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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. IN RT, nato a [...] il [...] 2. RM NA, nata in [...] il [...] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Francesca Santorelli, di fiducia avverso la sentenza n. 1832/19 in data 15/11/2021 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva in data 14/12/2022 con la quale si sono ribadite le conclusioni contenute nei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 3890 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/12/2022 1. Con sentenza in data 15/11/2021, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pesaro in data 15/01/2019 che aveva condannato IN RT e RM NA alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa ciascuno in relazione al reato di truffa in concorso. Secondo l'editto accusatorio, gli imputati, in concorso tra loro, con artifizi e raggiri consistiti dapprima nella pubblicazione di una inserzione sul sito internet www.subito.it , di un annuncio di vendita di una Terna (escavatrice), modello ECB4CX, e successivamente nell'aver preso contatti ed aver fatto visionare la suddetta escavatrice ad SO AR, interessato all'acquisto, domandando e ricevendo da quest'ultimo un bonifico bancario per un importo di euro 10.000 come corrispettivo di vendita, rifiutandosi successivamente di procedere al trasferimento del bene oggetto di compravendita, risultato di proprietà di LI NT, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto, conseguente all'indebita percezione del corrispettivo, con danno per l'acquirente SO AR. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IN RT e di RM NA, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'acquisizione della condizione di procedibilità. Si discute della "visura" della Moviter DO export-import NI prodotta direttamente dalla persona offesa in udienza, che la Corte territoriale, senza alcuna base normativa, ha ritenuto di acquisire d'iniziativa in quanto ritenuta necessaria ai fini della decisione sulla questione relativa alla validità della querela. Secondo motivo: mancanza della motivazione in relazione alla condizione di procedibilità. I terni dell'originalità del documento e dell'autenticità della traduzione in italiano di un documento macedone, contestati dalla difesa, non sono stati trattati dai giudici di merito. Terzo motivo: illogicità della motivazione in relazione alla condizione di procedibilità. La motivazione della Corte territoriale è assolutamente illogica in relazione alle doglianze del ricorrente circa il contenuto del documento (visura Moviter DO export-import NI) rispetto al quale si lamentava un'assoluta impossibilità di definire il soggetto legittimato alla proposizione della querela: infatti, dalla traduzione della visura, risultava che SO IJ (persona offesa) era proprietario della società e un altro soggetto, VK SOa, era gestore della stessa "senza limitazione". Dette indicazioni non consentivano di conoscere chi fosse il soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della società. 2 Quarto motivo: mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di una prova decisiva. Rispetto al documento n. 1 prodotto dalla difesa all'udienza del 15/01/2019, ovvero lo scambio di mail tra la Cantiere Truck e gli utenti interessati all'acquisto della Terna ove si evince che il prezzo di vendita era 25.000,00/27.000,00 euro, entrambi i giudici di merito, pur in presenza di specifica doglianza, omettono qualsiasi confronto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondati sono i primi tre (collegati) motivi di ricorso. Risulta dagli atti come, all'udienza davanti al Tribunale monocratico di Pesaro del 23/10/2018, la persona offesa SO AR, non costituita parte civile, produceva una visura camerale della società Moviter DO export, con traduzione giurata in lingua italiana. Nel medesimo contesto, la difesa degli imputati si opponeva alla produzione ribadendo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della persona offesa a proporre la querela. Sull'eccezione difensiva, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza: "Rilevato che sulla produzione della visura camerale della società Moviter DO export, la stessa si rende necessaria proprio al fine di decidere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dalla difesa ...; rilevato che alla querela presentata da SO in data 16/06/2017 è allegata documentazione che riconduce l'acquisto delle escavatrici in contestazione proprio la società Moviter DO export con sede in Macedonia ... nonché una dichiarazione di debito del IN nei confronti della stessa società ...; rilevato che il possesso di tali documenti da parte di SO all'atto della presentazione della querela rendono del tutto verosimile in questa fase, che lo stesso fosse il legale rappresentante della società pur in difetto di un'espressa previsione e che tale circostanza è oggi comprovata dalla visura camerale depositata e comunque potrà essere accertata attraverso l'istruttoria dibattimentale,
p.q.m.
, rigetta l'eccezione formulata dalla difesa, acquisisce la visura camerale e dispone procedersi oltre ... ". Nella sentenza impugnata si dà atto che l'acquisizione del documento non è stata conseguenza della produzione diretta da parte della persona offesa, bensì è stata determinata da una decisione d'iniziativa del giudicante "motivata dalla necessità di decidere sulla questione relativa alla validità della querela, sulla base del fatto che si assumeva che il rapporto commerciale fosse intervenuto non già con il querelante persona fisica, ma con la società". L'acquisizione consentiva di superare i dubbi prospettati dal giudicante. 3 Fermo quanto precede, osserva il Collegio come i documenti necessari alla verifica della procedibilità dell'azione possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l'imputato chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini (Sez. 3, n. 16470 del 28/02/2020, P., Rv. 279006; v. anche, Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849). E, se la natura di condizione di procedibilità della querela comporta che il relativo atto non richiede necessariamente una descrizione dettagliata degli episodi oggetto di contestazione, potendo in ogni caso gli stessi essere in seguito chiariti e circostanziati dalla vittima, pur a distanza di tempo (Sez. 3, n. 53985 del 18/07/2018, C., Rv. 274426), parimenti in ogni momento potrà essere chiarita, d'ufficio o su richiesta di parte, attraverso dichiarazioni esplicative o acquisizioni documentali, ogni circostanza in fatto che avesse indotto a far dubitare dell'esistenza del potere rappresentativo del querelante ovvero della qualità di persona offesa in capo a quest'ultimo ovvero della tempestività o meno della presentazione della querela. 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La difesa, pur evocando vizi motivazionali, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Macioci con valutazione conforme del giudice di appello. Invero, nel giudizio di legittimità, sono considerate inammissibili tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati 4 probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico degli imputati del tutto univoco e convergente. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva in data 14/12/2022 con la quale si sono ribadite le conclusioni contenute nei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 3890 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/12/2022 1. Con sentenza in data 15/11/2021, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Pesaro in data 15/01/2019 che aveva condannato IN RT e RM NA alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa ciascuno in relazione al reato di truffa in concorso. Secondo l'editto accusatorio, gli imputati, in concorso tra loro, con artifizi e raggiri consistiti dapprima nella pubblicazione di una inserzione sul sito internet www.subito.it , di un annuncio di vendita di una Terna (escavatrice), modello ECB4CX, e successivamente nell'aver preso contatti ed aver fatto visionare la suddetta escavatrice ad SO AR, interessato all'acquisto, domandando e ricevendo da quest'ultimo un bonifico bancario per un importo di euro 10.000 come corrispettivo di vendita, rifiutandosi successivamente di procedere al trasferimento del bene oggetto di compravendita, risultato di proprietà di LI NT, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto, conseguente all'indebita percezione del corrispettivo, con danno per l'acquirente SO AR. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di IN RT e di RM NA, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'acquisizione della condizione di procedibilità. Si discute della "visura" della Moviter DO export-import NI prodotta direttamente dalla persona offesa in udienza, che la Corte territoriale, senza alcuna base normativa, ha ritenuto di acquisire d'iniziativa in quanto ritenuta necessaria ai fini della decisione sulla questione relativa alla validità della querela. Secondo motivo: mancanza della motivazione in relazione alla condizione di procedibilità. I terni dell'originalità del documento e dell'autenticità della traduzione in italiano di un documento macedone, contestati dalla difesa, non sono stati trattati dai giudici di merito. Terzo motivo: illogicità della motivazione in relazione alla condizione di procedibilità. La motivazione della Corte territoriale è assolutamente illogica in relazione alle doglianze del ricorrente circa il contenuto del documento (visura Moviter DO export-import NI) rispetto al quale si lamentava un'assoluta impossibilità di definire il soggetto legittimato alla proposizione della querela: infatti, dalla traduzione della visura, risultava che SO IJ (persona offesa) era proprietario della società e un altro soggetto, VK SOa, era gestore della stessa "senza limitazione". Dette indicazioni non consentivano di conoscere chi fosse il soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della società. 2 Quarto motivo: mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione di una prova decisiva. Rispetto al documento n. 1 prodotto dalla difesa all'udienza del 15/01/2019, ovvero lo scambio di mail tra la Cantiere Truck e gli utenti interessati all'acquisto della Terna ove si evince che il prezzo di vendita era 25.000,00/27.000,00 euro, entrambi i giudici di merito, pur in presenza di specifica doglianza, omettono qualsiasi confronto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Manifestamente infondati sono i primi tre (collegati) motivi di ricorso. Risulta dagli atti come, all'udienza davanti al Tribunale monocratico di Pesaro del 23/10/2018, la persona offesa SO AR, non costituita parte civile, produceva una visura camerale della società Moviter DO export, con traduzione giurata in lingua italiana. Nel medesimo contesto, la difesa degli imputati si opponeva alla produzione ribadendo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della persona offesa a proporre la querela. Sull'eccezione difensiva, il Tribunale pronunciava la seguente ordinanza: "Rilevato che sulla produzione della visura camerale della società Moviter DO export, la stessa si rende necessaria proprio al fine di decidere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dalla difesa ...; rilevato che alla querela presentata da SO in data 16/06/2017 è allegata documentazione che riconduce l'acquisto delle escavatrici in contestazione proprio la società Moviter DO export con sede in Macedonia ... nonché una dichiarazione di debito del IN nei confronti della stessa società ...; rilevato che il possesso di tali documenti da parte di SO all'atto della presentazione della querela rendono del tutto verosimile in questa fase, che lo stesso fosse il legale rappresentante della società pur in difetto di un'espressa previsione e che tale circostanza è oggi comprovata dalla visura camerale depositata e comunque potrà essere accertata attraverso l'istruttoria dibattimentale,
p.q.m.
, rigetta l'eccezione formulata dalla difesa, acquisisce la visura camerale e dispone procedersi oltre ... ". Nella sentenza impugnata si dà atto che l'acquisizione del documento non è stata conseguenza della produzione diretta da parte della persona offesa, bensì è stata determinata da una decisione d'iniziativa del giudicante "motivata dalla necessità di decidere sulla questione relativa alla validità della querela, sulla base del fatto che si assumeva che il rapporto commerciale fosse intervenuto non già con il querelante persona fisica, ma con la società". L'acquisizione consentiva di superare i dubbi prospettati dal giudicante. 3 Fermo quanto precede, osserva il Collegio come i documenti necessari alla verifica della procedibilità dell'azione possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l'imputato chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini (Sez. 3, n. 16470 del 28/02/2020, P., Rv. 279006; v. anche, Sez. 5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849). E, se la natura di condizione di procedibilità della querela comporta che il relativo atto non richiede necessariamente una descrizione dettagliata degli episodi oggetto di contestazione, potendo in ogni caso gli stessi essere in seguito chiariti e circostanziati dalla vittima, pur a distanza di tempo (Sez. 3, n. 53985 del 18/07/2018, C., Rv. 274426), parimenti in ogni momento potrà essere chiarita, d'ufficio o su richiesta di parte, attraverso dichiarazioni esplicative o acquisizioni documentali, ogni circostanza in fatto che avesse indotto a far dubitare dell'esistenza del potere rappresentativo del querelante ovvero della qualità di persona offesa in capo a quest'ultimo ovvero della tempestività o meno della presentazione della querela. 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. La difesa, pur evocando vizi motivazionali, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colonnberotto, Rv. 271702). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Macioci con valutazione conforme del giudice di appello. Invero, nel giudizio di legittimità, sono considerate inammissibili tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati 4 probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico degli imputati del tutto univoco e convergente. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2022.