Sentenza 19 giugno 2003
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non nell'art. 8 cod. pen., nel quale il reato politico è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito con la quale veniva dichiarata l'estradabilità in favore della Francia di un cittadino tunisino con riferimento alla condotta di partecipazione ad associazione criminale diretta al compimento di atti terroristici diretti all'eversione dello Stato francese, con modalità violente comprensive dell'uso di materie espodenti e attentati alla vita e all'integrità fisica di cittadini ignari).
Commentari • 3
- 1. Reato politico impedisce MAE solo se tutela dei valori umani fondamentali (Cass. 23727/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 ottobre 2025
In tema di mandato di arresto europeo, la nozione di reato politico trova la sua definizione nel bilanciamento tra il valore insito nel principio costituzionale del rifiuto di consentire la persecuzione dei cittadini e degli stranieri per motivi politici e quello dei valori umani primari salvaguardati nella Costituzione. Corte di Cassazione Sez. VI, Sent., (data ud. 10/06/2008) 11/06/2008, n. 23727 sentenza sul ricorso proposto da: 1) S.N., N. IL (OMISSIS); avverso SENTENZA del 06/05/2008 CORTE APPELLO di ROMA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO; sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni per il rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. SA …
Leggi di più… - 2. Art. 8 - Delitto politico commesso all’esterohttps://www.filodiritto.com/
- 3. MAE e delitto politico (Cass., 23727/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2017
Il delitto può essere politico ai fini repressivi .. ma non ai fini difensivi. Non può ricondursi quindi a un delitto di ispirazione politica rilevante al fine del divieto di estradizione, la partecipazione a un'associazione sovversiva, in qualità di dirigente e di combattente nei campi di addestramento, indipendentemente dalle finalità. Non vi è divieto di consegna a uno Stato estero, peraltro diverso rispetto a quello nel cui ambito è sorta l'organizzazione separatista Kurda, quando in concreto il delitto abbia determinato un pericolo collettivo per la vita, l'integrità fisica e la libertà delle persone ovvero quando abbia colpito o messo in pericolo persone estranee ai moventi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2003, n. 31123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31123 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2003 |
Testo completo
Y = P
M 548
Udienza camera consiglio 19.6.2003
SENTENZA . ABUS
REGISTRO GENERALE n. 13917/03
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
21123 SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg. P.F
dott. Renato Fulgenzi Presidente
dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere
dott. Arturo Cortese Consigliere
dott. Nicola Milo
- Consigliere dott. Francesco Ippolito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENT EN ZA
sul ricorso proposto dal difensore. avv. Desi Bruno, di AO
HE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 17.2.2003 della Corte d'appello di Firenze:
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze con sentenza 17.2.2003 giudicava in ordine all'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda dell'Autorità francese di estradizione del cittadino tunisino AO HE ai fini dell'esecuzione di un mandato di cattura emesso ☐ ] 6.4.2001 dalla Corte d'appello di Parigi a seguito di condanna del medesimo Dena di anni 6 dialla
(capo b); detenzione fraudolanta di atti amministrativi falsi
(capo c).
Nei confronti del gaazaoul, detenuto per reati inerenti alla giustizia italiana, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare ex art. 714 c.p.p. per i fatti per cui è stata chiesta l'estradizione; è stato identificato e sentito a norma dell'art. 717 c.p.p.; non ha dato il consenso all'estradizione.
La sentenza della Corte d'appello ritiene, ai sensi dell'art. 705
c.p.p.. l'insussistenza delle condizioni per l'astradizione in un'autovettura diordine ai reati di ricettazione di falsificazione dei relativi documenti (capi ba c), in quanto per tali fatti il AO è stato condannato in Italia con sentenza
13.1.2003 del Tribunale di Bologna e con la stessa sentenza stato assolto dall'art. 416 c.p. con riferimento al programma di
commissione di reati di falso e di ricettazione e non di reati con finalità di terrorismo.
Per quanto riguarda il reato associativo la stessa sentenza rileva che:
a) circa la sussistenza degli indizi il ricorrente non pone alcuna questione e comunque essi si desumono dalla sentenza, non
definitiva, della Corte d'appello di Parigi 6.4.2001;
b) circa la pendenza di procedimento penale o la pronuncia di
*
1 sentenza irrevocabile in Italia. 11 reato per cui nei confronti
- p a ni ת פח luogo a del QU ė stata pronunciata sentenza di n d Tribunale 01 Bologna in data 21.11.2000 per Cal yup del il reato di cui all'art. 270 bis c.p.. ha come oggetto giuridico
"l'ordine democratico". inteso come ordinamento costituzionale italiano. Per contro il reato di cui all'art. 416 c.p. da cui è
stato assolto dal Tribunale di Bologna con sentanza 13.1.2003
aveva ad oggetto il programma criminoso di compiere reati di falso e reati contro il patrimonio.
Si tratta di decisioni che nulla hanno in comune con l'accusa formulata in Francia, che ha per oggetto la partecipazione ad una associazione criminale con finalità eversive per compiere atti di terrorismo. In ogni caso all'associazione per delitti comuni
(art. 416 c.p.) per cui si procede in Italia partecipavano soggetti diversi da quelli implicati nel reato associativo con finalità eversive. mentre la costituzione dell'associazione con finalità eversive era avvenuta in territorio francese, onde non erano applicabili gli artt. 7 e 9 della Convenzione europea di estradizione (sottoscritta a Parigi il 13.12.1957).
c) circa la natura di" reato politico" del reato associativo per finalità eversive per cui si procede in Francia non sussistevano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. B, c.
3. c.p.
Conclude pertanto nel senso della estradabilità in Francia del
AO per il solo reato di partecipazione ad associazione criminale con finalità eversive di cui agli artt. 421 @ 422 del
codice penale francese.
Ricorre la difesa del AO :
1) per illogicità della motivazione e violazione di legge con
riferimento all'art. 705 C.p.p. e agli artt.
3. c. 2, 7 e 9 della
Convenzione europea di estradizione (ratificata con 1. 30.1.1963,
n. 300). Osserva, anzitutto che la contestazione ex art. 270 bis c.p.. per cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti del AO, coincide esattamente con 11 reato
associativo contestato in Francia quanto al tempo del COMMESSO
delitto, quanto all'attività associativa, quanto alla comunanza
delle indagini. onde l'estradizione è preclusa dall'art. 705
c.p.p.
In secondo luogo rileva che, se all'epoca del procedimento in
Italia l'assenza del fine di sovversione dell'ordine costituzionale rendeva inapplicabile l'art. 270 bis c.p. (nella
Formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla 1.
15.12.2001, n. 438), tuttavia la decisione non si risolveva in un giudizio di inesistenza di un'associazione con finalità di terrorismo. Inoltre. ai sensi degli artt. 3 C.P. a 7 della
Convenzione europea di estradizione. la competenza a giudicare spetta all'Autorità giudiziaria italiana essendo la condotta
Commessa in parte nel territorio nazionale. comunque essendo accertata la presenza di più gruppi eversivi fra loro collegati in diversi Paesi (fra cui appunto l'Italia);
2) per violazione di legge con riferimento all'art. 8, c. 3, c.p.
e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
La qualificazione del delitto come non politico", ritenuta dalla
Corte d'appello, contrasterebbe con la norma penale, con l'art. 3
della Convenzione europea di estradizione e con l'art. 698 c.p.p.
in quanto la decisione si limita a ripetere pedissequamente il
3. disposto dell'art. 8. C. c.p.. senza fornire adeguata motivazione. D'altra parte anche l'art. 13 della Convenzione europea sul
Strasburgo il 27.1.1971). ratificata con terrorismo (firmata a legge 26.11.1985. n. 719, non sarebbe di conforto alla tesi della
Corte territoriale. data la latitudine della dizione "reato colitico" e il tentativo di ricondurre la categoria dei reati di tipo terroristico nell'ambito dei reati comuni.
Infine ogni attività tendente a individuare una nozione costituzionale di reato politico diversa da quella di cui all'art. B c.p.. se attuata con legge ordinaria troverebbe un ostacolo insormontabile negli artt. 10 B 26 della Costituziona
(tanto è vero che la deroga per il reato di genocidio è stata approvata con legge costituzionale (21.6.1967, n. 1).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di impugnazione non appare fondato.
L'asserita coincidenza fra il reato di associazione criminale con finalità eversive - unico in relazione al quale la Corte
d'appello ha ritenuto 1@ condizioni persussistenti l'estradizione in Francia e quelli giudicati in Italia è
soltanto apparente.
2. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il reato
associativo di cui all'art. 416 c. p., in relazione al quale દ
stata pronunciata l'assoluzione in primo grado, nulla ha a che vedere con il reato associativo per cui richiesta l'estradizione. Infatti si tratta di reato associativo avente come oggetto un programma criminoso afferente ai reati comuni di falso e di ricettazione, e non a reati con finalità eversive.
3. Quanto alla pretesa coincidenza con l'ipotesi di cui all'art. 270 bis C.p. (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
ossia anteriormente alla legge 15.12.2001. n. 438), proprio la
circostanza che il reato associativo procedibile in Italia fasse circoscritto alle associazioni con finalità di terrorismo 2 di eversione dell'ordine democratico (id est dell'ordinamento costituzionale italiano), CON esclusione delle ipotesi di aversione degli Stati esteri o delle istituzioni e organismi internazionali. dimostra che la decisione italiana di non luogo a procedere abbia oggetto diverso da quella della richiesta di estradizione dell'Autorità francese.
La sentenza di "non luogo a procedere", infatti, non è sentenza che entra nel merito. onde appare un salto logico non
giustificabile quello compiuto dalla difesa, secondo cui la decisione "non si risolveva in un giudizio di inesistenza dell'associazione". Invero il significato del Пол luogo a procedere da parta del giudice italiano non è, nel caso in esame,
quello della affermazione dell'esistenza di una associazione con finalità eversive la cui punibilità non . prevista dall'ordinamento italiano. sibbene quello della improcedibilità
per fatti attinenti all'eversione di ordinamenti stranieri a dall'accertamento concreto degli elementi propriprescindere
dell'associazione.
A tutto concedere, comunque, la diversa finalità della eversione a seconda se diretta avverso l'ordine democratico italiano uno Stato estero elemento ovvero avverso l'ordinamento di assendo prevista. all'epoca dei costitutivo del reato. Pur non
Fatti, questa seconda inntevi umll'ordinamento italiano. essa comunque riveste piena autonomia rispetto all'unica riconosciuta all'epoca dal diritto sostanziale, così da escludersi in linea di principio il richiamo al divieto del ne bis in idem.
4. Alla luca di queste considerazioni parde rilievo 11 ariferimento agli artt. 3 c.o. 7 della Convenzione europea di estradizione, poiché la circostanza (benché in ipotesi provata)
che una parte della condotta criminosa sia stata realizzata in
Italia (ove non è in concreto prevista la sua punibilità).
esclude necessariamente "l'attrazione" della competenza territoriale italiana.
Non può, infatti, in base 3 un criterio logico, un giudice privo di giurisdizione su di un determinato fatto, emettere una
valida pronuncia su dí asso sol perché una parte della condotta viene commessa nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Ciò da un lato costituirebbe una indebita ingeranza nella giurisdizione straniera;
dall'altro amplierebbe in modo abnorme il concetto di giurisdizione, poiché il solo fatto di dichiarare il 'non luogo a procedere" equivarrebbe ad una affermazione di competenza nel momento stesso in cui la stessa viene nøgata.
5. Residua la censura relativa alla natura politica del reato contestato all'estradando, ossia quello di partecipazione ad associazione criminale con finalità eversive (dirette contro uno
Stato straniero).
Sul tema Va anzitutto respinta l'ipotesi implicitamente adombrata dalla difesa. secondo cui la definizione di delitto politico, dettata dall'art. 8. C.
3. c.p.. Sarabbe in qualche modo recepita dagli artt. 10 a 26 della Costituzione. così che per derogare a tale nazione sarebbe necessario ricorrere a legge costituzionale (come si è verificato per l'ipotesi del delitto di genocidio).
Sarebbe inutile digressione procedere all'esegesi della legge costituzionale 21.21.6.1967, n. 1 e alla ragioni che hanno
comportato la necessità di consolidare la normativa in materia a livello costituzionale.
ciò che importa evidenziare è che l'art. 8 c.p. поп solo
anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, non solo si
tratta di legge ordinaria, ma la norma non può essere avulsa a
livello interpretativo da una serie di Convenzioni
internazionali. cui l'Italia si è conformata aderendovi ratificandole con legge ordinaria, che tengono in considerazione da un lato una maggiore tutela della personalità umana.
dall'altro il rispetto delle istituzioni democratiche dei Paesi
che tale personalità garantiscono nell'ambito della Comunità
internazionale.
6. Sotto il primo profilo il codice processuale penale all'art. 698, oltre ribadire il divieto di estradizione per reati politici, estende il divieto "quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori 0
discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali Q sociali ovvero ન pene с a trattamenti crudeli,
disumani o degradanti 0 comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona".
3 L'ampliamento del divieto di estradizione è significativo nel senso che il limite non è più segnato soltanto dalla natura
(politica) del reato, ma si pone in linea anche con i principi dettati dall'art. 27 della Costituzione.
7. Sotto il secondo profilo la giurisprudenza innanzitutto ha avidenziato che "ai fini dell'estradizione il concetto di delitto politico non coincide con quello dell'art. 8 c. p. a Causa del diverso piano di operatività nel quale lo stesso funziona nelle due distinte ipotesi (nel codice è definito in funzione repressiva, mentre nelle norma costituzionali che vietano l'estradizione per reati politici è assunto a garanzia della persona umana entro i limiti in cui tale garanzia costituzionalmente giustificabile), che rende giuridicamente contrastante l'applicazione di una norma creata nell'intento di attuare una maggior repressione del delitto politico, in una prospettiva inversa di limitazione del diritto punitivo dello
Stato straniero" (Cass., sez. I, 15.12.1989, Van Anraat. RV
185.213; nello stesso senso sez. I, 12.12.1990. Checchini, RV
185.990).
Inoltre (Cass., sez. I 27.2.1989. Gomez Ces, RV 180.899) ha affermato che "in tema di estradizione. ai fini della
qualificazione di un delitto COMO politico. il criterio soggettivistico contenuto nell'art. 8 c.p. va integrato sia con l'enunciazione dell'art. 10 Cost. (secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale) e con le disposizioni che tutelano i valori primari della persona umana, sia con la specifica disciplina dei trattati delle convenzioni sottoscritti B ratificati dall'Italia, a in particolar modo con la norma dell'art. 13 della
Convenzione europea sul terrorismo, adottata a Strasburgo il
27.1,1977 @ ratificata nel nostro Paese con 1. 26.11.1985, n.
con aspetti di719, che contempera il criterio soggettivistico oggettiva gravità del fatto, individuati nella lesione di beni
primari, come la vita, l'integrità fisica e la libertà delle persone". VI.Sviluppando questo indirizzo ha precisato (Cass., sez,
20.1.1993, Camenisch, RV 193.826) che "non è ipotizzabile il divieto di estradizione in ordine ai rgati nai quali il cosiddetto motivo politico consista nella tendenza ad abbattere le istituzioni democratiche di uno Stato a a disconoscere i diritti di libertà dei cittadini. Il limite desunto dalla
Costituzione alla estradabilità dello straniero non può, infatti,
rapportarsi se non al presupposto fondamentale del riconoscimento degli istituti democratici e dei diritti di libertà alla base del motivo politico, tanto che è previsto il diritto di asilo in favore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese
l'effettivo esercizio dei diritti. Deve pertanto escludersi il divieto di estradizione per i delitti di terrorismo, implicanti le dette finalità eversive, contrastanti con lo spirito della nostra Costituzione".
B. Da questa pur sommaria rassegna giurisprudenziale emerge con sufficiente chiarezza che, ai fini della estradizione, non può
politico quale dettatarecepirsi la nozione di delitto dall'ultimo comma dell'art. 8 c.p.. a in questo senso va rettificata la motivazione della sentenza impugnata.
estradizionali trovaLa nozione di delitto politico a fini fondamento, per quanto riguarda il cittadino straniero in Italia.
nell'ultimo comma dell'art. 10 della Costituzione, la cui lettura con il primo comma dello stessova necessariamente correlata articolo, in cui si stabilisce che "l'ordinamento giuridico internazionaleitaliano si conforma alle norme cel diritto generalmente riconosciute". Fra tali norme sona comprese indubbiamente le Convenzioni internazionali sottoscritte ratificate dallo Stato italiano, in particolare le già menzionate
Convenzione europea di estradizione del 1957 e Convenzione
europea sul terrorismo del 1977.
Quest'ultima assume particolare rilievo in quanto all'art. 1 si
elencano una serie di atti illeciti (dal dirottamento aereo agli attentati alla sicurezza dell'aviazione civile;
agli attentati alla vita, alla integrità fisica o alla libertà di persone che
godono di protezione internazionale;
ai reati che comportino il sequestro di persona;
ai reati commessi con uso di materie esplosive che rappresentino un pericolo per le persone;
ai tentativi relativi ai reati fin qui indicati) per i quali per definizione si esclude la natura di reato politico ai fini
dell'estradizione (salve le parziali ed eventuali eccezioni di cui all'art. 13). Il successivo articolo 2 estende ulteriormente l'ambito, sia pure in via facoltativa per gli Stati contraenti,
ricomprendendo nei reati mon politici il "reato grave che comporti un atto di violenza, diversi da quelli contemplati nell'art.
1. contro la vita. integrità fisica o libertà di una persona. L'attenzione legislativa si è dunque spostata dalla finalità
politica di qualunque atto delittuo30. alla natura e alle caratteristiche dell'atto stesso, così da definire in senso negativo (ossia come non politici) determinati atti delittuosi a prescindere dalle finalità cui sono ispirati.
poiché in9. Tutto ciò semplifica il ruolo dall'interprete,
presenza di determinati reati diventa irrilevante la valutazione del fine politico cui sono indirizzati.
Né si può ravvisare in questa conclusione una contrarietà al principio di estradizione dello straniero per reati politici, in quanto la Costituzione stessa come si è anticipato non音
fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme internazionali generalmente riconosciuta.
Peraltro la più stretta cooperazione fra gli Stati europei che
presuppone necessariamente che i loro ordinamenti si ispirino ai principi democratici, così da rendere del tutto incongrui atti eversivi con modalità violente degli ordinamenti stessi fornisce una adeguata giustificazione storica, giuridica "
sociale alla evoluzione della materia estradizionale in tema di reati politici. 10. che precedonoAlla luce delle considerazioni sulla base della sentenza della Corte d'appello di Parigi 6.4.2001 di condanna di AO HE (allegata in atti) - la cui lettura non è preclusa in quanto la Corte di cassazione è investita anche del merito a norma dell'art. 706 C.p.p. si evince con chiarezza che la partecipazione dell'estradando all'associazione criminale con finalità eversive operante in Francia (a in altri Paesi)
prevedeva il compimento di atti terroristici diretti alla eversione dello Stato francese con modalità violente comprensive dell'uso di matarie esplodenti a di attantati alla integrità
fisica e alla vita di cittadini ignari, a scopo intimidatorio a simbolico.
In questo quadro viene meno oggettivamente la qualifica di reato politico. a nulla rilevando le finalità cui il reato stesso era indrizzato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali..
p.q.m.
condanna il ricorrente al pagamento dellerigetta il ricorso spese processuali.
Roma, 19.6.2003.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giangiulio Ambrosini Renato Fulgenzi
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Depositato in Cancelleria
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA oggi Dott.ssa Gloria Canzoni IL CANCELLIERE C ft