Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/1999, n. 9456
CASS
Sentenza 7 settembre 1999

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Dall'evoluzione legislativa in materia di prestazioni previdenziali corrisposte per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'industria - le cui tappe fondamentali sono rappresentate dalla legge n. 51 del 1904, dal R.D. n. 928 del 1929, dal R.D. n. 1765 del 1935 e dal d.P.R. n. 1124 del 1965 - si desume che l'assegno continuativo mensile previsto dall'art. 124 del t.u. n. 1124 del 1965 spetta - con funzioni perequative - soltanto agli assicurati che, infortunatisi anteriormente all'entrata in vigore del R.D. n. 1765 del 1935, siano stati indennizzati in capitale o con vitalizio con il sistema indennitario di tipo invariabile all'epoca vigente. Infatti, il sistema di indennizzo unificato della rendita per invalidità permanente di tipo variabile (in quanto sottoposta a revisione e a uno specifico sistema perequativo di rivalutazione) istituito dal R.D. n. 1765 del 1935 è ontologicamente diverso rispetto al precedente, sicché le prestazioni rispettivamente previste dai due sistemi considerati non sono cumulabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/1999, n. 9456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9456
    Data del deposito : 7 settembre 1999

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