Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9508 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
# 950 8 /01 REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 99/9589,99/9580 Cron. 21PP IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 3260 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Ud. 27.11.2000 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente - €6 Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - ઃઃ Donato PLENTEDA -> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IU SALME' rel. UFFICIO COPIE 66 -> Richiesta copia studio Stefano BENINI 66ง -> dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 ha pronunciato la seguente 13 LUG. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso n° 9589/99 r.g. proposto da 15 13000 CANCELLERIA DE GR MARIA, PANIZZA RINO, elettivamente domiciliati in Roma, circonvallazione Clodia 29, presso l'avv. Pietro Ricci, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, in unione con l'avv. Germano Zadra e LU Marastani, OFO22204 ricorrenti
contro
BANCA POPOLARE di VERONA BANCO S.GEMIGNANO e S. PROSPERO, società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo IU Toniolo 6, presso l'avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, in unione con l'avv. Aldo Bulgarelli, cons. IU MÈ 2217 2001 controricorrente nonché sul ricorso n° 9590/99 r.g. proposto da DE TO, elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Clodia 29, presso l'avv. Pietro Ricci, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, in unione con l'avv. Germano Zadra e LU Marastani, ricorrente
contro
BANCA POPOLARE di VERONA BANCO S.GEMIGNANO e S. PROSPERO, società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo IU Toniolo 6, presso l'avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, in unione con l'avv. Aldo Bulgarelli, controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Trento del 4 giugno 1998. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. IU MÈ alla pubblica udienza del 27 novembre 2000; sentiti l'avv. Ricci per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, e l'avv. Morera per la controricorrente, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso n° 9589/99 e il rigetto del ricorso n° 9590/99. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 20 ottobre 1988 la AN popolare di NA (divenuta in seguito ad atto di fusione AN popolare di NA - Banco di S. Gimignano cons. IU MÈ 2 e S. Prospero) ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Trento LU DE, il figlio di questi IO DE, - in proprio e nella qualità di padre legale rappresentante della figlia minore DI DE -; RD MA (moglie di IO DE) nella qualità di madre, legale rappresentante di detta figlia minore;
NO IZ e IA DE, quali genitori legali rappresentanti di UE e CL IZ. La NC ha chiesto che fosse revocato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto pubblico in data 10 marzo 1988 con il quale LU DE - che in data 20 luglio 1987 aveva prestato fideiussione in favore del figlio IO, debitore della somma di £. 82.767.642, per scoperto di conto corrente- aveva donato alcuni suoi beni immobili alle nipoti DI DE, UE e CL IZ. Nella contumacia delle altre parti convenute (nel corso del giudizio IO DE è stato dichiarato fallito e il processo, dopo l'interruzione, è stato regolarmente riassunto nei confronti del curatore), si è costituito solo LU DE chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedendo anche che fosse dichiarata la nullità della fidesiussione o la sua liberazione ex art. 1956 c.c. Con sentenza del 26 ottobre 1995 il tribunale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della NC attrice dell'atto di donazione, rigettando le domande riconvenzionali di LU DE. Tale decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Trento la quale ha affermato che la fideiussione omnibus in favore della NC era valida, perché l'oggetto era determinabile per relationem;
che, in relazione alla mancata previsione del limite massimo della garanzia, non poteva applicarsi la legge n. 154 del 1992, perché successiva alla sottoscrizione del contratto;
che la rinuncia cons. IU MÈ 3 preventiva ad avvalersi della liberazione ex art. 1956 c.c. era valida perché non contrastante con alcun principio di ordine pubblico e priva dei caratteri della vessatorietà; che non era provato che la NC avesse continuato a far credito al debitore principale nonostante la conoscenza del peggioramento delle sue condizioni economiche. La corte territoriale ha anche ritenute superflue le prove orali dirette a provare circostanze che non avrebbero escluso la conoscenza da parte del fideiussore dell'evoluzione negativa della situazione debitoria del figlio e ha ritenuto irrilevante la circostanza che nel 1984 il fideiussore era stato colpito da un infarto perché inidonea a escludere che, per il fatto stesso di donare i propri beni il convenuto, questi avesse agito per sottrarli alla garanzia del creditore, ciò anche tenendo conto del breve spazio di tempo intercorso tra stipulazione della fideiussione e la donazione. Avverso la sentenza della corte d'appello di Trento hanno proposti autonomi ricorsi IA DE e NO IZ, sulla base di sette motivi e IO DE, sulla base di sei motivi. La NC resiste ad entrambi i ricorsi con controricorso. Motivi della decisione I ricorsi proposti da AR IA DE e NO IZ, da un lato, e da IO DE, dall'altro, vanno riuniti, perché diretti nei confronti della stessa sentenza. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. AR IA DE e NO IZ hanno proposto il ricorso in proprio mentre essi hanno partecipato ai precedenti gradi di giudizio nella qualità di genitori legali rappresentanti delle figlia minori CL e UE IZ. Né la cons. IU Salmef loro legittimazione a ricorrere può discendere dalla circostanza che, con il primo motivo di ricorso, gli stessi assumono che erroneamente erano stati convenuti in giudizio soltanto come genitori delle figlie minori, in cui favore LU DE aveva effettuato la donazione revocata con la sentenza impugnata, mentre in realtà essi avevano anche assunto la qualità di donatari in proprio, perché tale circostanza, che non risulta mai prospettata nel giudizio di merito, comunque, non sarebbe idonea a superare il principio della necessaria identità delle parti del giudizio di cassazione rispetto a quelle che hanno partecipato al giudizio in esito al quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Quanto al ricorso di IO DE, in proprio, è vero che egli è stato convenuto nel giudizio davanti al tribunale di Trento, sia in proprio che nella qualità di padre, legale rappresentante della figlia minore DI, ma è anche vero che, a seguito della sua dichiarazione di fallimento, il processo è stato riassunto nei confronti del curatore, al quale, quindi spetta in via esclusiva la qualità di parte, non avendo il ricorrente neppure dedotto di aver riacquistato la legittimazione processuale. L'accertata inammissibilità dei ricorsi rende inutile l'esame del merito degli stessi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in £ 120000 oltre a £.
5.000.000 per onorari IO DE, e allo stesso importo, in solido tra loro, AR IA DE e NO IZ. cons. IU MÈ n Così deciso in Roma il 27 novembre 2000, nella camera di consiglio della prima sezione civile. L'estensore Il presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima S ivile Andrea Banchi Depo 13 LUB 2001. WELLVERE hoooo TOT 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data?.? NOV 2001 4 51831 Serie versate £. 290.000 al n. TA (lire p. Dirigente Arca Servizi (D.ssa AR IA D IPPOX Il Responsabile Servizio Atli ziari (Dr. M. RACCION ) cons. IU MÈ 6