Sentenza 20 gennaio 2011
Massime • 1
L'importo da liquidarsi a titolo di indennizzo per riparazione dell'ingiusta detenzione non può essere ridotto in considerazione del fatto che il soggetto ha più volte in precedenza subito periodi di detenzione e che pertanto la custodia indebitamente sofferta ha prodotto minore sofferenza. (Nella specie la Corte, nell'annullare per manifesta illogicità della motivazione l'ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2011, n. 17404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17404 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/01/2011
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 101
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 19822/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 7 ottobre 2009 dalla corte d'appello di Reggio Calabria;
udita nella camera di consiglio del 20 gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Franco Amedeo;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IP AL presentò domanda di riparazione per ingiusta detenzione al fine di ottenere un equo indennizzo per la detenzione sine titulo sofferta, per giorni 1030, a seguito dell'emissione di provvedimento restrittivo in carcere disposto per i reati di estorsione, omicidio e tentato omicidio. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 13/12/2006, rigettò la richiesta, rilevando l'esistenza di una causa di esclusione del diritto, per avere l'istante concorso a dare causa, per colpa grave, all'emissione del provvedimento coercitivo.
Questa Corte, con sentenza 9 ottobre 2008, annullò con rinvio detta decisione per vizio di motivazione, rilevando che non era chiaro come alle chiamate in reità, ovviamente estranee al comportamento del IP, potesse attribuirsi una connotazione colposa a carico dell'imputato, in assenza di elementi di riscontro riferibili a comportamenti concreti e precisi del richiedente.
La corte d'appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe accolse la richiesta di riparazione. Nel liquidare l'importo ridusse l'importo medio di indennizzo dalla somma di Euro 235,82 per ogni giorno di detenzione risultante dal parametro aritmetico, a quella di Euro 200,00 giornalieri (per un totale di Euro 206.000,00), in considerazione del fatto che il IP risultava essere stato più volte detenuto, per rapina e reati connessi, e che, quindi, la custodia cautelare aveva indubbiamente prodotto in lui una minore sofferenza rispetto ad un soggetto incensurato ristretto per la prima volta.
Il IP propone ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 315 c.p.p., comma 2, perché il giudice si è arbitrariamente ed illegittimamente discostato dal parametro aritmetico esclusivamente per l'apodittico assunto che l'afflittività della detenzione sarebbe stata per lui minore avendo già subito esperienze detentive.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato una memoria. Il IP ha depositato note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "La liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi e deve, al riguardo, procedersi con equità (anche perché la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario, sia pure entro i confini della ragionevolezza e della coerenza, ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto), valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente quantomeno come dato di partenza, è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell'indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato" (Sez. 4, 21.6.2005, n. 30317, Bruzzano, m. 232025). La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che "il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta" (Sez. 4, 25.2.2010, n. 10690, Cammarano, m. 246424; Sez. 4, 18.4.2007, n. 26388, Leonello, m. 236941). Nella specie, la corte d'appello ha dato atto che al IP spetterebbe complessivamente, alla luce del criterio aritmetico, la somma di Euro 242.894,60, ma ha ritenuto che tale somma dovesse essere ridotta a quella di Euro 206.000,00 (Euro 200,00 per ogni giorno di detenzione) in considerazione della circostanza che il ricorrente risultava essere stato più volte detenuto, per rapina e reati connessi, e che, quindi, la custodia cautelare aveva indubbiamente prodotto in lui una minore sofferenza rispetto ad un soggetto incensurato ristretto per la prima volta.
Si tratta però di una valutazione chiaramente arbitraria ed apodittica, non potendo la circostanza indicata costituire un valido elemento da cui desumere, automaticamente e necessariamente, una minore afflittività del lungo periodo di detenzione. Il Collegio è a conoscenza che, un recente orientamento, ha ritenuto che "È legittima la riduzione, sulla somma giornaliera computata come frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge, dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione a soggetto pregiudicato, data, per esso, la minore afflittività della privazione della libertà personale, riconducibile sia al minore discredito che l'evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa, sia al fatto che la sua dimestichezza con l'ambiente carcerario rende meno traumatica l'ingiusta privazione della libertà" (Sez. 4, 22.6.2010, n. 34673, Trapasso, m. 248083; conf. Sez. 4, 13.5.2008, n. 23124, Zampaglione, m. 240303).
Ritiene tuttavia il Collegio di non poter condividere tale interpretazione e di dovere invece ribadire l'interpretazione che sta alla base del principio secondo cui "In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, è illegittima la decisione con cui il giudice di merito riduca l'ammontare dell'indennizzo dovuto secondo il criterio nummario, a fronte della minore incidenza della ingiusta detenzione su di un soggetto che ha già subito la restrizione carceraria" (Sez. 4, 27.10.2009, n. 9713, Scumaci, m. 246743).
Ed invero, una automatica e generalizzata riduzione della somma determinata secondo il c.d. criterio nummario o aritmetico o criterio base per tutti i soggetti che abbiano subito precedenti condanne e precedenti detenzioni, rende la valutazione equitativa priva di una adeguata e logica motivazione, dal momento che la esistenza di precedente esperienza carceraria può avere, secondo i casi, sia un effetto di riduzione della sofferenza cagionata dalla carcerazione sia un effetto di massimizzazione di quella sofferenza. Inoltre, il richiamo di precedente esperienza carceraria quale fattore di riduzione della misura del diritto alla riparazione introduce sia classi diverse di dolore per un medesimo fatto ingiusto e nocivo, sia anche un fattore di disuguaglianza tra cittadini che non appare conforme a fondamentali precetti costituzionali.
La motivazione del giudice a quo, che ha operato la riduzione fondandosi unicamente sulla precedente detenzione sofferta dal soggetto, è pertanto apodittica e manifestamente illogica, rendendo così la valutazione operata priva di idoneo supporto motivazionale. L'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Reggio Calabria, che si uniformerà al principio di diritto secondo cui la somma determinata secondo il c.d. criterio nummario o aritmetico a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione, non può essere ridotta automaticamente soltanto per la circostanza che il soggetto abbia in precedenza già subito la restrizione carceraria, trattandosi di circostanza che, a seconda dei diversi casi concreti, può produrre sia un effetto di riduzione sia un effetto di massimizzazione della sofferenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Reggi Calabria per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011