Art. 3.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale.
L'indennita' va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari".
Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158 , e' sostituito dal seguente:
"A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennita' di espropriazione, in relazione alla difficolta' di trasferire e ricostituire l'azienda".
Il primo e il secondo comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale.
L'indennita' va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari".
Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158 , e' sostituito dal seguente:
"A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennita' di espropriazione, in relazione alla difficolta' di trasferire e ricostituire l'azienda".