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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 345/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice RI AT all'udienza del 5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._2 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
; C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._4 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_2
; C.F._5
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._6 rappresentante processuale e genitore esercente responsabilità genitoriale sul minore
, nato in [...] il [...], C.F. ; Persona_3 C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_4
; C.F._8
Pag. 1 di 6 , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_4 C.F._10
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
; C.F._11
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
; C.F._12
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._13
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._14 parte rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo De Simone e Valeria Saitta, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_8
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadina italiana, nata a Persona_5
Toritto (BA) il 25/08/1890.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 27/12/2024, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
è loro ava e, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, hanno allegato e Per_5 rappresentato il seguente albero genealogico:
La cittadina italiana ha contratto matrimonio con e, dalla loro Persona_6 unione, sono nati in data 16/11/1916 e Persona_7 Persona_8 il 07/02/1923.
[...]
Pag. 2 di 6 Dall'unione tra il primogenito della cittadina italiana e Persona_7 CP_9 sono nati il 09/02/1951.
[...] Parte_1
e hanno procreato Parte_4 Controparte_10 [...]
nato il [...], e nata il [...]. Controparte_1 Controparte_2
Dall'unione tra e è nata Controparte_1 CP_11 Persona_1 il 26/05/2017.
[...]
Dall'unione tra e è nata in [...] Controparte_2 Controparte_12
16/04/2013 VA . Persona_2
Dall'unione tra la secondogenita della cittadina italiana e Persona_8 Persona_9 sono nati tre figli: in data 25/10/1943,
[...] Persona_10 Persona_11 in data 10/03/1950 e il 17/01/1966.
[...] Persona_12 ha sposato nel 2004 Dalla loro Persona_10 Persona_13 unione sono nati: il 09/11/1970 il 16/02/1977 due Controparte_3 Per_10 gemelli e . Controparte_4 Controparte_5
si è unito in matrimonio nel 1995 con Controparte_3 Per_10 [...]
e dalla loro unione è nato in [...] Persona_14 Persona_3
26/08/2009.
Dall'unione tra e Controparte_4 Persona_15
è nato il [...] Controparte_6
Dal matrimonio nel 2011 tra e Controparte_5 Per_16 [...]
è nata in data [...] IA ST CP_13 Per_10
Dal matrimonio tra e nel 1971 Persona_11 Persona_17 sono nati in data 10/12/1973 e Controparte_7 Parte_2
– passata a chiamarsi con il nome del marito, ossia
[...] Persona_18
– in data 21/05/1976.
[...]
Dal matrimonio tra e è nato Persona_12 Controparte_14 [...] in data 12/12/1985. Persona_19
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Pag. 3 di 6 Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 23/10/2025, chiedendo di sospendere la causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a valutare la legittimità dei limiti generazionali previsti dalla normativa in materia di acquisto della cittadinanza iure sanguinis
(richiesta ormai superata a seguito dell'intervenuta sentenza Corte cost. n. 142 del 31 luglio 2025); in via subordinata, non avendo rilevando in fatto motivi ostativi al riconoscimento dello status richiesto, non si è opposta all'accoglimento della domanda, ma ha concluso per la compensazione delle spese del giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 07/02/2025 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661. La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pag. 5 di 6 Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_8
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_5 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_8 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
RI AT
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
Pag. 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice RI AT all'udienza del 5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nata in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._2 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
; C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_2
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._4 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_2
; C.F._5
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._6 rappresentante processuale e genitore esercente responsabilità genitoriale sul minore
, nato in [...] il [...], C.F. ; Persona_3 C.F._7
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_4
; C.F._8
Pag. 1 di 6 , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._9 rappresentante processuale e genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_4 C.F._10
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_6
; C.F._11
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_7
; C.F._12
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_2
, C.F._13
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._14 parte rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo De Simone e Valeria Saitta, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_8
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadina italiana, nata a Persona_5
Toritto (BA) il 25/08/1890.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 27/12/2024, i ricorrenti hanno allegato che
[...]
è loro ava e, a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza, hanno allegato e Per_5 rappresentato il seguente albero genealogico:
La cittadina italiana ha contratto matrimonio con e, dalla loro Persona_6 unione, sono nati in data 16/11/1916 e Persona_7 Persona_8 il 07/02/1923.
[...]
Pag. 2 di 6 Dall'unione tra il primogenito della cittadina italiana e Persona_7 CP_9 sono nati il 09/02/1951.
[...] Parte_1
e hanno procreato Parte_4 Controparte_10 [...]
nato il [...], e nata il [...]. Controparte_1 Controparte_2
Dall'unione tra e è nata Controparte_1 CP_11 Persona_1 il 26/05/2017.
[...]
Dall'unione tra e è nata in [...] Controparte_2 Controparte_12
16/04/2013 VA . Persona_2
Dall'unione tra la secondogenita della cittadina italiana e Persona_8 Persona_9 sono nati tre figli: in data 25/10/1943,
[...] Persona_10 Persona_11 in data 10/03/1950 e il 17/01/1966.
[...] Persona_12 ha sposato nel 2004 Dalla loro Persona_10 Persona_13 unione sono nati: il 09/11/1970 il 16/02/1977 due Controparte_3 Per_10 gemelli e . Controparte_4 Controparte_5
si è unito in matrimonio nel 1995 con Controparte_3 Per_10 [...]
e dalla loro unione è nato in [...] Persona_14 Persona_3
26/08/2009.
Dall'unione tra e Controparte_4 Persona_15
è nato il [...] Controparte_6
Dal matrimonio nel 2011 tra e Controparte_5 Per_16 [...]
è nata in data [...] IA ST CP_13 Per_10
Dal matrimonio tra e nel 1971 Persona_11 Persona_17 sono nati in data 10/12/1973 e Controparte_7 Parte_2
– passata a chiamarsi con il nome del marito, ossia
[...] Persona_18
– in data 21/05/1976.
[...]
Dal matrimonio tra e è nato Persona_12 Controparte_14 [...] in data 12/12/1985. Persona_19
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Pag. 3 di 6 Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata 23/10/2025, chiedendo di sospendere la causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a valutare la legittimità dei limiti generazionali previsti dalla normativa in materia di acquisto della cittadinanza iure sanguinis
(richiesta ormai superata a seguito dell'intervenuta sentenza Corte cost. n. 142 del 31 luglio 2025); in via subordinata, non avendo rilevando in fatto motivi ostativi al riconoscimento dello status richiesto, non si è opposta all'accoglimento della domanda, ma ha concluso per la compensazione delle spese del giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana è nata a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 07/02/2025 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Nel merito, secondo la normativa in vigore prima dell'adozione del D.L. 36/25, applicabile alla fattispecie ratione temporis, l'accertamento della cittadinanza italiana nel caso di avo coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912, deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661. La sentenza sopra richiamata, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
ancora prima, con la pronuncia n. 87 del 1975, la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. In particolare, la Corte aveva ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto.
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pag. 5 di 6 Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. cpc.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_8
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_5 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle CP_8 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
RI AT
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
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