Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8212 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
02 02 082-12 1.2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA NANO LA CORTE SUPR CASSAZIONE Oggetto INSINUAZIONE TARDIVA NELLA LIQUIDAZIONE COATTA SEZIONE PRIMA CIVILE AMM.VA DI PRIVILEGIO PREVISTA DA LEGGE SOPRAVVENUTA ALLA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: INSINUAZIONE TEMPESTIVA R.G.N. 5792/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Cron. 22573 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere CELENTANO Consigliere Dott. Walter Rep. 1688 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 20/02/2002 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copa SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 566. GIU 20 IL CANCELLIERE! CANTINA SOCIALE ZANGARA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI CANCELLERIA 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Vincenzo Lombardo di Castelvetrano rep. n. 34310 del 9.3.2000; ricorrente
contro
COOPERATIVA a r.l. in LIQUIDAZIONE COATTA SOCIETA 2002 CONSORZIO CANTINE COOPERATIVE ITALIANE, in persona dei 449 Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in 1 ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso l'avvocato GENNARO DE SENA PLUNKETT, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente - avversO ia sentenza n. 2087/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Martuccelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso ex artt. 101 e 209 L.F. la società co- operativa a r.l. Cantina Sociale Zangara chiese che le fosse riconosciuto il privilegio ex art. 18 L. 59/1992 al proprio credito di L. 377.617.619, già ammesso in ил via chirografaria al passivo della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio Can- tine Cooperative Italiane a r..1.. Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile la do- manda, rilevando che il riconoscimento del privilegio avrebbe dovuto essere invocato con la opposizione allo 2 stato passivo ex art. 98 L.F.. La Cantina sociale impugnò la decisione, che la Corte di Appello di Roma con sentenza 28.6.1999 ha re- spinto, ritenendo che l'ammissione di un credito al passivo preclude ogni questione relativa alla esisten- za, all'entità e alle cause di prelazione del credito;
che non fosse possibile valutare il ricorso tradivo co- me opposizione al passivo disciplinata dagli artt. 98 SS. L. F.; che non potesse trovare applicazione la norma dell'art.- 1 L. 44/1994 per la rimessione transitoria in termini e per l'applicazione retroattiva del privi- legio, in quanto introdotto dall'art. 18 II° comma L. 59/1992, dopo che era avvenuta l'ammissione al passivo, dal momento che la norma predetta aveva stabilito che il privilegio poteva essere invocato solo se fosse sta- to fatto valere anteriormente alla data di entrata in comunque, la vigore della L. 59/1992; che era mancata, prova della qualità del credito. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, la Cantina sociale Zangara, cui ha resistito con controricorso il Consorzio in l.c.a.. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione dell'art. 18 II° comma L. 59/1992 e dell'art. 1 L. 44/1994, con riferimento all'art. 12 preleggi al co- 3 dice civile. Assume che per effetto della interpreta- zione evolutiva della norma sopravvenuta sia irrilevan- te la circostanza che il credito non sia stato fatto valere in via privilegiata prima della legge 44/1994, essendo sufficiente la sua insorgenza prima della en- trata in vigore della legge 59/1992, perché trova auto- maticamente applicazione la causa di prelazione in fun- zione della ultrattività voluta dalla successiva legge. Rileva che la nuova qualificazione del credito è suscettibile di essere assunta nella dizione "T nuovo credito" dell'art. 101 III° comma L.F., e, per il caso che tanto non sia possibile, solleva questione di le- gittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Con il II° motivo è denunziata la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva la Cantina sociale che la senten- za impugnata, pur avendo preso atto che non era più possibile proporre la opposizione ex art. 98 L.F. e che prima della legge del 1992 non era logicamente ipotiz- zabile chiedere il riconoscimento del privilegio, ha poi omesso di dare risposta alle contraddizioni della legge. Del pari censura la motivazione di tale sentenza laddove considera omessa la prova della qualità del credito, che invece è da ricercare nella stessa sua na- 4 tura, come emergeva dallo statuto sociale prodotto in giudizio, posto che un importo di L. 337.617.619 non poteva che avere riguardo alla vendita di prodotti vi- nicoli della cooperativa al Consorzio, di prodotti cioè conferiti dai soci, come era pacifico tra le parti. Il ricorso è inammissibile, non essendo suscettibi- le di essere cassata la sentenza fondata su vari ordini di ragioni distinti ed autonomi, ognuno dei quali sia in astratto idoneo e sufficiente a legittimare il deci- sum, qualora taluno di essi risulti immune da vizi lo- gici ed errori di diritto, giacché, qualunque possa es- sere la conclusione in ordine alla censura relativa al- le altre ragioni della pronunzia, la decisione rimar- rebbe sempre ferma ( Cass. 374/1998). Nella specie doppia risulta la ratio decidendi del- la sentenza impugnata, avendo la corte di merito rite- nuto che non possa trovare applicazione la norma tran- sitoria dell'art. 1 L. 44/1994, in riferimento all'art. °18 II' comma L. 59/1992, che ha introdotto il privile- unagio in favore delle società cooperative agricole, volta ammessO al passivo il credito;
e, poi, comunque, rilevato che ad impedire il riconoscimento del privile- gio fosse la mancanza di prova della qualità del credi- to, non essendo a tal fine sufficiente la allegazione dello statuto, che comprovava solo che trattasi di CO- 5 operativa agricola tra cui scopi è compreso quello della vendita dei prodotti conferiti dai soci, senza che ciò implichi necessariamente che il credito ricono- sciuto, di cui manca ogni documentazione in ordine alla causale, sia afferente in tutto o in parte a tale atti- vità. Anche quest'ultima ratio la cooperativa ha impugna- to, ma solo per sollecitare il riesame della prova do- cumentale offerta, onde conseguire un risultato corri- spondente alle proprie aspettative, sostenendo la ido- neità dello statuto a comprovare che il credito deriva- va dalla vendita dei prodotti vinicoli al Consorzio e deducendo che la circostanza era pacifica tra le parti;
affermazioni che introducono apprezzamenti di fatto sottratti al giudice di legittimità, se non nei limiti del vizio di motivazione, pure denunziato, ma all'evi- dente scopo di provocare la rivalutazione del materiale probatorio, posto che la ricorrente medesima dà atto della compiutezza della motivazione, sia con riguardo 3 alla rilevanza dello statuto nei termini prima indica- ti, che con riferimento alla mancata contestazione del privilegio, da parte dell'organo della liquidazione, sulla quale la corte non ha mancato di rilevare, con motivazione congrua sul piano logico giuridico, che tanto non vincolava il giudice a decidere in conformi- 6 tà, essendo а lui riservato l'esame della fondatezza della pretesa. La inammissibilità del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro..304930. didi cui per onorari Euro 3.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente alle spese processuali in Euro304230 di cui per onorari Euro 3.000. Roma 20.2.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda Antonio Saggio heer line now 1097129, 11 456T 20,66 TOT 149,77 CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prima Sezione Civi Depostato in Cancelleria - 6 GIU. 2002 IL CAN RE Pure Va nco GA TT 將 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 5 67982 4 30027 149,77 (auro CENTO ANDVE/77. .) P. Rep ub 7