CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2023, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di GROSSETO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOUNI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione UI NO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato CARLO VALLE che, nell'interesse della parte civile IM OZ ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del giorno 8 marzo 2021 il Tribunale di Grosseto, a seguito del gravame interposto da ON NO, in parziale riforma della 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1064 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/09/2022 pronuncia in data 3 aprile 2019 del Giudice di pace di Grosseto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni rese dal primo Giudice in favore della parte civile AS ZI. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza di secondo grado, denunciando: - con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni;
- con il secondo motivo, la violazione del principio della presunzione di innocenza nonché degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen. e dell'art. 6, par. 2, Carta EDU. 3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell'imputato (cfr. atto di rinuncia pervenuto in data 21 marzo 2022). 4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). L'imputato - che non consta aver comunicato la propria rinuncia alla parte civile - deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da quest'ultima nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge (cfr. Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476 - 01: «l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile, e, nel caso non provveda in tal senso, incorre nella condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa»). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge. Così deciso il 28/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOUNI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione UI NO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato CARLO VALLE che, nell'interesse della parte civile IM OZ ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del giorno 8 marzo 2021 il Tribunale di Grosseto, a seguito del gravame interposto da ON NO, in parziale riforma della 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1064 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/09/2022 pronuncia in data 3 aprile 2019 del Giudice di pace di Grosseto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni rese dal primo Giudice in favore della parte civile AS ZI. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza di secondo grado, denunciando: - con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni;
- con il secondo motivo, la violazione del principio della presunzione di innocenza nonché degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen. e dell'art. 6, par. 2, Carta EDU. 3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell'imputato (cfr. atto di rinuncia pervenuto in data 21 marzo 2022). 4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). L'imputato - che non consta aver comunicato la propria rinuncia alla parte civile - deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da quest'ultima nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge (cfr. Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476 - 01: «l'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile, e, nel caso non provveda in tal senso, incorre nella condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa»). 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge. Così deciso il 28/09/2022.