Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Maria
Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 261/2024 tra le parti:
Ricorrente:
, con Avv. NASO DOMENICO Controparte_1
Resistente:
MIM – , con Avv.ti ROZZA STEFANO Controparte_2
e CORTESE RAFFAELE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente della somma di € Controparte_2
1.500,00 per gli a.s. 2021/2024.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto per violazione del principio del ne bis in idem.
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato.
La ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di aver “prestato servizio con contratti a tempo determinato in favore del convenuto” negli a.s. dal 2021/22 al 2023/24 senza aver potuto “usufruire del beneficio CP_2 economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015”.
Ha precisato di essere “tutt'ora inserita nel sistema scolastico”, di svolgere “attività di insegnamento con contratti di lavoro con il convenuto anche per l'anno scolastico 2024/2025” e di essere “inserito CP_2 nelle graduatorie GPS e di Istituto per il conferimento di incarichi di insegnamento”.
Da ultimo ha dichiarato di aver “tentato un componimento bonario mediante le messe in mora a cui il non ha dato alcun riscontro, risultando quindi necessaria la presente azione giudiziaria per il CP_2 riconoscimento del diritto a tali somme”.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500 relativa agli a.s. dal 2021/22 al 2023/24.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
La domanda va dichiarata inammissibile, avendo già parte ricorrente ottenuto il beneficio economico per gli a.s. dal 2021/22 al 2023/24 in forza di una sentenza passata in giudicato, come dedotto e documentato dal e da controparte non contestato (sentenza Tribunale di Treviso - Sez. Lavoro 366/2024 dimessa in CP_2 atti).
Le spese di lite vengono compensate, dovendo ipotizzarsi che il duplice deposito del ricorso sia avvenuto per mero errore materiale, nell'ambito di un contenzioso del tutto seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità della domanda;
Compensa le spese di lite.
Treviso, 30/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano