Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15547
CASS
Sentenza 17 ottobre 2003

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Massime2

In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, come autenticamente interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, all'effettivo versamento del prezzo al retrattato, o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma dell'art. 1209 e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto; pertanto eventuali offerte del prezzo prima di tale data, non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento.

La proposizione di domande nuove in appello è inammissibile, anche se la stessa questione sia stata sollevata in primo grado con eccezione riconvenzionale, perché questa, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del petitum. Pertanto, se il giudice di secondo grado ha tuttavia esaminato nel merito e rigettato la domanda nuova, la Corte di Cassazione, ha il potere-dovere di rilevarne d'ufficio l'inammissibilità in appello, e di correggere correlativamente la motivazione del giudice di secondo grado sul punto (sempre che la relativa questione non sia stata dibattuta e non abbia formato oggetto di una specifica pronuncia del giudice di secondo grado).

Commentario1

  • 1Il divieto dei nova
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2018

    Il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., secondo il quale: “nel giudizio d'appello non possono proporsi domane nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”. Il disposto normativo riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le eventuali contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; così le nuove contestazioni in secondo grado, nel modificare i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, il che deve considerarsi estraneo al vigente ordinamento processuale. Come si esprime la Corte di Cassazione Come già ampiamente affermato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15547
Data del deposito : 17 ottobre 2003

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