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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2024, n. 37488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37488 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE MB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali e per l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili;
per la parte civile, l'Avv. Mauro Barbagianni, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese;
per il ricorrente, l'Avv. Dario VA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ( Penale Sent. Sez. 5 Num. 37488 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 09/06/2022, il Tribunale di Avellino assolveva, perché il fatto non costituisce reato, RT FF dal reato di falso per occultamento del testamento olografo del coniuge AR IL: il giudice di primo grado, per un verso, riteneva provata la realizzazione da parte dell'imputato del fatto materiale contestato, mentre, dall'altro, escludeva la riconoscibilità in capo allo stesso del dolo specifico. Investita dall'impugnazione della parte civile VI MA FF (figlio di RT FF), la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 13/12/2023, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli, lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile appellante. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione RT FF, attraverso i difensori Avv.ti Dario VA e OD CI, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 597 e 581 cod. proc. pen., dell'art. 648 cod. proc. pen. e abnormità della sentenza impugnata, che si è pronunciata sull'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, con conseguente irrogazione della sanzione penale, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 576 cod. proc. pen. e motivazione assente e comunque apparente. L'atto di appello è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, in quanto la sentenza di primo grado non avrebbe determinato alcun effetto preclusivo in sede extrapenale a norma dell'art. 652 cod. proc. pen., posto che la sentenza di primo grado riconosceva la materialità del fatto in capo all'imputato. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 576 cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 cod. proc. pen., per difetto di specificità dei motivi, nonché vizi di motivazione, avendo la sentenza impugnata rilevato che la parte civile avrebbe conseguito la medesima somma di 70 mila euro sia in caso di successione ereditaria, sia in caso di successione legittima, il che esclude qualsiasi pregiudizio in termini di danno o vantaggio. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 603-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame delle prove dichiarative (persona offesa e Avv. 2 Cagnetta) poste a sostegno dell'iter logico che ha condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 490 cod. pen., in relazione all'elemento soggettivo del reato, e vizi di motivazione, richiedendo la norma incriminatrice la verificazione del fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero arrecare ad altri un danno, laddove erroneamente la sentenza impugnata ritiene che non sia necessaria l'effettiva verificazione dell'evento. La sentenza impugnata ritiene che la condotta dell'imputato fosse univocamente finalizzata a realizzare l'obbiettivo di impedire illecitamente la vendita della nuda proprietà, con conseguente esclusione del dolo richiesto per la configurazione del delitto contestato, tanto più che la stessa Corte di appello attesta l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio in capo agli eredi (come già ritenuto dalla sentenza di primo grado), in quanto la parte civile avrebbe ricavato un valore di 70 mila euro sia in caso di successione ereditaria, sia in caso di successione legittima. La sentenza impugnata si limita a evidenziare l'inverosimiglianza che soggetti acquistassero 2/3 dell'immobile senza alcuna garanzia per l'ulteriore terzo, ma tralascia di considerare che l'omessa pubblicazione del testamento non impediva l'alienazione dell'immobile, comunque possibile, anche se difficoltosa. La motivazione è apparente in ordine alle "intenzioni" dell'imputato di non pubblicare il testamento, ritenute mere valutazioni dalla sentenza di primo grado, ma pienamente credibili da quelle di appello. 2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 47 e 49 cod. pen. e in relazione agli artt. 626 e 832 cod. civ. e vizi di motivazione, non avendo la sentenza impugnata valutato l'eccezione difensiva circa la nullità della parte del testamento lì dove disponeva che alla morte del marito la casa sarebbe restata ai figli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è fondato, in quanto, all'evidenza, l'impugnazione della parte civile non devolveva al giudice di appello la cognizione del capo penale, sicché, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 3. Il secondo motivo è infondato al lume dell'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (e condiviso dal Collegio) secondo cui sussiste 3 l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione pronunciata con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. peri., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare ab initio tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 11934 del 05/10/2022, dep. 2023, Cuollo, Rv. 284444 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti, Rv. 281016 - 01). 4. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, la stessa articolazione del motivo è del tutto svincolata dalla compiuta ricostruzione dei plurimi motivi in cui si articolava il gravame. D'altra parte, l'atto di appello deduceva analiticamente il comportamento dei coeredi e del custode usufruttuario in ordine alla pubblicazione del testamento olografo, i rapporti interpersonali intercorrenti tra i coeredi, la ritenuta erroneità della sentenza di primo grado nel punto relativo all'elemento psicologico. Quanto all'interesse all'impugnazione, è sufficiente rinviare a quanto rilevato supra. 5. Il quarto motivo non è fondato. Alla base del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello ha posto un diverso apprezzamento circa la riconoscibilità, in capo a RT FF del dolo specifico, ferma restando la ricostruzione dei fatti che aveva visto anche la pronuncia di primo grado riconoscere la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, mentre nessuna decisiva divaricazione nella valutazione dei contributi dichiarativi è dato ravvisare alla base dei divergenti esiti decisori. In particolare, quanto alle deduzioni sviluppate nel corpo del quinto motivo a proposito delle dichiarazioni dell'Avv. Cagnetta circa le intenzioni dell'imputato di non pubblicare il testamento, esse sono all'evidenza periferiche rispetto all'argomentare del giudice di appello, fondato, come si vedrà, sulla circostanza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione ab intestato (all'insaputa della parte civile). 6. Gli ulteriori motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. 6.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, il dolo specifico richiede che l'agente operi perseguendo un fine particolare la realizzazione del quale, però, non è necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice (cfr., ad 4 esempio, Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708 - 01, in tema di reati tributari). 6.2. I giudici di merito hanno ricostruito la volontà testamentaria della moglie di RT FF nel senso di lasciare a quest'ultimo l'usufrutto della casa familiare e ai due figli la nuda proprietà della stessa. Nella ricostruzione del giudice di appello, l'imputato aveva agito mosso dal fine di impedire illecitamente la vendita della nuda proprietà, cui mirava uno dei figli, VI MA, al fine di ripianare la situazione debitoria della società in cui entrambi i figli erano coinvolti. La successione ab intestato avrebbe attribuito al padre e ai due figli una quota di un terzo ciascuno dell'immobile, ma non era verosimile una vendita di due terzi di tale immobile (le quote dei figli) senza che l'acquirente avesse la garanzia di ottenere la quota residua. D'altra parte, la vendita della nuda proprietà avrebbe assicurato all'acquirente la prospettiva di divenire pieno proprietario entro un limitato arco temporale. A fronte di tali rilievi, RT FF aveva manifestato il timore - sia pure ingiustificato - di "rimanere senza un tetto" e, con esso, la sua intenzione di non pubblicare il testamento. Osserva la sentenza impugnata che a dimostrazione di ciò la parte civile non fu informata dal padre dello "smarrimento" del testamento e scoprì la presentazione della dichiarazione di successione ab intestato solo in occasione di una richiesta di pagamento dell'imposta di registro dall'Agenzia delle entrate, mentre se «la scomparsa del testamento non fosse stato esito di una illecita macchinazione era da attendersi che anche la persona offesa venisse informata dal padre e fosse coinvolto nelle ricerche del documento o comunque nelle iniziative conseguenti». 6.3. Le doglianze proposte dal ricorso non inficiano, sul piano logico- argomentativo, la motivazione della sentenza impugnata. L'identità della somma astrattamente spettante al padre e ai due figli in caso di vendita della nuda proprietà e dell'usufrutto e della proprietà in toto non scalfisce il ragionamento del giudice di appello circa il diverso "valore di mercato" attribuibile alla prima e, comunque, non infirma le considerazioni svolte circa modalità e soggetto della dichiarazione di successione ab intestato. Rilievo, quest'ultimo, valido anche per la deduzione circa la possibilità di vendita dell'immobile prima della dichiarazione. Come si è anticipato, le deduzioni relative alle "intenzioni" di non pubblicare il testamento sono del tutto recessive rispetto alla circostanza fattuale per la quale il testamento non fu pubblicato. Prive di consistenza sono le dedotte violazioni della disciplina civilistica a fronte di una ricostruzione del contenuto della volontà testamentaria in linea con i dati probatori ed esente da vizi logici. 5 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13/09/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio agli effetti penali e per l'inammissibilità del ricorso agli effetti civili;
per la parte civile, l'Avv. Mauro Barbagianni, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando nota spese;
per il ricorrente, l'Avv. Dario VA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ( Penale Sent. Sez. 5 Num. 37488 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 13/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 09/06/2022, il Tribunale di Avellino assolveva, perché il fatto non costituisce reato, RT FF dal reato di falso per occultamento del testamento olografo del coniuge AR IL: il giudice di primo grado, per un verso, riteneva provata la realizzazione da parte dell'imputato del fatto materiale contestato, mentre, dall'altro, escludeva la riconoscibilità in capo allo stesso del dolo specifico. Investita dall'impugnazione della parte civile VI MA FF (figlio di RT FF), la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 13/12/2023, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli, lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile appellante. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione RT FF, attraverso i difensori Avv.ti Dario VA e OD CI, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 597 e 581 cod. proc. pen., dell'art. 648 cod. proc. pen. e abnormità della sentenza impugnata, che si è pronunciata sull'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, con conseguente irrogazione della sanzione penale, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 576 cod. proc. pen. e motivazione assente e comunque apparente. L'atto di appello è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, in quanto la sentenza di primo grado non avrebbe determinato alcun effetto preclusivo in sede extrapenale a norma dell'art. 652 cod. proc. pen., posto che la sentenza di primo grado riconosceva la materialità del fatto in capo all'imputato. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 576 cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 cod. proc. pen., per difetto di specificità dei motivi, nonché vizi di motivazione, avendo la sentenza impugnata rilevato che la parte civile avrebbe conseguito la medesima somma di 70 mila euro sia in caso di successione ereditaria, sia in caso di successione legittima, il che esclude qualsiasi pregiudizio in termini di danno o vantaggio. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 603-bis cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame delle prove dichiarative (persona offesa e Avv. 2 Cagnetta) poste a sostegno dell'iter logico che ha condotto all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell'art. 490 cod. pen., in relazione all'elemento soggettivo del reato, e vizi di motivazione, richiedendo la norma incriminatrice la verificazione del fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero arrecare ad altri un danno, laddove erroneamente la sentenza impugnata ritiene che non sia necessaria l'effettiva verificazione dell'evento. La sentenza impugnata ritiene che la condotta dell'imputato fosse univocamente finalizzata a realizzare l'obbiettivo di impedire illecitamente la vendita della nuda proprietà, con conseguente esclusione del dolo richiesto per la configurazione del delitto contestato, tanto più che la stessa Corte di appello attesta l'insussistenza di qualsiasi pregiudizio in capo agli eredi (come già ritenuto dalla sentenza di primo grado), in quanto la parte civile avrebbe ricavato un valore di 70 mila euro sia in caso di successione ereditaria, sia in caso di successione legittima. La sentenza impugnata si limita a evidenziare l'inverosimiglianza che soggetti acquistassero 2/3 dell'immobile senza alcuna garanzia per l'ulteriore terzo, ma tralascia di considerare che l'omessa pubblicazione del testamento non impediva l'alienazione dell'immobile, comunque possibile, anche se difficoltosa. La motivazione è apparente in ordine alle "intenzioni" dell'imputato di non pubblicare il testamento, ritenute mere valutazioni dalla sentenza di primo grado, ma pienamente credibili da quelle di appello. 2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 47 e 49 cod. pen. e in relazione agli artt. 626 e 832 cod. civ. e vizi di motivazione, non avendo la sentenza impugnata valutato l'eccezione difensiva circa la nullità della parte del testamento lì dove disponeva che alla morte del marito la casa sarebbe restata ai figli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è fondato, in quanto, all'evidenza, l'impugnazione della parte civile non devolveva al giudice di appello la cognizione del capo penale, sicché, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 3. Il secondo motivo è infondato al lume dell'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (e condiviso dal Collegio) secondo cui sussiste 3 l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione pronunciata con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto, in termini generali, alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. peri., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto in sede penale e di riavviare ab initio tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 11934 del 05/10/2022, dep. 2023, Cuollo, Rv. 284444 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, Sisti, Rv. 281016 - 01). 4. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, la stessa articolazione del motivo è del tutto svincolata dalla compiuta ricostruzione dei plurimi motivi in cui si articolava il gravame. D'altra parte, l'atto di appello deduceva analiticamente il comportamento dei coeredi e del custode usufruttuario in ordine alla pubblicazione del testamento olografo, i rapporti interpersonali intercorrenti tra i coeredi, la ritenuta erroneità della sentenza di primo grado nel punto relativo all'elemento psicologico. Quanto all'interesse all'impugnazione, è sufficiente rinviare a quanto rilevato supra. 5. Il quarto motivo non è fondato. Alla base del ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello ha posto un diverso apprezzamento circa la riconoscibilità, in capo a RT FF del dolo specifico, ferma restando la ricostruzione dei fatti che aveva visto anche la pronuncia di primo grado riconoscere la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, mentre nessuna decisiva divaricazione nella valutazione dei contributi dichiarativi è dato ravvisare alla base dei divergenti esiti decisori. In particolare, quanto alle deduzioni sviluppate nel corpo del quinto motivo a proposito delle dichiarazioni dell'Avv. Cagnetta circa le intenzioni dell'imputato di non pubblicare il testamento, esse sono all'evidenza periferiche rispetto all'argomentare del giudice di appello, fondato, come si vedrà, sulla circostanza dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione ab intestato (all'insaputa della parte civile). 6. Gli ulteriori motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento. 6.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, il dolo specifico richiede che l'agente operi perseguendo un fine particolare la realizzazione del quale, però, non è necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice (cfr., ad 4 esempio, Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona, Rv. 283708 - 01, in tema di reati tributari). 6.2. I giudici di merito hanno ricostruito la volontà testamentaria della moglie di RT FF nel senso di lasciare a quest'ultimo l'usufrutto della casa familiare e ai due figli la nuda proprietà della stessa. Nella ricostruzione del giudice di appello, l'imputato aveva agito mosso dal fine di impedire illecitamente la vendita della nuda proprietà, cui mirava uno dei figli, VI MA, al fine di ripianare la situazione debitoria della società in cui entrambi i figli erano coinvolti. La successione ab intestato avrebbe attribuito al padre e ai due figli una quota di un terzo ciascuno dell'immobile, ma non era verosimile una vendita di due terzi di tale immobile (le quote dei figli) senza che l'acquirente avesse la garanzia di ottenere la quota residua. D'altra parte, la vendita della nuda proprietà avrebbe assicurato all'acquirente la prospettiva di divenire pieno proprietario entro un limitato arco temporale. A fronte di tali rilievi, RT FF aveva manifestato il timore - sia pure ingiustificato - di "rimanere senza un tetto" e, con esso, la sua intenzione di non pubblicare il testamento. Osserva la sentenza impugnata che a dimostrazione di ciò la parte civile non fu informata dal padre dello "smarrimento" del testamento e scoprì la presentazione della dichiarazione di successione ab intestato solo in occasione di una richiesta di pagamento dell'imposta di registro dall'Agenzia delle entrate, mentre se «la scomparsa del testamento non fosse stato esito di una illecita macchinazione era da attendersi che anche la persona offesa venisse informata dal padre e fosse coinvolto nelle ricerche del documento o comunque nelle iniziative conseguenti». 6.3. Le doglianze proposte dal ricorso non inficiano, sul piano logico- argomentativo, la motivazione della sentenza impugnata. L'identità della somma astrattamente spettante al padre e ai due figli in caso di vendita della nuda proprietà e dell'usufrutto e della proprietà in toto non scalfisce il ragionamento del giudice di appello circa il diverso "valore di mercato" attribuibile alla prima e, comunque, non infirma le considerazioni svolte circa modalità e soggetto della dichiarazione di successione ab intestato. Rilievo, quest'ultimo, valido anche per la deduzione circa la possibilità di vendita dell'immobile prima della dichiarazione. Come si è anticipato, le deduzioni relative alle "intenzioni" di non pubblicare il testamento sono del tutto recessive rispetto alla circostanza fattuale per la quale il testamento non fu pubblicato. Prive di consistenza sono le dedotte violazioni della disciplina civilistica a fronte di una ricostruzione del contenuto della volontà testamentaria in linea con i dati probatori ed esente da vizi logici. 5 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, mentre, agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 13/09/2024.