Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 2
In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, come autenticamente interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, all'effettivo versamento del prezzo al retrattato, o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma dell'art. 1209 e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto; pertanto eventuali offerte del prezzo prima di tale data, non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento.
La proposizione di domande nuove in appello è inammissibile, anche se la stessa questione sia stata sollevata in primo grado con eccezione riconvenzionale, perché questa, pur ampliando il tema della controversia, tendendo a paralizzare il diritto della controparte, rimane nell'ambito della difesa e del petitum. Pertanto, se il giudice di secondo grado ha tuttavia esaminato nel merito e rigettato la domanda nuova, la Corte di Cassazione, ha il potere-dovere di rilevarne d'ufficio l'inammissibilità in appello, e di correggere correlativamente la motivazione del giudice di secondo grado sul punto (sempre che la relativa questione non sia stata dibattuta e non abbia formato oggetto di una specifica pronuncia del giudice di secondo grado).
Commentario • 1
- 1. Il divieto dei novaRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2018
Il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., secondo il quale: “nel giudizio d'appello non possono proporsi domane nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”. Il disposto normativo riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le eventuali contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; così le nuove contestazioni in secondo grado, nel modificare i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, il che deve considerarsi estraneo al vigente ordinamento processuale. Come si esprime la Corte di Cassazione Come già ampiamente affermato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15547 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO RI - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CHIARINI Margherita M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20934/99 R.G. proposto da:
RA NE, RA NC, elettivamente domiciliati in Roma, via G.B. da Palestrina n. 63, presso l'avv. Bruzio Pirrongelli, che li difende unitamente all'avv. Francesco Depretis, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER GI, AT RI IA, AT BE, AT AC, AT BR;
- intimato -
e contro
AT BR;
- intimata -
nonché sul ricorso 23769/99 R.G. proposto da:
ER GI, AT RI IA, AT BE, AT AC, AT BR, elettivamente domiciliati in Roma, via Modena n. 50, presso l'avv. Luigi Citarella, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
RA NE, RA NC;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 219/99 dell'8 aprile 1999, deliberata il 26 maggio 1999 e pubblicata il 24 agosto 1999 (R.G. 151194; 194/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
udito l'avv. F. Depretis, per i ricorrenti principali e l'avv. Silvio Avellana per delega dell'avv. Citarella per i ricorrenti incidentali;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23 settembre 1988 la corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza 6 marzo 1981 del tribunale di Perugia che, a sua volta, aveva accertato il diritto di NA MO a riscattare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, nei confronti di ER NE e NC, il fondo rustico in località Palazzo Bello di Castiglione del Lago, alle condizioni di cui all'atto pubblico di compravendita intercorso tra il venditore ER SE e gli acquirenti ER.
Premesso quanto sopra e esposto che i ER, in sede di esecuzione forzata per il rilascio avevano contestato il diritto di esso NA a procedere coattivamente, proponendo opposizione, con atto 19 dicembre 1992 NA MO conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Perugia ER NC e NE, chiedendone la condanna al rilascio del fondo in questione nonché al risarcimento dei danni patiti da esso attore a causa dell'indebita occupazione del fondo stesso da parte dei ER.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese, chiedendone il rigetto e spiegando - in via riconvenzionale subordinata, nell'eventualità fosse accolta la domanda avversa - domanda diretta a conseguire l'indennizzo del caso per i miglioramenti apportati al fondo, eccependo, altresì, la prescrizione di ogni diritto al risarcimento dei danni per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda. Svoltasi una prima fase istruttoria l'adito tribunale pronunziava una prima sentenza, non definitiva, in data 12 novembre 1993 con la quale condannava i ER al rilascio del fondo, previa corresponsione, da parte del NA, della indennità per miglioramenti da determinarsi nel corso dell'ulteriore istruttoria. Successivamente, svoltasi una ulteriore fase istruttoria, nel corso della quale il procuratore dell'attore dichiarava il decesso dell'attore e, contestualmente, si costituiva per cinque dei sei eredi del defunto (LI GI, NA RI IA, NA BE, NA AC e NA BR), il tribunale di Perugia pronunziava - in data 26 marzo - 7 giugno 1996 - sentenza definitiva con la quale condannava i convenuti ER in solido al pagamento in favore degli attori costituiti di varie somme, maggiorate della rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici Istat nonché degli interessi di legge sulla somma rivalutata, dichiarando, peraltro, compensato il maggior credito degli attori con il minore credito dei convenuti.
Gravata dai ER sia la sentenza non definitiva, con atto 18 aprile 1994, sia quella definitiva, con atto 2 agosto 1996, la corte di appello di Perugia disponeva la riunione delle due impugnazioni e con sentenza 8 aprile 1999, deliberata il 26 maggio 1999 e pubblicata il 24 agosto 1999 da un lato (quanto all'appello proposto avverso la sentenza definitiva) dichiarava la nullità della sentenza 26 marzo 1996, rimettendo atti e parti innanzi al tribunale di Perugia, perché provvedesse a una nuova pronunzia sui punti ivi decisi, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di NA BR, litisconsorte necessaria processuale, dall'altra (in margine alla sentenza non definitiva) rigettava l'appello dei ER, evidenziando che l'assunto di questi ultimi - essere le sentenze 6 marzo 1981 del tribunale di Perugia e 28 aprile 1983 della corte di appello di Perugia prive di giuridica efficacia, per essere venuto meno la condizione del passaggio di proprietà del bene oggetto di controversia in favore del NA, per mancato pagamento del prezzo - era contraddetto dal giudicato formatosi nelle dette sentenze che avevano dato atto espressamente, la prima, dalla validità dell'offerta di pagamento del prezzo da parte del retraente, la seconda, della rinunzia alla eccezione "de qua" da parte dei ER.
Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, ER NE e ER NC. Resistono, con controricorso e ricorso incidentale condizionato LI GI, NA RI IA, NA BE, NA AC, NA BR.
Con ordinanza 24 settembre 2002 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di NA BR che, peraltro, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Le parti costituite hanno presentato entrambe memoria ex art. 378 c.p.c. I ricorrenti principali hanno depositato, altresì, note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2) Rileva, "in limine", la difesa dei ricorrenti principali, la inammissibilità del controricorso avversario e, di conseguenza, del ricorso incidentale in esso sviluppato per violazione dell'art. 366 c.p.c. nn. 3 e 4 essendo privo della sommaria esposizione dei fatti di causa e dei motivi per i quali controparte contrasta il ricorso principale.
3) L'eccezione (inammissibilità del controricorso) è infondata. Ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti a atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass., 17 aprile 2000, n. 4937). Il disposto dell'art. 366 c.p.c. n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in particolare, può ritenersi osservato quando nel ricorso stesso sia stata trascritta - come si è verificato nella specie - la parte espositiva della sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle altre parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass., 6 novembre 1999, n. 12384). Pacifico quanto sopra si osserva che nel caso concreto il complesso dell'atto (che si articola in più passaggi, tutti logicamente collegati tra di loro, "premesse", "oggetto del giudizio", "la decisione della Corte di appello di Perugia impugnata dai ER", "il primo motivo di ricorso", "il secondo motivo di ricorso"; "il ricorso incidentale") è tale da consentire una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte sia ai motivi del ricorso principale, sia, per la parte dedicata al ricorso incidentale, alla pronuncia del giudice "a quo" (cfr. Cass., 4 giugno 1999, n. 5492). 4) Precisato quanto sopra osserva il Collegio che deve esaminare con precedenza, rispetto al ricorso principale, il problema - sollevato con il ricorso incidentale condizionato dai controricorrenti, ma che deve essere oggetto di verifica d'ufficio da parte di questa Corte regolatrice - del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva 12 novembre 1993.
Si osserva infatti, che come l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità dalla parte interessata, ed è comunque rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, dato che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass., 27 settembre 2000, n. 12794), analogamente la Corte di Cassazione deve rilevare, anche "ex officio", la eventuale inammissibile proposizione, da parte dell'appellante di una domanda nuova, non oggetto del giudizio di primo grado, in ispregio del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (cfr. Cass., 23 giugno 1998, n. 6207; Cass., 22 aprile 1998, n. 4075). Deve ribadirsi, infatti, al riguardo (del resto in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice) che l'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione, rilevata la inammissibilità dell'appello sul quale ha pronunciato la sentenza impugnata in violazione dell'indicato divieto, deve correggere la motivazione, in caso di rigetto nel merito della domanda stessa (Cass., 21 gennaio 1989, n. 355, nonché Cass., 2 agosto 2000, n. 10129). 5) Il proposto ricorso incidentale è fondato, e meritevole di accoglimento.
Come risulta dagli atti di causa, direttamente esaminabili in questa sede di legittimità, denunciandosi un "error in procedendo", in primo grado i convenuti ER NC e ER NE nel resistere alle domande avversarie, pur opponendo che non vi era stato, nei termini di legge, il pagamento del prezzo dei beni riscattati, si erano limitati ad eccepire la circostanza quale mera eccezione, al fine di paralizzare la domanda avversaria, di cui avevano - pertanto - unicamente chiesto il rigetto.
Esclusivamente con l'atto di appello avverso la sentenza del tribunale di Perugia 12 novembre 1994 - 5 gennaio 1995 i ER, oltre a chiedere, in totale riforma della pronunzia dei primi giudici, il rigetto delle domande tutte avversarie, hanno chiesto fosse dichiarata "non verificata la condizione dell'avveramento della quale era subordinato il trasferimento del fondo, e conseguentemente, nulle e prive di ogni giuridica efficacia la sentenza resa "inter partes" dal tribunale di Perugia sotto le date del 6 marzo - 21 aprile 1981 e la sentenza di conferma resa dalla Corte di appello di Firenze sotto le date del 28 aprile - 24 maggio 1983".
È palese, pertanto - ancorché nulla abbia rilevato al riguardo la sentenza ora impugnata - che gli appellanti sono incorsi nella violazione del precetto di cui all'art. 345 c.p.c., avendo introdotto per la prima volta in grado di appello un "petitum" ("dichiarare non verificata la condizione dall'avveramento della quale era subordinato il trasferimento del fondo, e conseguentemente, nulle e prive di ogni giuridica efficacia le sentenze...") mai prospettato in primo grado. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione, e di ritenere la ritualità della domanda è, infine, la circostanza che - comunque - già in primo grado i ER nel resistere alle avverse domande avessero opposto che controparte non aveva provveduto al rituale pagamento del prezzo ne' ne aveva fatto regolare formale offerta per cui non si era verificato il trasferimento dei beni pretesamente riscattati in capo a controparte.
Stante, infatti, la ben nota contrapposizione tra domanda e eccezione riconvenzionale (con quest'ultima, in particolare, vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, in tutto o in parte, Cass. 20 febbraio 2001, n. 2461), ne segue che - nel regime di cui all'art. 345 c.p.c. nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353 (applicabile nella specie "ratione temporis", trattandosi di controversia promossa anteriormente al 30 aprile 1995 come deve ritenersi consentita, in appello, la proposizione di nuove eccezioni riconvenzionali, ancorché mai prospettate in primo grado, ma non di nuove domande (Cass., 19 settembre 2001, n. 11806; Cass. Cass. 26 agosto 1997, n. 8007), così - reciprocamente - è precluso, in grado di appello la proposizione di nuove domande riconvenzionali, anche se in ordine agli stessi fatti in primo grado sia stata proposta una eccezione riconvenzionale.
6) Passando all'esame del ricorso principale, si osserva che lo stesso i ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto che la questione relativa all'offerta del prezzo dovuto dai retraenti sia stato oggetto di giudicato nella sentenza 6 marzo 1981 del tribunale di Perugia, fondata sul presupposto della validità dell'offerta stessa, nonché della successiva sentenza della Corte di appello di Firenze che prende atto della rinunzia all'eccezione di mancato pagamento avvenuta in prima grado. Deducono, nell'ordine i ricorrenti principali:
- da un lato, "violazione e falsa applicazione degli art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c. n. 5)" primo motivo;
- dall'altro, "violazione dell'art. 8, comma 5 e 6, della L. 26 maggio 1965, n. 590, come interpretato dall'articolo unico della L. 8 gennaio 1979, n. 2, in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3" secondo motivo.
7) Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
7.1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice da cui prescinde totalmente la sentenza in questa sede gravata, a norma dell'art. unico della L. 8 gennaio 1979 n. 2 il retraente di un fondo rustico a cui è giudizialmente riconosciuto il diritto di prelazione deve versare il prezzo al retrattato, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che glielo riconosce, e tale adempimento, ai sensi dell'art. 8, comma 8, L. 26 maggio 1965 n. 590, costituisce condizione sospensiva del trasferimento del riscattato diritto di proprietà del fondo (tra le tantissime in tale senso, cfr., Cass. 23 maggio 2001, n. 7030, ove, altresì, il rilievo sempre in termini opposti rispetto alla "ratio decidendi" fatta propria dalla sentenza gravata, che il retraente, sia secondo un'interpretazione razionale di tali norme, sia ai sensi dell'art. 1361 c.c., non ha alcun diritto, fino all'avveramento della condizione, di coltivare il fondo su cui ha esercitato il riscatto, nè di percepirne i frutti, spettando invece al retrattato l'amministrazione dello stesso).
Il versamento del prezzo del fondo riscattato nel termine perentorio stabilito dall'art. 8, L. 26 maggio 1965, n. 590, autenticamente interpretato dalla legge n. 2 del 1979 - in particolare - costituisce "condicio iuris" del trasferimento della proprietà al retraente e deve esser effettuato, con le modalità previste dagli art. 1209 c.c. ss. in caso di rifiuto, a favore di ciascun retrattato, se questi sono più di uno, in misura corrispondente alla rispettiva quota, perché la predetta obbligazione non è indivisibile, ne' oggettivamente (art. 1316 c.c.), ne' soggettivamente - a meno che risulti diversamente dall'atto di acquisto del fondo retrattato - e la solidarietà tra creditori, a differenza di quella passiva, non si presume (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13416, secondo la quale, scaduto il predetto termine perentorio, il retraente che abbia offerto l'intera somma costituente il prezzo del fondo riscattato ad uno soltanto dei retrattati, decade dal diritto di riscatto vittoriosamente esercitato).
In altri termini, in tema di prelazione agraria la dichiarazione del titolare di esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della proprietà del fondo, se non si avveri - entro il termine previsto dall'art. 8 comma 2 L. 26 maggio 1965 n. 590 - la condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e, nell'ipotesi di rifiuto, anche pretestuoso, di accettazione da parte del creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 c.c.), senza che all'adempimento o al deposito si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma non liberano costui dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi, la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinanzi a un notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per altro non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo (Cass. 27 gennaio 1999, n. 723; Cass. 6 settembre 1999, n. 9401).
7.2. Certo quanto sopra si osserva, "in primis", che la sentenza 6 marzo 1981 non ha disposto il trasferimento della proprietà del fondo dai retrattati ai retraenti nella quale ipotesi l'assunto fatto proprio dagli attuali ricorrenti incidentali poteva avere un qualche spessore ma ha esclusivamente e correttamente accertato, in capo al NA "il diritto di riscattare il fondo".
È di palmare evidenza, pertanto, che detta pronunzia non può contenere, contrariamente a quanto del tutto apoditticamente affermato dalla sentenza in questa sede impugnata e invocato negli scritti difensivi dei ricorrenti incidentali, alcun accertamento, coperto da giudicato, quanto al verificarsi della "condicio iuris" cui la legge subordina il trasferimento della proprietà del fondo dal retrattato al retraente, e, in particolare, l'avvenuto pagamento del prezzo.
Se, infatti, per espressa previsione di legge, detto adempimento pagamento del prezzo o offerta reale dello stesso deve avvenire - in caso contestazione sulla sussistenza del diritto di riscatto - entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al riscatto e se, come assolutamente pacifico, nella specie la sentenza che ha accertato il diritto di riscatto è passata in giudicato, come assumono gli attuali ricorrenti incidentali, è passata in giudicato il 4 febbraio 1992 cfr. memoria ex art. 378 c.p.c. è palese, da un lato, che sono irrilevanti eventuali offerte del prezzo fatte dal retraente prima del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto di riscatto, ove come nella specie non accettate dalla parte retrattata, dall'altro, che la sentenza del 6 marzo 1981 non poteva "accertare" con efficacia di cosa giudicata comportamenti che non potevano che essere posti in essere dopo il suo passaggio in giudicato, per essere produttivi di effetti.
7.3. Quanto, ancora, all'assunto secondo cui in questa sede sarebbe precluso ai ER eccepire il mancato, tempestivo, pagamento del prezzo (o la sua rituale offerta) nel rispetto dell'art. unico della L. 8 gennaio 1979, n.
2 - unica norma cui occorre fare riferimento ancorché la causa di riscatto sia iniziata anteriormente, atteso che trattasi di norma di interpretazione autentica e, quindi, applicabile retroattivamente - per avere i ER rinunziato, nel giudizio di riscatto all'eccezione di mancato pagamento del prezzo, la deduzione è manifestamente infondata.
Almeno sotto due concorrenti profili.
7.3.1. In primo luogo è palese che la rinunzia all'eccezione deve essere, chiaramente, interpretata nell'ambito del contesto in cui fu effettuata e, in particolare in occasione dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 1979. Poiché per effetto di tale ultima disposizione veniva ad essere superata la diversa interpretazione che la prevalente giurisprudenza, di merito come di legittimità, dava, in precedenza, dell'art. 8, L. 26 maggio 1965, n. 590, quanto alle modalità di pagamento del prezzo in caso di controversia sull'esistenza o meno del diritto di riscatto, è palese che la rinunzia, atteneva alla pregressa eccezione e non, certamente, a quelle possibili in futuro, in forza della norma sopravvenuta.
7.3.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che per principio generale si può rinunziare a un diritto, o a una eccezione, solo allorché il primo è già sorto (ed è nel patrimonio del rinunziante) e la seconda sia già, in concreto, proponibile.
Certo quanto sopra, non controverso - come già osservato - che era onere del retraente, per effetto della normativa sopravvenuta, che disciplinava la fattispecie, versare il prezzo di acquisto, o farne formale offerta reale, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe accertato il diritto di riscatto - "id est" successivamente al 4 febbraio 1992 - è di palmare evidenza che i ER non potevano rinunziare ad una eccezione che avrebbero potuto far valere solo successivamente al 4 maggio 1992 in poi... in un atto del 6 dicembre 1979 secondo comparsa conclusionale del giudizio di retratto innanzi al tribunale di Perugia. 8) Sia il ricorso principale che quello incidentale, risultati entrambi fondati, in conclusione, meritano integrale accoglimento e la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione di ricorsi accolti con rinvio della causa, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e, per quanto di ragione, quello incidentale;
cassa, in relazione ai ricorsi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2003