Ordinanza cautelare 11 novembre 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00841/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 841 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Giuseppe Rassu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio a Cagliari in Via Satta n. 33;
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di -OMISSIS- – ASL n. 1 di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Guido Demartis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del verbale di accertamento della Commissione medica di secondo grado recante la dichiarazione di non idoneità al rinnovo della patente di guida cat. B della ricorrente, emesso da RFI (Rete ferroviaria Italiana S.p.A.), Unità Territoriale Sanitaria Roma – Cagliari, presidio di Cagliari in data -OMISSIS-, notificato a mezzo posta in data -OMISSIS-;
- del provvedimento di revoca della patente di guida cat. B emesso dall’Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato alla ricorrente a mezzo posta in data -OMISSIS-;
- del verbale della Commissione medica locale di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la dichiarazione di non idoneità al rinnovo della patente di guida cat. B della ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente a quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI, dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- e dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di -OMISSIS- – ASL n. 1 -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. OS NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato:
- il verbale della Commissione medica di secondo grado presso l’Unità Territoriale Sanitaria Roma – Cagliari, presidio di Cagliari, della RFI (Rete ferroviaria Italiana S.p.A.), di accertamento della sua non idoneità al rinnovo della patente di guida cat. B, emesso in data -OMISSIS-;
- il provvedimento di revoca della patente di guida cat. B emesso dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- il verbale della Commissione medica locale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, di accertamento della non idoneità dell’interessata al rinnovo della patente di guida cat. B.
1.1. La ricorrente, premesso di essere impiegata come insegnante di sostegno presso la scuola media “-OMISSIS-”, di essere affetta da invalidità pari all’80% e di essere titolare di patente di guida di cat. B, espone in fatto di essere stata sottoposta a visita, in data -OMISSIS-, dinanzi alla Commissione medica locale (CML) presso la ASL di -OMISSIS- al fine di accertare le proprie capacità psico-fisiche alla guida di veicoli a motore per il rinnovo del documento di guida.
La Commissione medica ha emesso un giudizio permanente di non idoneità alla guida dell’esponente sulla base dei seguenti motivi: “ I.C. 100%, L. 104/92 a3c3 per disturbo dell’umore nell’area dello spettro bipolare, gonartrosi, coxortrosi, spondoliartrosi, periartrite spalla ds, entesite achillea, tirodectomia per k papillare. STC, alluce valgo, neurinoma di OR ”.
La ricorrente ha presentato istanza di revisione del provvedimento di non idoneità alla Commissione
di secondo grado istituita presso RFI S.p.A. di Cagliari, allegando una relazione neuropsichiatrica.
Nelle more della nuova visita l’Ufficio della Motorizzazione civile di -OMISSIS-, sulla scorta del giudizio emesso dalla CML, ha adottato un provvedimento di revoca della patente in questione.
La visita dinanzi alla Unità Sanitaria Territoriale (UST) di Cagliari presso RFI si è poi conclusa con il provvedimento del -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata la non idoneità della ricorrente per il rinnovo della patente B sulla base delle seguenti conclusioni diagnostiche:
“ efibromialgia, tiroidectomia per K papillare, pregresso alluce valgo sn; pregresso neurinoma di OR IV e V dito; ED cervicali e lombari multiple, distimia in terapia farmacologica. IC 100% invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Portatrice di handicap in situazione di gravità ex a3 c3 L.104/92. Il quadro clinico-anamnestico e gli accertamenti effettuati evidenziano una condizione psicofisica non compatibile con la condotta in sicurezza di mezzi cui la patente posseduta abilita. Si conferma il giudizio della CML di -OMISSIS- e si giudica non idonea ”.
In data -OMISSIS- l’interessata è stata sottoposta dall’INPS a visita per revisione dell’invalidità civile e nell’occasione la Commissione medica preposta, oltre ad avere sospeso l’indennità di accompagnamento, ha ridotto il grado di percentuale di invalidità da 100% a 80%.
1.2. Il ricorso è stato affidato al seguente unico motivo:
1) “ Eccesso di potere per inattendibilità, travisamento/erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà dei provvedimenti adottati. Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per carenza di motivazione ”.
Nella prospettazione di parte ricorrente, “ secondo quanto argomentato dalla UST di Cagliari l’ostacolo maggiore al rilascio alla esponente del titolo di guida risiederebbe nella condizione psicopatologica in cui la stessa verserebbe ”.
Muovendo da tale assunto l’esponente lamenta che tutti i provvedimenti impugnati, e in particolare i verbali di non idoneità alla guida adottati dalla CML di -OMISSIS- e dalla UST di Cagliari, sarebbero palesemente viziati sotto il profilo della inattendibilità, irragionevolezza, illogicità nonché da un evidente travisamento dei fatti.
In particolare, quanto al verbale della Commissione medica locale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, non vi sarebbe rispondenza tra i presupposti di fatto, risultanti dai certificati prodotti, e la conclusione negativa, peraltro priva di motivazione, alla quale è pervenuta la CML di prima istanza.
Il provvedimento di revoca della patente sarebbe affetto da carenza di motivazione in quanto conterrebbe “ un mero rinvio alla decisione adottata della CML di -OMISSIS- senza nel dettaglio motivare le argomentazioni che hanno portato alla emissione del provvedimento di revoca e segnatamente le ragioni di carattere tecnico - scientifico che stanno alla base della dichiarazione di non idoneità alla guida così come prescritto dall’art. 3 legge 241/90 ”.
Il giudizio di non idoneità permanente alla guida formulato dall’UST di Cagliari sarebbe erroneo ed inattendibile per diverse ragioni, in quanto: i) la valutazione negativa sarebbe in contrasto con la relazione neurologica della dott.ssa -OMISSIS-, prodotta dalla ricorrente; ii) l’esame psicologico effettuato presso l’UST si porrebbe in antitesi con quanto stabilito nella perizia di parte prodotta dalla ricorrente, redatta dal neuropsichiatra dr. -OMISSIS-, iii) il test MMPI-2 somministrato alla ricorrente non sarebbe attendibile perché “ tale tipologia di accertamento può essere notevolmente inficiata dallo stato di preoccupazione ed agitazione della paziente ”, derivanti dal timore di ripercussioni negative sulla prosecuzione della propria attività lavorativa nonché sulla possibilità di continuare ad accudire la propria sorella (di cui è amministratrice di sostegno) e i propri genitori affetti da invalidità permanente; iv) deporrebbero per la inattendibilità della valutazione dei test psicologici eseguiti presso l’UST di Cagliari anche la professione di insegnante di sostegno svolta dall’interessata presso la scuola media, il suo ruolo di amministratrice di sostegno della sorella nonché l’attività di assistenza giornaliera da essa svolta in favore dei propri genitori; v) dimostrerebbe infine le migliorate condizioni psicofisiche dell’istante il giudizio di revisione della invalidità civile formulato in data 21.8.2024 dall’INPS, che ha ridotto l’invalidità dal 100% all’80% e ha revocato l’accompagnamento temporaneo.
1.3. Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Motorizzazione civile di -OMISSIS-, l’ASL n. 1 di -OMISSIS- e RFI S.p.A., chiedendo la reiezione del ricorso.
Il Ministero e RFI hanno anche eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto il provvedimento del -OMISSIS- di revoca della patente di guida è stato notificato all’interessata in data -OMISSIS-, mentre l’odierno ricorso è stato notificato solo in data 18 settembre 2024.
1.4. Con ordinanza n. 324 dell’11.11.2024 è stata respinta l’istanza cautelare. Con ordinanza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n. 17 del 10.1.2025 è stato respinto l’appello avverso l’ordinanza n. 324/2024.
1.5. In vista dell’udienza di discussione l’ASL n. 1 di -OMISSIS- e RFI hanno depositato memorie difensive.
1.6. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Si può prescindere dall’eccezione di tardività in quanto il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si espongono nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. La ricorrente ritiene erroneamente che la valutazione negativa che ha condotto l’Amministrazione al giudizio di inidoneità sia dipeso soltanto – o, comunque, in maniera nettamente predominante - dalla “ condizione psicopatologica in cui la stessa verserebbe ”.
In realtà, però, come è agevole constatare dalla semplice lettura degli atti di causa, il contestato giudizio di non idoneità si fonda sulla considerazione della generale condizione psicofisica della ricorrente. Invero, le “conclusioni diagnostiche” cui è pervenuta la UST di Cagliari sono le seguenti:
“ Fibromialgia, tiroidectomia per k papillare, pregresso alluce valgo sn.; pregresso neurinoma di OR IV e V dito; ED cervicali e lombari multiple, distimia in terapia farmacologica.
I.C. 100 % “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”. Portatrice di handicap in situazione di gravità ex a3c3 L. 104/92.
Il quadro clinico-anamnestico e gli accertamenti effettuati evidenziano una condizione psico-fisica non compatibile con la condotta in sicurezza di mezzi cui la patente posseduta abilita. Si conferma il giudizio della CML di -OMISSIS- e si giudica NON IDONEA ”.
Si tratta all’evidenza di un giudizio che va ben al di là della semplice condizione psicopatologica dell’esponente e che non può ritenersi limitato alla sola considerazione della “ Limitazione della consapevolezza che potrebbe inficiare [la] sua autonomia decisionale ” pure evidenziata nel gravato verbale di inidoneità del -OMISSIS-.
Peraltro, la motivazione sopra riportata non può dirsi carente, perché consente – contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - di cogliere le ragioni poste a base del giudizio negativo.
Occorre poi considerare che le allegazioni e la documentazione medica prodotta da parte ricorrente non risultano idonee a confutare il giudizio di non idoneità formulato prima dalla CML di -OMISSIS- e poi dall’UST di Cagliari, in quanto, come detto sopra, l’Amministrazione ha tenuto conto delle condizioni psico-fisiche complessive dell’interessata, senza limitarsi a considerare le sole condizioni psicopatologiche.
In ogni caso, la stessa relazione della dott.ssa -OMISSIS- (doc. 7 della ricorrente) evidenzia che la sig.ra -OMISSIS- risulta affetta da “complesse problematiche”, quali il “disturbo depressivo”. Inoltre, la relazione del dott. -OMISSIS- non poteva essere presa in considerazione dall’UST di Cagliari, essendo stata redatta in data successiva allo svolgimento della visita presso RFI. Né la ricorrente ha dimostrato in alcun modo – al di là di generiche allegazioni – la inattendibilità del test MMPI-2 sottoposto dall’UST.
Infine, come già rilevato nella fase cautelare, la nuova valutazione della Commissione medica presso l’INPS, che ha ridotto la percentuale di invalidità della ricorrente dal 100% all’80% (v. doc. 10 della ricorrente), non può assurgere a parametro di legittimità dei provvedimenti impugnati, essendo a questi sopravvenuta, potendo al più essere allegata ad una eventuale e futura richiesta di riesame del giudizio di inidoneità alla guida, che l’interessata potrà ripresentare.
2.2. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
OS NG, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS NG | Marco LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.