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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Nuccio, per procura in atti
ATTORE
E
(C.F: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento della somma di euro 6.155,68 Controparte_1 oltre interessi legali e il pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del difensore.
Riferiva che a seguito di un incidente, in cui rimaneva coinvolto con la sua Fiat Punto, conferiva all'avv. l'incarico di recuperare dalla compagnia assicurativa la CP_1 Pt_2 somma dovutagli a titolo di risarcimento e l'avv. con lettera raccomandata CP_1 dell'11.7.2011, inviava la formale richiesta alla che apriva regolarmente il sinistro e gli Pt_2 offriva la somma di euro 2.000,00 oltre le spese di patrocinio.
Lo stesso, tramite l'avv. con raccomandata del 7.10.2011, comunicava CP_1 all'assicurazione di trattenere la somma a titolo di acconto, chiedendo il pagamento della residua somma di euro 6.155,68, quale differenza tra l'importo della fattura di riparazione del
30.7.2011 e quanto ricevuto e trattenuto a titolo di acconto.
Tuttavia, il diritto al risarcimento si prescriveva per inattività dell'avv. CP_1
Nel procedimento di mediazione l'avv. non aderiva, pertanto, il adiva questo CP_1 Pt_1
Tribunale argomentando la responsabilità dell'avv. ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. CP_1
Dichiarata la contumacia di veniva fissata udienza per la decisione e Controparte_1 all'udienza del 16.10.2025 il Giudice riservava la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
La responsabilità dell'avvocato ha natura contrattuale, pertanto, incombe sull'attore l'onere di provare il titolo da cui scaturisce l'obbligazione.
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a produrre le due missive datate 22.6.2010 e
28.9.2011, con le quali l'avv. chiedeva alla compagnia assicurativa rispettivamente il CP_1 risarcimento e l'integrazione del risarcimento, trattenendo la somma offerta a titolo di acconto.
Parte attrice, in particolare, non ha provato l'estensione del contratto di mandato.
Dalle missive allegate risulta dimostrato, infatti, l'incarico conferito dall'attore al difensore di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento, che è stato correttamente espletato ottenendo un importo, che è stato valutato minimo rispetto all'esborso.
pagina 2 di 3 In questa sede, tuttavia, non risulta dimostrato né il conferimento dell'incarico nella fase successiva stragiudiziale, che poteva essere fornita anche producendo il conferimento di una procura, né sono stati forniti elementi probatori in ordine al probabile esito del giudizio che non è stato promosso, valutazione che avrebbe implicato una ricostruzione della dinamica del sinistro e una valutazione sulla misura di responsabilità del conducente dell'altro veicolo.
Appare essenziale la prova del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. In questa sede, infatti, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che se l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito avrebbe conseguito probabilmente il riconoscimento delle proprie ragioni.
Nel caso di specie parte attrice non ha provato il nesso causale tra la condotta omissiva del legale ed il risultato derivatone.
Per queste ragioni la domanda va rigettata.
Stante la mancata costituzione del convenuto, nulla sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina il 23 dicembre 2025
Il Giudice
AR LO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR LO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1325 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Nuccio, per procura in atti
ATTORE
E
(C.F: ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 3 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento della somma di euro 6.155,68 Controparte_1 oltre interessi legali e il pagamento delle spese processuali da distrarre in favore del difensore.
Riferiva che a seguito di un incidente, in cui rimaneva coinvolto con la sua Fiat Punto, conferiva all'avv. l'incarico di recuperare dalla compagnia assicurativa la CP_1 Pt_2 somma dovutagli a titolo di risarcimento e l'avv. con lettera raccomandata CP_1 dell'11.7.2011, inviava la formale richiesta alla che apriva regolarmente il sinistro e gli Pt_2 offriva la somma di euro 2.000,00 oltre le spese di patrocinio.
Lo stesso, tramite l'avv. con raccomandata del 7.10.2011, comunicava CP_1 all'assicurazione di trattenere la somma a titolo di acconto, chiedendo il pagamento della residua somma di euro 6.155,68, quale differenza tra l'importo della fattura di riparazione del
30.7.2011 e quanto ricevuto e trattenuto a titolo di acconto.
Tuttavia, il diritto al risarcimento si prescriveva per inattività dell'avv. CP_1
Nel procedimento di mediazione l'avv. non aderiva, pertanto, il adiva questo CP_1 Pt_1
Tribunale argomentando la responsabilità dell'avv. ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. CP_1
Dichiarata la contumacia di veniva fissata udienza per la decisione e Controparte_1 all'udienza del 16.10.2025 il Giudice riservava la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
La responsabilità dell'avvocato ha natura contrattuale, pertanto, incombe sull'attore l'onere di provare il titolo da cui scaturisce l'obbligazione.
Nel caso di specie parte attrice si è limitata a produrre le due missive datate 22.6.2010 e
28.9.2011, con le quali l'avv. chiedeva alla compagnia assicurativa rispettivamente il CP_1 risarcimento e l'integrazione del risarcimento, trattenendo la somma offerta a titolo di acconto.
Parte attrice, in particolare, non ha provato l'estensione del contratto di mandato.
Dalle missive allegate risulta dimostrato, infatti, l'incarico conferito dall'attore al difensore di ottenere in via stragiudiziale il risarcimento, che è stato correttamente espletato ottenendo un importo, che è stato valutato minimo rispetto all'esborso.
pagina 2 di 3 In questa sede, tuttavia, non risulta dimostrato né il conferimento dell'incarico nella fase successiva stragiudiziale, che poteva essere fornita anche producendo il conferimento di una procura, né sono stati forniti elementi probatori in ordine al probabile esito del giudizio che non è stato promosso, valutazione che avrebbe implicato una ricostruzione della dinamica del sinistro e una valutazione sulla misura di responsabilità del conducente dell'altro veicolo.
Appare essenziale la prova del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. In questa sede, infatti, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che se l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito avrebbe conseguito probabilmente il riconoscimento delle proprie ragioni.
Nel caso di specie parte attrice non ha provato il nesso causale tra la condotta omissiva del legale ed il risultato derivatone.
Per queste ragioni la domanda va rigettata.
Stante la mancata costituzione del convenuto, nulla sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina il 23 dicembre 2025
Il Giudice
AR LO
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