Articolo 79 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 78Articolo 80
Versione
13 aprile 1963
Art. 79.
Per le assegnazioni senza concorso di agenzie, di posti di ricevitore o portalettere e di procaccia, previste dagli articoli 14 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e successive modificazioni, nonche' dall' articolo 6 della legge 5 marzo 1961, n. 211 , la cui vacanza o trasformazione non sia stata, ancora pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero alla data di pubblicazione della presente legge, la domanda di assegnazione deve essere presentata, a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla data predetta.
Il termine di due anni per il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica; n. 656, di cui al precedente comma, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge.
Agli aspiranti, sempreche' siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione assegna un termine di trenta giorni entro il quale debbono dichiarare se optino per la nomina a direttore di ufficio locale di gruppo E o per quella di ufficiale di 1ª classe.
La nomina sara' disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Essa avra' effetto dalla data di emissione del provvedimento. Nei confronti dei titolari di ricevitorie trasformate in agenzie le nomine decorrono, invece, dalla data della trasformazione.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963