Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non costituisce elemento tale da escludere la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso, l'avvenuto trasferimento dell'indagato, pubblico dipendente, ad un ufficio diverso non più funzionale alla commissione di tale delitto, in quanto la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego consente pur sempre al medesimo di avvalersi delle relazioni allacciate nel tempo all'interno della P.A. al fine di continuare a rendersi utile al sodalizio.
Commentario • 1
- 1. La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcereRicardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2008, n. 28780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28780 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 03/06/2008
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO CE - Consigliere - N. 1479
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - N. 7078/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CE, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 29-1-08 dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, Dott. VI Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. AS CE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale in data 29-1-08 il Tribunale di Palermo, adito ex art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello proposto nel suo interesse avverso il provvedimento del GIP di Palermo di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 3, ed il vizio di motivazione sul punto, sostenendo di avere, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza censurata, fornito elementi nuovi idonei per vincere la presunzione di pericolosità, e cioè l'avvenuto esame in incidente probatorio di LA AN (e la conseguente immodificabilità delle accuse del predetto, confermate in quella sede), e l'avvenuto distacco di esso AS alla Agenzia delle Dogane di NI, cioè in un ufficio non adibito alla gestione dei patrimoni confiscati alla criminalità organizzata. A parte il fatto che il AS era soggetto incensurato, che mai aveva manifestato in alcun modo l'intenzione di darsi alla fuga.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Risulta dagli atti che il AS è indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., per avere, nell'esercizio delle sue funzioni di Direttore Tributario della Agenzia del Demanio di NI, responsabile della gestione e della destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, contribuito al rafforzamento di "Cosa Nostra" operante nella provincia di NI, mettendo a disposizione il proprio ruolo e le proprie competenze tecnico- amministrative, mediante l'esercizio illegittimo, dilatorio ed anche omissivo dei propri poteri, al fine di contribuire alla realizzazione del programma criminoso di "Cosa Nostra", tendente ad impedire e/o rallentare le procedure previste dalla legge nel settore della gestione e della destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.
In particolare il AS, al fine di favorire il capo di mandamento di NI, CE CE, ed i suoi uomini di fiducia, LA AN e IN VI, e su richiesta di costoro, si sarebbe adoperato per predisporre una relazione, con la quale avrebbe falsamente valutato, artatamente sottostimandolo, il valore della AL CI, azienda confiscata a GA VI, precedente capo-mandamento, allo scopo di consentirne l'acquisto da parte di IN VI, per conto del CE e del mandamento mafioso, ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore reale.
Il ricorrente, come si è visto, contesta unicamente la affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, in base alla quale non sarebbero stati forniti elementi nuovi in grado di superare la presunzione di pericolosità stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3. A suo avviso, l'avvenuto esame in incidente probatorio di LA AN e l'avvenuto trasferimento di esso AS in ufficio non adibito alla gestione dei patrimoni confiscati alla criminalità organizzata costituirebbero nuove risultanze idonee a vincere detta presunzione.
Si tratta in realtà di elementi già convenientemente valutati dal Tribunale di Palermo, che ha correttamente puntualizzato che le dichiarazioni del LA, cristallizzate in sede di incidente probatorio, non valevano da sole a superare la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, dato "il contesto di forte intimidazione" nel quale erano maturate le condotte, che continuava a connotare in termini di concretezza ed attualità le esigenze di cautela processuale.
A parte il fatto che permaneva, anche in considerazione dello stato avanzato delle indagini, un concreto pericolo di fuga in capo all'indagato, posto che egli poteva avvalersi allo scopo dei contatti stabilmente intrattenuti con esponenti di spicco della consorteria. In ogni caso, poi, il AS rimaneva "incardinato alla P.A.", e ben poteva avvalersi delle relazioni allacciate nel tempo all'interno della stessa allo scopo di rendersi ancora utile al sodalizio. Infine il Tribunale ha osservato che già all'epoca della emissione del titolo custodiale l'indagato non si occupava più della gestione delle pratiche relative ai beni confiscati alle organizzazioni malavitose.
In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E) (anche nella sua nuova formulazione), vizio nel quale si risolvono tutte le censure. Come si è visto, le argomentazioni del Tribunale sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a ribadire, in modo per altro apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in considerazioni già convenientemente valutate della cautela.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in Euro 1000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008