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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di EF, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1088 del 2022, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORI PAOLO, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6.04.2022 ha convenuto dinanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Agrigento esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 1 aprile al 31 ottobre 2018, come addetta alla portineria, impiegata di 6° livello del ccnl turismo confcommercio (aziende alberghiere). Deduceva che, nonostante il contratto individuale indicasse un orario settimanale di 40 ore, la prestazione veniva nella realtà organizzata su turni di 10 ore giornaliere, dalle 9:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22:00, con ulteriori prolungamenti in occasione di matrimoni e banchetti, così da eccedere stabilmente l'orario contrattuale. Rappresentava altresì di gestire l'intero front office dell'albergo: acquisiva e registrava le prenotazioni provenienti da e-mail, portali online e contatti diretti;
svolgeva in autonomia tutte le operazioni di check-in e check-out, compresi controllo documenti, emissione di ricevute/fatture, incassi e consegna delle chiavi.
Manteneva rapporti diretti con la clientela fornendo informazioni, gestendo richieste
1 e coordinando le prenotazioni dei pasti con la cucina. Era inoltre responsabile della cassa, con verifica del fondo, registrazione delle entrate e uscite e consegna del resoconto al direttore. Tutte le attività venivano svolte in piena autonomia e continuità, rivendicando, pertanto un inquadramento superiore rispetto a quello previsto contrattualmente.
Chiedeva quindi di “adiva l'autorità giudiziaria per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della in persona del legale rappresentante, Controparte_1 secondo le modalità di svolgimento del rapporto descritte in narrativa, e per
l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della stessa ad essere inquadrata nel livello quinto del ccnl turismo confcommercio a decorrere dal primo luglio 2018 ed a percepire le differenze retributive tra il quinto ed il sesto livello a decorrere dal primo aprile 2018, con corrispondente refluenza su tutti gli elementi della retribuzione quali 13ma e 14ma mensilità, straordinari, festività, permessi, ferie, riposi, permessi e tfr e, per l'effetto, condannare il datore convenuto al pagamento dei relativi importi da quantificarsi a mezzo di nominando ctu oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
ritenere e dichiarare che la ricorrente non ha goduto dei giorni di ferie stabiliti dal ccnl cit., secondo quanto indicato in narrativa, e che ha diritto al pagamento dell'indennità per ferie non godute, con conseguente condanna del datore convenuto al pagamento del relativo importo oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
ritenere e dichiarare che la ricorrente non ha goduto dei giorni di riposo settimanale stabiliti in azienda, secondo quanto indicato in narrativa, e che ha diritto al pagamento della relativa indennità, con conseguente condanna del datore convenuto al pagamento del relativo importo oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
ritenere e dichiarare che la ricorrente non ha goduto dei permessi stabiliti dal ccnl cit., secondo quanto indicato in narrativa, e che ha diritto al pagamento della relativa indennità, con conseguente condanna del datore convenuto al pagamento del relativo importo oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.”
Costituitasi in giudizio, la società resistente contestava integralmente le allegazioni attoree sostenendo che la ricorrente aveva sempre rispettato l'orario di 40 ore settimanali, che eventuali prestazioni straordinarie non erano state autorizzate e che i permessi risultavano fruiti secondo quanto documentato nei LUL.
La causa, mutato il giudicante, istruita a mezzo escussione dei testi , Testimone_1
e (ud. 4.7.23), nonchè Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
(ud. 20.3.24) e, espletata CTU tecnico contabile, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
2 Motivi della decisione
È pacifico in giurisprudenza che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare (e provare) gli elementi posti a base della domanda.
Invero per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità
(per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale" (v. Cass. 21.5.2003, n. 8025)
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27.9.2010, n. 20272)
Dal punto di vista delle allegazioni, il ricorrente ha fornito contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria della superiore categoria rivendicata, avendo specificatamente sui tratti distintivi tra l'inquadramento posseduto1 e quello rivendicato2 ed avendo ulteriormente posto in 1 Per il 6° livello art. 201 del ccnl turismo confcommercio (aziende alberghiere), recita:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: - addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
- addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato.; - addetto portineria;
- lavandaio;
- conduttore;
- garagista;
- rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
- facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
- cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
- cameriera villaggi turistici;
- addetto mensa personale;
- vetturiere;
- aiuto reparto cure sanitarie;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.”
3 risalto ciò che differenzia una mansione dall'altra e in particolare il necessario quid pluris della superiore categoria rivendicata.
Occorre quindi, come secondo passaggio, verificare in concreto le mansioni svolte dal ricorrente.
Ulteriormente in punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre enucleare titoli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
- conducente automezzi Leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi Leggeri;
motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 Kg;
- operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
- demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;
- operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura
e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite
e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
- addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda; - operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
- addetto alle operazioni di trasporto del fango;
- addetto alle inalazioni;
- assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea; - altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
4 Sono, parimenti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc.
Nel corso dell'istruttoria orale è emerso il seguente quadro fattuale.
Il teste ha dichiarato di conoscere la ricorrente per avervi Testimone_1 Pt_1 lavorato assieme presso l' Ha riferito che la ricorrente si occupava di CP_1
«ricevimento, check in, check out, consegnava le chiavi, ascoltava i clienti se avevano richieste, rispondeva al telefono», ed ha rammentato che la Pt_1
«riceveva i pagamenti e si occupava delle prenotazioni».
La deposizione è apparsa lineare, seppur limitata a ciò che rientrava nella sua percezione diretta e priva di elementi contraddittori, risultando quindi attendibile.
Anche il teste ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente Testimone_2 dal 2012 fino alla chiusura dell' ed ha confermato che nel 2018 CP_1 ricoprivano entrambi le mansioni di addetti al ricevimento, svolgendo «check out, incassi dei conti, sistemazione delle fatture ricevute, corrispondenza in entrata e uscita, gestione delle prenotazioni, servizio ai piani».
Ha riferito che vi era un fondo cassa di 200 euro fornito dal direttore e che Pt_2
«ad ogni turno si faceva il controllo cassa», spiegando che eventuali ammanchi venivano coperti da chi era di turno e che l'incasso veniva consegnato in Direzione
a ogni cambio turno. Ha precisato che nel pomeriggio si occupavano dei check in e degli incassi dei convegni oltre che degli addebiti extra del ristorante.
L'esposizione dei fatti è risultata dettagliata, coerente con il ruolo ricoperto e pienamente fondata su attività svolte quotidianamente a contatto con la ricorrente, risultando credibile e dotata di elevata capacità dimostrativa.
in sede di escussione ha confermato di aver lavorato con la Testimone_3 ricorrente all' fino al 2018, rammentando che la svolgeva al CP_1 Pt_1 ricevimento le attività di mattina, consistenti in «check out, prenotazioni, controllo delle email», mentre nel turno pomeridiano si occupava dei «check in, accoglienza, gestione dei clienti».
Ha ricordato che la incassava i conti e gli extra degli ospiti e che a inizio Pt_1 stagione il direttore forniva un fondo cassa di circa 150 o 200 euro per i resti, con controlli a ogni cambio turno, precisando che solitamente non vi erano ammanchi.
Ha aggiunto che a inizio stagione 2018 era stato stabilito un regime di cinque giorni di lavoro con due di riposo, ma che in alta stagione si fruiva solo di un giorno di riposo. Ha riconosciuto il foglio presenze mostratole durante l'escussione, spiegando la simbologia utilizzata nel registro dei turni, con distinzione tra “A” per il turno di apertura, “C” per il turno di chiusura e “SP” per lo spezzato, chiarendo
5 che in alta stagione «era quasi impossibile usufruire delle ferie» e che ricordava la ricorrente «sempre in servizio».
Anche tali dichiarazioni sono apparse coerenti, dettagliate e pienamente riscontrate sia nella parte operativa sia nella parte organizzativa.
teste di parte resistente, ha dichiarato di conoscere la ricorrente Testimone_4 perché apparteneva al gruppo dei lavoratori transitati alla gestione Piazza di Spagna
View, precisando che nel 2018 ella aveva un contratto stagionale e si occupava della reception. Ha però ammesso di essere stato ad Agrigento «solo una volta» nel periodo di riferimento, affermando genericamente che i dipendenti facevano turni
«o la mattina o il pomeriggio» e che della cassa si occupava la capo ricevimento
. Ha, infine, dichiarato di non sapere se la ricorrente gestisse la cassa o il Tes_3 booking e di non poter riferire in ordine alla fruizione del riposo settimanale.
Le convergenze tra le deposizioni di , e sono Tes_1 Tes_2 Tes_3 risultate significative e consistenti. Tutti e tre i testimoni hanno confermato che la ricorrente ha svolto mansioni piene di addetta al ricevimento, con gestione di check in e check out, contatti con i clienti, gestione della corrispondenza e delle prenotazioni, oltre alla responsabilità quotidiana della cassa e degli incassi. Vi è stata piena coincidenza sulla presenza del fondo cassa e sui controlli a ogni cambio turno.
e hanno fornito dettagli sovrapponibili sulla gestione Tes_3 Tes_2 contabile e organizzativa del front office, mentre ha offerto un riscontro Tes_1 ulteriore dal punto di vista del reparto cucina, confermando l'operatività della ricorrente nelle attività di front office e nell'interazione con i clienti. Vi è stata inoltre convergenza sulla difficoltà di fruire dei riposi settimanali e sulla quasi totale impossibilità di fruire delle ferie in alta stagione.
Le divergenze sono marginali e riguardano esclusivamente la diversa conoscenza dei profili amministrativi, con meno coinvolto nella parte contabile Tes_1 rispetto agli altri due, e la posizione di che, non avendo lavorato sul posto nel Tes_4 periodo rilevante, non ha potuto confermare né smentire alcun fatto concreto.
Quanto all'attendibilità, , e risultano pienamente Tes_1 Tes_2 Tes_3 credibili per diretta percezione dei fatti e coerenza interna delle dichiarazioni;
in particolare, e , che hanno lavorato fianco a fianco con la Tes_2 Tes_3 ricorrente nella medesima funzione.
Ricomponendo il quadro probatorio, può ritenersi provato che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente sono pienamente riconducibili al V livello del
CCNL Turismo – Confcommercio. Dalle attività accertate emerge che la ricorrente ha esercitato compiti tipici dell'addetto al ricevimento con responsabilità di cassa, gestione degli incassi, quadratura a fine turno, controllo del fondo economale,
6 gestione e riscontro della corrispondenza, lavorazione delle prenotazioni, gestione degli arrivi e delle partenze, verifica delle posizioni contabili dei clienti, nonché utilizzo sistematico degli strumenti informatici per la gestione operativa della struttura. Tali attività presuppongono qualificata conoscenza tecnico-pratica, autonomia nello svolgimento delle operazioni d'ordine e capacità di assumere responsabilità contabili e organizzative che superano il livello delle mansioni elementari e meramente ausiliarie del VI livello.
Il profilo professionale che ne risulta è coerente con la declaratoria del V livello, che ricomprende, tra le altre, le figure dell'addetto al ricevimento, dell'addetto alla cassa e dell'operatore amministrativo d'ordine, e non corrisponde, per natura e contenuto, alle mansioni semplici e di supporto previste dal VI livello. Ne deriva che l'inquadramento rivendicato trova pieno fondamento nelle concrete modalità di esecuzione della prestazione accertate in giudizio.
Ulteriormente, ritiene il Tribunale raggiunta la prova in ordine alla circostanza per cui la ricorrente ha svolto la propria attività secondo una turnazione mattutina dalle
07.00 alle 15.00, oppure nel turno di chiusura dalle 15.00 alle 23.00, mentre nei giorni in cui era previsto il turno spezzato ha prestato attività dalle 09.00 alle 13.00
e nuovamente dalle 16.00 alle 20.00, con la possibilità, nei periodi di maggiore affluenza, di una estensione serale sino alle 22.00.
È emerso, inoltre che, soprattutto in alta stagione, la ricorrente ha operato con un solo giorno di riposo e che la continuità operativa era tale da comportare una presenza pressoché quotidiana, con ridotta possibilità di fruire di ferie o permessi.
A fronte di tali risultanze probatorie è stata disposta CTU tecnico contabile, con la quale è stato chiesto al consulente di quantificare “gli importi eventualmente spettanti a titolo di differenze retributive (anche in ordine a 13a, 14a, straordinari, festività, permessi, riposi) ed indennità di ferie non godute, dedotto il percepito, ipotizzando un inquadramento al V livello del CCNL per il periodo 1.4.2018-
31.10.2018.”
Il consulente, procedendo alla ricostruzione delle spettanze sulla base del livello rivendicato, ha da un lato adeguando gli importi già erogati e risultanti dalle buste paga – non contestate – dal VI al V livello, dall'altro ha quantificato le competenze non corrisposte, quali ferie, riposi e quote di trattamento di fine rapporto.
Ha accertato che l'adeguamento della retribuzione dal VI al V livello comporta una differenza pari a euro 679,26, mentre per quel che concerne le ferie maturate, sono risultate maturate 15,17 giornate, a fronte delle 5 retribuite, sicché risultano non godute 10,17 giornate, valorizzate in euro 568,85; viceversa, i permessi maturati sono stati integralmente retribuiti.
Con riferimento ai riposi settimanali, il consulente ha riscontrato, sulla base del foglio-turni prodotto dalla ricorrente, una fruizione pari a 37 riposi, a fronte dei 56
7 spettanti nell'ipotesi della distribuzione dell'orario su cinque giornate da otto ore, con un differenziale di 19 riposi non goduti, monetizzati in euro 1.062,74.
Ha quindi distinto i risultati nelle due ipotesi alternative.
Nell'ipotesi di articolazione dell'orario su cinque giorni da otto ore, ha quantificato complessivamente euro 1.248,11, oltre alla differenza di trattamento di fine rapporto pari a euro 92,45, per un totale di euro 1.340,56. Nell'ipotesi di articolazione dell'orario su sei giorni, come risultante dai LUL,
l'adeguamento retributivo e le ferie non godute restano invariati, mentre si aggiunge l'importo dei riposi non fruiti, quantificando un totale di euro 2.310,85, cui si aggiunge la differenza di tfr pari a euro 171,17, per un importo complessivo di euro
2.482,02.
Dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla ricostruzione dei turni emersa dalle deposizioni che hanno confermato la presenza della ricorrente nei turni di apertura, chiusura e spezzati, nonché dalla frequente fruizione di un solo giorno di riposo settimanale nei periodi di alta stagione, è emerso che l'orario di lavoro è stato effettivamente articolato su sei giorni, con un solo riposo settimanale.
Tale assetto risulta coerente anche con il foglio presenze prodotto, che registra una presenza continuativa della lavoratrice nelle diverse fasce giornaliere.
Alla luce di tale ricostruzione, ritiene il Tribunale che il criterio da assumere ai fini della quantificazione sia quello elaborato dal CTU nella seconda ipotesi, relativa alla distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni.
L'importo complessivo dovuto, secondo il modello corrispondente all'effettiva distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni, risulta pertanto pari a euro
2.482,02, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Il Tribunale aderisce, quindi, alle conclusioni formulate dal CTU, che risultano fondate su un'analisi puntuale dei documenti in atti e sull'applicazione di criteri contabili corretti, nonchè coerenti con la disciplina contrattuale e con il quesito formulato.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi provata la fondatezza delle domande attoree, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della nel periodo dal 1 aprile al Controparte_1
8 31 ottobre 2018, svolgendo mansioni riconducibili al V livello del CCNL Turismo
Confcommercio; condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dal Controparte_1 corretto inquadramento, nonché delle spettanze per ferie e riposi non goduti e del
TFR, così come quantificate dalla CTU, sulla base dell'ipotesi di sei giornate lavorative settimanali con un solo giorno di riposo, per un importo complessivo pari a € 2.482,02, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di CTU in capo alla parte resistente, come liquidate da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 03/12/2025
Il Giudice
GE Di EF
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per il 5° livello art. 201 del ccnl turismo confcommercio (aziende alberghiere), recita:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: - centralinista;
- telescriventista;
- magazziniere comune con funzioni operaie;
- assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio); - addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento, alla cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine; - cassiere bar ristorante;
- dattilografo;
- conduttore con lingue;
- autista;
- giardiniere;
- pulitore, lavatore a secco;
- lavandaio unico;
- capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
- caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
- facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti;
- guardia giurata - cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle