Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso il provvedimento del Tribunale - anche se emesso con la formula di "non luogo a provvedere" - adito per reclamare un provvedimento del giudice delegato reso ai sensi dell'art. 25 legge fallimentare (nella specie di autorizzazione al curatore, in conseguenza dello scioglimento automatico, ai sensi dell'art. 78 legge fallimentare, di un contratto di gestione immobiliare, a prendere possesso dei beni detenuti dal terzo e a riscuoterne i relativi canoni), ancorché il medesimo Tribunale esamini altresì, per saltum, altro reclamo proposto al giudice delegato e da questi non deciso avverso un atto del curatore (nella specie la richiesta di restituzione di detti beni), perché espressione di poteri l'uno, di amministrazione, e l'altro di direzione e vigilanza all'interno di una procedura amministrativa, ma inidonei a decidere su diritti soggettivi di terzi, tant'è vero che l'eventuale provvedimento di acquisizione dei beni nei confronti del terzo dissenziente, senza attivare un ordinario procedimento di cognizione, è inesistente, ed impugnabile per nullità senza limiti di tempo. Conseguentemente il provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 26 o 36 legge fall. è di natura ordinatoria e revocabile in qualsiasi momento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SVILUPPO IMMOBILIARE ROMA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso l'avvocato COGLITORE EMANUELE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
contro
CH SC, PARCHI S.a.r.l.
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato 1108/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 10.3.1999 il curatore del Fallimento della Corvara s.p.a. autorizzato dal giudice delegato con decreto del 9.3.1993, comunicava alla s.r.l. Sviluppo Immobiliare Roma (S.I.R.) lo scioglimento automatico, ai sensi dell'art. 78 L.F., del contratto di gestione immobiliare intervenuto in data 12.11.1993 tra la Corvara e la S.I.R. a seguito della dichiarazione di fallimento della Corvara medesima nonché la volontà di prendere possesso degli immobili e di riscuotere tutti i canoni di locazione.
La S.I.R. proponeva reclamo avanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 36 L.F. avverso la comunicazione del curatore nonché avanti al Tribunale ai sensi dell'art. 26 L.F. avverso il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato. Anche la s.r.l. Parchi, che aveva partecipato, quale comproprietaria degli immobili unitamente alla Corvara s.r.l., al contratto di gestione con la S.I.R., proponeva reclamo ai sensi dell'art. 36 L.F. avverso il suddetto provvedimento del curatore. Il Tribunale di Roma, ritenendo di poter trattare "per saltum" anche il reclamo avverso l'atto del curatore e quindi unitariamente tutti e tre i reclami in quanto concernenti la stessa questione, dichiarava "non luogo a provvedere" in considerazione della complessità della controversia, la cui soluzione richiede la necessità di verificare se il rapporto intercorso fra la fallita e le società reclamanti sia qualificabile come mandato, conformemente a quanto sostengono gli organi della procedura, ovvero come locazione di immobili, in conformità alla tesi delle controparti. Osservava pertanto che, in considerazione degli stretti limiti offerti dal procedimento del reclamo, inidoneo a fornire una risposta soddisfacente, la controversia avrebbe potuto essere decisa più adeguatamente con sentenza all'esito di un ordinario procedimento. Avverso tale provvedimento la s.r.l. Sviluppo Immobiliare Roma propone ai sensi dell'art. 111 Cost. ricorso per cassazione notificato al curatore ed alla s.r.l. Parchi, deducendo due motivi di censura.
Le controparti non hanno svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. Sviluppo Immobiliare Roma denuncia violazione degli artt. 6 e 112 C.P.C. in relazione agli artt. 26 e 36 L.F. nonché violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 24 Cost. e 36 L.F. ed usurpazione di poteri;
il tutto con riferimento all'art. 360 nn. 2 e 3 C.P.C.. Lamenta che il Tribunale abbia derogato illegittimamente alla competenza del giudice naturale, ritenendo di poter trattare "per saltum" anche i reclami di competenza del giudice delegato, impedendo così non solo al giudice delegato di pronunciarsi ai sensi dell'art. 36 L.F. sui reclami avverso gli atti del curatore ma anche alla parte di reclamare avverso l'eventuale provvedimento negativo del giudice delegato. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Lamenta che il Tribunale, dichiarando "non luogo a provvedere", abbia adottato una formula sconosciuta al procedimento civile e si sia arbitrariamente sottratto alla decisione, giustificando tale omissione con la complessità della questione.
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato emesso ai sensi dell'art. 25 L.F. per consentire al curatore di recuperare, su semplice richiesta, beni detenuti da terzi che ne contestino la restituzione rivendicando un loro diritto, sia pure di natura personale, incompatibile con la pretesa del Fallimento, nonché, a maggior ragione, la richiesta stessa del curatore, non sono idonei a decidere su diritti soggettivi di terzi, essendo espressioni di un potere di direzione e di sorveglianza, da una parte, e di amministrazione, dall'altra, all'interno di una procedura meramente amministrativa.
Conseguentemente analoga natura ordinatoria deve essere riconosciuta ai provvedimenti emessi dal Tribunale in tale ambito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 o dell'art. 36 L.F. i quali pertanto non possono essere considerati ne' decisori ne', oltre tutto, definitivi, potendo il provvedimento reclamato essere revocato in qualsiasi momento.
Ciò è tanto vero se si consideri che l'eventuale provvedimento di acquisizione dei beni disposto nei confronti del terzo dissenziente senza attivare le vie ordinarie (art. 25 n. 2 L.F.) è ritenuto inesistente in quanto non sorretto da alcun potere e legittima l'azione di nullità esercitabile in ogni tempo (fra le tante Cass. 8004/96; Sez. Un. 2258, 2259 e 2270/84). Vengono così a mancare le condizioni per la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. dell'impugnato provvedimento. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001