Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3746
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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È inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento del Tribunale - anche se emesso con la formula di "non luogo a provvedere" - adito per reclamare un provvedimento del giudice delegato reso ai sensi dell'art. 25 legge fallimentare (nella specie di autorizzazione al curatore, in conseguenza dello scioglimento automatico, ai sensi dell'art. 78 legge fallimentare, di un contratto di gestione immobiliare, a prendere possesso dei beni detenuti dal terzo e a riscuoterne i relativi canoni), ancorché il medesimo Tribunale esamini altresì, per saltum, altro reclamo proposto al giudice delegato e da questi non deciso avverso un atto del curatore (nella specie la richiesta di restituzione di detti beni), perché espressione di poteri l'uno, di amministrazione, e l'altro di direzione e vigilanza all'interno di una procedura amministrativa, ma inidonei a decidere su diritti soggettivi di terzi, tant'è vero che l'eventuale provvedimento di acquisizione dei beni nei confronti del terzo dissenziente, senza attivare un ordinario procedimento di cognizione, è inesistente, ed impugnabile per nullità senza limiti di tempo. Conseguentemente il provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 26 o 36 legge fall. è di natura ordinatoria e revocabile in qualsiasi momento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3746
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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