Sentenza 12 novembre 1997
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, la definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, era contenuta nell'art. 80 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) in funzione espressa ed esclusiva dell'art.42 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Teso Unico delle leggi di pubblica sicurezza) il cui secondo comma è stato espressamente abrogato dall'art.4, penultimo capoverso, della legge 18 aprile 1975 n. 110: deve pertanto ritenersi che all'abrogazione non sfugga anche il predetto art.80. Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all'art. 80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall'elencazione in esso contenuta; perciò in tale categoria vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito. L'art. 4 della legge n.110 del 1975, nel disciplinare "ex novo" la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dall'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S. (Nella fattispecie, relativa al reato di porto abusivo di coltello, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva considerato irrilevanti le dimensioni del coltello, desumendone dalle caratteristiche intrinseche la potenzialità offensiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/1997, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 12/11/1997
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N.1587
3. " Umberto GIORDANO Consigliere REG. GENERALE
4. " Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere N.29608/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MU AL, n. 27.1.1968 a Catania
avverso la sentenza in data 6.11.1996 della Corte d'Appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico ministero in persona della Dott. Elena PACTOTTI che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA IL FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 6.11.1996 la Corte d'Appello di Catania confermava la condanna mesi uno e giorni 20 di arresto e lire 300.000 di ammenda inflitta il 7.11.1995 a MU AL dal Pretore di Catania per porto ingiustificato di coltello (art. 4 L. 18.4.1995 n. 110). Osservava la Corte distrettuale che, ai fini dell'integrazione del reato, non rilevavano le dimensioni dell'oggetto; che il porto non risultava giustificato dalle allegate ragioni di lavoro;
che. pur non trattandosi di strumento di notevole lunghezza, l'efficienza lesiva era desumibile dalle caratteristiche (coltello a serramanico); che i precedenti (anche specifici) non giustificavano la concessione delle attenuanti generiche, ne' l'applicazione della sola pena pecuniaria. La difesa di MU propone ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art. 80 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. (R.D.
6.5.1940 n. 635) in quanto era stata omessa l'ispezione del coltello in sequestro, onde stabilire se esso fosse classificabile fra gli strumenti da punta e taglio atti ad offendere di cui vietato il porto ingiustificato ai sensi della norma regolamentare;
non erano stati inoltre indicati gli elementi che avevano portato ad escludere l'esistenza del giustificato motivo e, comunque, la lieve entità del fatto. Il ricorso è manifestamente infondato. La definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, era contenuta nell'art. RO del regolamento approvato con R.D. n. 635/1940 in funzione espressa ed esclusiva della normativa dell'art. 42 del T.U.L.P.S. che, relativamente al co. 2, è stata espressamente abrogata dall'art. 4, penultimo capoverso. della L. n. 110/1975; pertanto deve ritenersi che all'abrogazione non sfugga anche il predetto art. 80. Ne consegue che dopo l'entrata in vigore della L. n. 110/1975 la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all'art. 80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall'elencazione in esso contenuta;
perciò in essa vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito. L'art. 4 L. n. 110/1975, nel disciplinare "ex novo" la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento prescindendo, per quanto riguarda i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste per quelli di minori dimensioni dall'art. 80 del regolamento di P.S.. (giurisprudenza consolidata;
cfr. Cass., Sez. I 15.9.1982, Frangicane: 10.3.1992, P.M. in proc. Ceccherini;
14.7.1993, P.M. in proc. Arditi;
Sez. VI 16. 2. 1990, Almonte. Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto irrilevanti le dimensioni del coltello, desumendone dalle caratteristiche intrinseche la potenzialità offensiva. Quanto alla ritenuta assenza di giustificato motivo, la sentenza impugnata rileva che le risultanze processuali non confermano la tesi difensiva del porto per ragioni di lavoro;
tesi qui riproposta senza specifiche censure all'iter" argomentativo del giudice di merito, che si risolve pertanto in una richiesta di riesame delle acquisizioni probatorie, non consentito in sede di legittimità. Infine, la configurabilità del caso di lieve entità previsto al co. 3 dell'art. 4 L. n. 110/1975 va apprezzata non solo in rapporto alle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche in relazione alle modalità della condotta ed alla personalità del reo, che possono influire sulla pericolosità del fatto, la cui valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità, se logicamente coerente e congrua (cfr. Cass., Sez. I, 9.5.1992, Lavalle;
24.12.1996, Stuto). Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata ai precedenti specifici dell'imputato deve pertanto essere ritenuto sufficiente a giustificare la mancata connessione dell'attenuante. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1998