Art. 13. (Anticipata entrata in vigore di leggi regionali)
Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione , e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.
Il consenso del Governo della Repubblica alla anticipata entrata in vigore di leggi regionali, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione , e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.