, che l'effetto pratico della recidiva è stato, comunque, in concreto depotenziato tramite bilanciamento con le attenuanti generiche con esito vaiutazione di equivalenza tra le circostanze eterogenee e che «i precedenti penali de/l'imputato indicano una proclività alla commissione di reati della stessa indole, potenziata dalla incessante necessità di reperire denaro per alimentare la propria attività di spaccio. tratta di precedenti che lasciano intuire come la condotta oggi all'esame della Corte costituisca la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale avviato nell'ultimo decennio e sostanzialmente mai interrotto da parte dell'imputato. La reiterazione dell'illecito costituiva effettivo sintomo di pericolosità, considerando /a natura del reato, il tipo di devianza che indica, la qualità dei comportamenti (presupponenti legami criminali per ottenere quanto necessario all'approvvigionamento di scorte), il livello di offensività delle condette, la continuità con il passato criminale 'del Feder;
co, tanto da potersi escludere l'occasionalità della ricaduta, sintomo al contrario di una personalità del reo ancora proclive al delitto con un elevato grado di -colpevolezza». Si è in presenza, anche in questo caso, di una motivazione sufficiente, non illogica né incongrua, oltre che in iinea con i riferimenti ermeneutici contenuti nella motivazione di Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, de.p. 2019, ric. Schettino Francesco, Rv. 275319. 4. Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen. assenza di colpa nella deterniinazione della cai sa di inammissibilità (Corte Cost'tuzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato ai pagamento delle . si)ese consegue anche cHP!ia al oagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 7586 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona il 20 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ancona il 19 luglio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto SS DE responsabile di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesse il 17 febbraio 2018 (capo A: detenzione illecita di cocaina, hashish e marijuana) ed il 15 e 16 febbraio 2018 (capo B: cessione, dietro coftispettivo, di hashish), in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva qualificata, alla pena stimata di giustizia (pena base per il reato più grave due anni ed otto mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa, indi aumento per la continuazione di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa e così sino a tre anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa, infine riduzione di un terzo per il rito). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 62, num. 4, cod. pen., e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria e derivante da travisamento de;
tatti e delle prove in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. Richiamata la pronunzia delle Sezioni Unite n. 24990 del 30/01/2020, DA Kabiru, Rv. 279499-01 e Rv. 279499-02 (secondo cui, rispettivamente, «La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti» e «In tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucra e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4: cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73: Gomma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309»), si ritiene essere l'attenuante in questione applicabile nel caso di specie ed avere la Corte territoriale, benchè soliecitata sul punto (con il primo motivo di appello), rigettato immotivatamente la richiesta. 2.2. Con il secondo motivo censura vialazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria, illogica e derivante da ulteriore travisamento dei fatti e delle prove. 2 La Corte territoriale avrebbe omesso la - doverosa - attenta valutazione della gravità dell'illecito commesso in relazione alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dall'imputato e della continuità rispetto alle precedenti condanne. Si sottolinea non essersi tenuto conto della distanza temporale rispetto ai fatti pregressi, risalenti uno al 1999 per violazione dele norme sull'obiezione di coscienza e l'altra al 2015 per il reato di appropriazione indebita dell'anno precedente. Richiamati, infine, precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 15 agosto 2025, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.11 primo motivo, come si•è visto, è incentrato sul mancato riconoscimento dell'aaenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., riconoscimento che era stato chiesto in appello (p. 4 dell'impugnazione di merito),.segnalando essere emerso dall'istruttoria che l'imputato ha conseguito dalla vendita soli 30,00 euro e che il danno arrecato alla collettività è stato assai limitato. La Corte di appello al riguardo (alla p. 3) ha sottolineato che non è possibile nel caso di specie considerare solo le due cessioni a CE LE per l'importo, in effetti, di 15,00 euro l'una, dovendosi anche considerare la "scorta" rinvenuta nella casa dell'imputato, chiaramente destinata allo spaccio, come si desume dalla presenza di bilancini, di ritagli di plastica e di droga di più qualità (170 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina): in conseguenza - opina la Corte di merito (alla p. 4) - si sarebbe in presenza di uno spacciatore strutturato che non ha nemmeno allegato l'attitudine al consumo personale, dovendosi dunque ritenere essere l'intera quantità destinata alla cessione illecita: si tratterebbe, insomma, di un «evento connotato da un grado di offensività tutt'altro che ridotto e da un disvalore sociale di media gravità, incompatibile con la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.» (p. 4 della motivazione). Si tratta di motivazione non illogica né incongrua, che, ferma l'astratta compatibilità dell'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità con il tipo di reato contestato (in conformità rispetto a Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, DA Kabiru, Rv. 279499-G1, Rv. 279499-02), la esclude, tuttavia, in concreto. 3 3.In relazione al secondo motivo, osserva il Collegio quanto segue. Premesso che in primo grado è stata riconosciuta la recidiva, senza tuttavia motivare (p. 3), con l'atto-di appello (pp. 4-7) si è domandata l'esclusione dell'aggravante, sottolineando la mancanza della concreta significatività in termini di maggiore pericolosità della nuova condanna rispetto ai precedenti penali in giudicato, aspecifici e risalenti nel tempo, non senza considerare l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, dovendosi quindi ritenere - si sostiene nell'impugnazione di merito - l'assenza di qualsiasi elemento sintomatico di una perdurante inclinazione al delitto che giustificherebbe una sanzione più alta. La Corte territoriale al riguardo afferma (pp. 4-5) che la Difesa non ha introdotto nessun elemento tale da escludere l'aggravante, che la sanzione è adeguata, che l'effetto pratico della recidiva è stato, comunque, in concreto depotenziato tramite bilanciamento con le attenuanti generiche con esito vaiutazione di equivalenza tra le circostanze eterogenee e che «i precedenti penali de/l'imputato indicano una proclività alla commissione di reati della stessa indole, potenziata dalla incessante necessità di reperire denaro per alimentare la propria attività di spaccio. tratta di precedenti che lasciano intuire come la condotta oggi all'esame della Corte costituisca la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale avviato nell'ultimo decennio e sostanzialmente mai interrotto da parte dell'imputato. La reiterazione dell'illecito costituiva effettivo sintomo di pericolosità, considerando /a natura del reato, il tipo di devianza che indica, la qualità dei comportamenti (presupponenti legami criminali per ottenere quanto necessario all'approvvigionamento di scorte), il livello di offensività delle condette, la continuità con il passato criminale 'del Feder;
co, tanto da potersi escludere l'occasionalità della ricaduta, sintomo al contrario di una personalità del reo ancora proclive al delitto con un elevato grado di -colpevolezza». Si è in presenza, anche in questo caso, di una motivazione sufficiente, non illogica né incongrua, oltre che in iinea con i riferimenti ermeneutici contenuti nella motivazione di Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, de.p. 2019, ric. Schettino Francesco, Rv. 275319. 4. Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc pen. assenza di colpa nella deterniinazione della cai sa di inammissibilità (Corte Cost'tuzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato ai pagamento delle . si)ese consegue anche cHP!ia al oagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022.