Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 1
Dall'evoluzione legislativa in materia di prestazioni previdenziali corrisposte per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'industria - le cui tappe fondamentali sono rappresentate dalla legge n. 51 del 1904, dal R.D. n. 928 del 1929, dal R.D. n. 1765 del 1935 e dal d.P.R. n. 1124 del 1965 - si desume che l'assegno continuativo mensile previsto dall'art. 124 del t.u. n. 1124 del 1965 spetta - con funzioni perequative - soltanto agli assicurati che, infortunatisi anteriormente all'entrata in vigore del R.D. n. 1765 del 1935, siano stati indennizzati in capitale o con vitalizio con il sistema indennitario di tipo invariabile all'epoca vigente. Infatti, il sistema di indennizzo unificato della rendita per invalidità permanente di tipo variabile (in quanto sottoposta a revisione e a uno specifico sistema perequativo di rivalutazione) istituito dal R.D. n. 1765 del 1935 è ontologicamente diverso rispetto al precedente, sicché le prestazioni rispettivamente previste dai due sistemi considerati non sono cumulabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/1999, n. 9456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9456 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati ANTONIO VINCENZO NOTO e PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 514/96 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 21/05/96 R.G.N.184/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/99 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CATANIA per delega NOTO;
udito l'avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Ravenna ha confermato la decisione del Pretore della stessa città che aveva riconosciuto che al sign. IL NI, vittima di un infortunio sul lavoro ed indennizzato con rendita di inabilità, spettava l'assegno continuativo previsto dall'art. 124 t.u. 1124/1965.
Esso ha disatteso la tesi dell'INAIL secondo cui tale assegno spettava, con funzioni perequative, solo agli assicurati che infortunatisi anteriormente all'entrata in vigore del r.d. 17.8.1935 n. 1765 istitutivo della rendita per inabilità permanente erano stati indennizzati in capitale o con un vitalizio.
Tale tesi - secondo il Tribunale - contrastava con la modifica apportata al testo dell'art. 124 - secondo il quale l'assegno stesso spettava soltanto agli invalidi del lavoro indennizzati in capitale ai sensi della legge n.51/1904 o del r.d.928/29 - dalla legge 12.3.1968 n.235 che vi aveva introdotto l'inciso "o titolari di rendita vitalizia" che per la sua generica onnicomprensività non poteva esser riferito solo agli assicurati indennizzati anteriormente al 1935, come appunto pretendeva l'istituto previdenziale. L'argomento dell'INAIL, secondo cui l'art.124 non menziona il r.d.1765/1935 mentre menziona , invece, espressamente il r.d.928/1929 e la legge n.51/1904-relativi al sistema di indennizzo in capitale ed in rendita vitalizia rispettivamente per le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro non appariva rilevante atteso che l'indicazione di tali disposizioni di legge era già contenuta nel testo precedente dell'art.124 t.u. n.1124/65 ed il fatto che il legislatore del 1968 non abbia aggiunto specificazione alcuna al nuovo inciso prova, semmai, il suo intento di rendere la norma applicabile a tutte le rendite vitalizie.
Ha quindi disatteso l'eccezione di prescrizione perché non sollevata nella memoria difensiva del giudizio di primo grado. L'INAIL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi.
Il sign. SI resiste con controricorso;
il ricorrente ha presentato note d'udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione degli art.124 dpr 30 giugno 1965 n.1124,9 e 15 r.d.31 gennaio 1904 n.51,11 d.lgt.21 novembre 1918 n.1889 per l'esecuzione del d.lgt.23.8.1917 n.1450, 6 e 7 1.3 marzo 1949 n.52,21 e 14 r.d. 17.8.1935 n.1765, nonché dei principi generali che reggono l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
motivazione omessa, insufficiente contraddittoria.
Con tale complessa censura l'istituto ricorrente individua l'errore del Tribunale nel mancato rilievo della inerenza dell'assegno continuativo all'indennizzo effettuato anteriormente al r.d.17.8.1935 n.1765 (istitutivo, come si è detto, della rendita per inabilità
permanente) con liquidazione in capitale o, allorché era possibile con rendita vitalizia.
L'assegno in questione - come risulta dall'evoluzione legislativa relativa alle forme di indennizzo fu introdotto con la l.
3.3.1949 n.52 ed aveva funzione perequativa del predetto indennizzo (con capitale o rendita vitalizia) ed i successivi art. 124 del t.u.n. 1124 del 1965 ed art 1 della l.12.3.1968 n.235 hanno solo inciso sulla misura di tale assegno;
ferma la sua non percepibilità dai soggetti infortunatisi sotto il vigore del r.d. 17.8.1935 n. 1765, come il sign. SI, introduttivo di un nuovo sistema - unificato, di indennizzo costituito dalla rendita d'inabilità permanente per la quale è prevista, oltre alla revisione uno specifico sistema perequativo di rivalutazione cui, evidentemente, non può cumularsi quello proprio del sistema indennitario in vigore anteriormente al r.d. n. 1765 del 1935. Il motivo è fondato.
È necessario - per una corretta soluzione della questione - ripercorrere l'evoluzione legislativa relativa alle prestazioni previdenziali corrisposte dall'istituto assicuratore per gli infortuni e per le malattie professionali nel settore dell'industria.
1 - Originariamente esse consistono nella liquidazione in capitale e nella rendita vitalizia. La prima di tali forme di indennizzo è prevista dall'art.9 r.d.31 gennaio 1904 n.51 (testo unico per gli infortuni sul lavoro degli operai) che disciplina la misura dell'indennità (liquidata in capitale) a seconda del grado d'inabilità - permanente o temporanea residuato all'infortunio (ai punti 1/A e 2/A sono rispettivamente regolate la misura dell'indennità in caso di inabilità permanente assoluta ed indennità permanente parziale).
2 - L'art. 15 di tale r.d. istituisce una forma alternativa d'indennizzo costituita dalla rendita vitalizia.
Esso dispone infatti che "in ogni caso di inabilità permanente assoluta e in quei casi di inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell'indennità sia almeno della metà del salario stesso l'indennità liquidata a norma dell'art.9, numeri 1 e 2 sarà versata a cura dell'istituto assicuratore, alla Cassa Nazionale di Previdenza per la Invalidità e la Vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo.
Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all'art.13 ed eventualmente del giudizio di revisione la cassa nazionale di previdenza pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatele.
3 - Con il r.d. n. 1765 del 1935 con gli art 21 e 24 (attualmente artt.66 e 67 t.u. n. 1124 del 1965) viene introdotta la rendita per inabilità permanente sostitutiva dei predetti sistemi indennitari. L'art 21 prevede che le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1^ un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea 2^ una rendita per la inabilità permanente oltre alle altre prestazioni previste nella norma stessa dai numeri 3, 4, 5. 4 - La peculiarità della rendita vitalizia come della liquidazione in capitale, è la loro invariabilità nel tempo senza possibilità di rivalutazione.
A siffatto inconveniente pone rimedio per la prima volta la legge 3 marzo 1949 n. 52. L'art.6 di tale legge dispone che "ai grandi invalidi liquidati in capitale ...è concesso con decorrenza dal 1 gennaio 1949 un assegno continuativo mensile" di entità variabile a seconda della entità della inabilità permanente.
L'art.7 prevede invece, la corresponsione dell'assegno in questione per i titolari di rendita vitalizia anche esso graduato in relazione al grado di inabilità permanente.
L'art. 124 del t.u. n. 1124 del 1965 dispone che "con decorrenza dal 1 luglio 1965 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale già indennizzati ai sensi della l.31 gennaio 1904 n.51 e del r.d. 13 maggio 1929 n.928" siano concessi assegni continuativi di importo variabile a seconda del grado di inabilità ed a seconda del tipo di indennizzo (liquidazione in capitale o rendita vitalizia): per l'inabilità dal cinquanta al settantanove per cento per i titolari di rendita vitalizia, l'assegno e di lire ottomila mentre esso ammonta a lire seimila per i liquidati in capitale con inabilità dal sessanta al sessantanove per cento.
Il comma finale della norma dispone che gli assegni predetti sostituiscono ed assorbono sino a concorrenza dei loro importi, ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione.
4 - Il sistema di perequazione della liquidazione in capitale e della rendita vitalizia ha un ulteriore aggiornamento per effetto dell'art.1 della legge 12 marzo 1968 n.235 (concernente "miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia") che sostituisce il predetto art. 124.
Esso dispone che "con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale già indennizzati in capitale ai sensi della legge 31 gennaio 1904 n.51, del regio decreto 13 maggio 1929 n. 928 o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al cinquanta per cento sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili".
La norma enuncia quindi la misura dell'assegno in relazione al grado di inabilità che va dal cinquanta al cento per cento eliminando ogni differenza nell'entità dell'assegno fra liquidati in capitale e percettori di rendita vitalizia.
Anche tale assegno assorbe ogni altro importo mensile (perequativo). Deve a tal punto rilevarsi che oltre alla diversa misura dell'indennità la norma in esame rispetto all'art. 124 t.u. 1124/65 che sostituisce si differenzi per l'espresso riferimento ai liquidati in capitale e con rendita vitalizia laddove la norma abrogata faceva genericamente riferimento agli invalidi indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904 n. 51 che come si è detto incentra appunto il sistema indennitario nella liquidazione in capitale e nel suo surrogato, allorché è consentito, costituito dalla rendita vitalizia.
5 - Il sistema perequativo della rendita permanente per inabilità, introdotto come si è detto con l'art.21 del r.d.n.1765 del 1935-e che sostituisce le precedenti predette forme indennitarie oltre ad esser soggetto, come è noto, al sistema di revisione, non avendo quindi la invariabilità del precedente sistema indennitario è di tipo diverso rispetto a quello sopra descritto.
Anche esso è introdotto dalla predetta legge 3 marzo 1949 n.52 che come si è detto per prima aveva previsto l'assegno continuativo per i liquidati in capitale e per i titolari di rendita vitalizia (art 6 e 7). Per tale perequazione provvede l'art.5 che dispone che "con decorrenza dal 1 gennaio 1949 le rendite per morte e quelle per inabilità permanente" sono rivalutate sulla base di una retribuzione annua parametrata al tipo di rendita ed al grado di inabilità permanente.
Attualmente tale forma perequativa è disciplinata dall'art. 118 del t.u. n. 1124 del 1965 il quale al secondo comma prevede che "le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'art.116, sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al dieci per cento...".
6 - Dall'evoluzione legislativa sopra descritta si evidenziano basilari ed elementari considerazioni in ordine al sistema indennitario.
Alla liquidazione in capitale e la rendita vitalizia, disciplinati dagli art 9 e 15 del r.d. n.52 del 1904, costituiscono un sistema indennitario, di tipo invariabile, ontologicamente diverso rispetto a quello della rendita permanente, di tipo variabile - sottoposta a revisione e rivalutazione - introdotta con il r.d. n. 1765 del 1935- di cui fruisce il controricorrente;
b - ciascuno dei due sistemi dispone di un autonomo meccanismo perequativo che per la liquidazione in capitale e la rendita vitalizia - e solo per questi è costituito dall'assegno continuativo mensile (per la rendita opera il sistema prima descritto di riliquidazione).
Il Tribunale ha del tutto ignorato tali fondamentali diversificazioni sistematiche fondando la sua decisone su un dato letterale del tutto sconnesso dal sistema indennitario-perequativo come articolatosi nella sua evoluzione legislativa Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.16 6^ comma l.n.412 del 1991 dell'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale degli art 112, 113, 115 cpc, 1118 disp.att.cpc; omessa ed insufficiente motivazione.
Esso si duole che il Tribunale abbia disposto il cumulo di interesse e rivalutazione anche per le somme maturate sotto il vigore della predetta norma.
Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art.112 t.u 1124/65,3 l.n.235/68, omessa motivazione. Con tale censura si duole che il Tribunale abbia ignorato che l'eccezione di prescrizione era contenuta nella memoria autorizzata dal giudice di primo grado e perciò tempestiva e che l'art.3 della l.n.235 del 1968 dopo aver aumentato l'importo dell'assegno continuativo dispone che i destinatari son tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
A tanto non aveva provveduto il sign. SI.
All'esame di tali censure la Corte non deve procedere per effetto dell'accoglimento della prima di esse.
La sentenza va quindi cassata per effetto dell'accoglimento del primo motivo e potendosi, ai sensi dell'art.364 cpc, decidere il merito della controversia va rigettata la domanda proposta dal sign. SI nei confronti dell'INAIL avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno continuativo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta la domanda di IL NI sull'assegno continuativo;
nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1999