Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12525
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Accolto
    Inesistenza o mera apparenza della motivazione

    La Corte di appello ha offerto una motivazione apparente, omettendo di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive in ordine alla provenienza lecita delle risorse impiegate dal fideiussore e all'effettivo versamento dell'acconto con risorse lecite. Ha inoltre omesso di valutare la percezione di indennizzi assicurativi.

  • Accolto
    Violazione di legge e motivazione apparente sul nesso di strumentalità del credito

    La Corte di appello non ha adeguatamente dimostrato il nesso di strumentalità del credito, non chiarendo in che termini l'istituto mutuante avrebbe dovuto rendersi conto della strumentalità del credito in una situazione di assenza di pericolosità del proposto. La valutazione positiva sul merito creditizio era corroborata dal valore dell'immobile concesso in garanzia e dall'intervento di un fideiussore con reddito elevato.

  • Accolto
    Violazione di legge e apparenza della motivazione riguardo all'insussistenza della buona fede del creditore

    La Corte di appello censura l'istituto erogante per non aver acquisito ulteriore documentazione, trascurando che l'eventuale negligenza dei funzionari non è di per sé sufficiente ad escludere la buona fede, ma occorre la consapevolezza o la colpevole ignoranza della strumentalità del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12525
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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