CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12525 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL EC LE, nato a [...] il [...] MM NT, nata a [...] il [...] ES SA PA s.p.a. avverso il decreto del 24/06/2025 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti nell’interesse di LE EL EC, NT MM e ES SA PA s.p.a. avverso il decreto del 29 novembre 2021, con cui il Tribunale di Roma, rigettata la richiesta di applicazione di misura di prevenzione personalenei confronti di LE EL EC, ha disposto la confisca di beni mobili e immobili nella disponibilità del proposto, intestati allo stesso, alla moglie NT MM o ad altri soggetti, tra cui le unità immobiliari in ON TE, iscritte in catasto al foglio 33, particella 390, sub 22 e sub 71, acquistate da LE EL EC e NT MM il 18 ottobre 2010 e adibite ad abitazione familiare. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12525 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GE ON CO Data Udienza: 06/02/2026 Il provvedimento è stato emesso in sede di rinvio a seguito di annullamento, con sentenza di questa Corte n. 8050 del 16 gennaio 2025, del decreto della medesima Corte di appello del 25 giugno 2024, reiettivo della domanda di confisca dei predetti beni immobili in ON TE, a sua volta adottato in sede di rinvio a seguito di annullamento, giusta sentenza n. 49804 del 15 settembre 2023, di pregressa decisione di conferma del provvedimento di primo grado. La Corte di appello, dato atto che LE EL EC era soggetto socialmente pericoloso, ai sensi della lettera b) dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente all’anno 2004 ed al periodo dal 2011 al 2017, in quanto dedito al traffico di sostanze stupefacenti e all’autoriciclaggio dei profitti illeciti mediante il reimpiego in attività economiche, ha ritenuto infondate le impugnazioni proposte da EL EC e MM, nonché dall’istituto di credito ES SA PA, che invocava la declaratoria di inopponibilità alla procedura di prevenzione del credito ipotecario vantato nei confronti dei coniugi in relazione all’acquisto delle due unità immobiliari.
2. Avverso il decreto della Corte di appello ricorre per cassazione l’Avv. SAdro D’Aloisi, nell’interesse di LE EL EC e NT MM, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge per inesistenza o mera apparenza della motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dei presupposti della correlazione temporale, tra gli incrementi e la pericolosità del proposto, e della sproporzione rispetto alle disponibilità lecite, dolendosi altresì dell’omessa valutazione e del travisamento di circostanze decisive allegate e documentate ai Giudici di merito. 2.1 Deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l’acconto per l’acquisto delle unità immobiliari fosse stato versato all’alienante tramite un assegno di euro 5.000,00, mai incassato, e uno scoperto di conto corrente di euro 30.000,00, laddove con consulenza di parte i ricorrenti avevano dimostrato di avere in realtà corrisposto euro 5.000,00 mediante bonifico bancario ed euro 26.000,00 tramite un assegno incassato il 22 ottobre 2010. 2.2 Evidenzia che le prime 52 rate del mutuo, per complessivi euro 59.700,00, erano state corrisposte, dal 31 gennaio 2011 al 31 luglio 2015, con risorse di provenienza lecita da NZ MM, padre di NT, costituitosi fideiussore nel contratto: MM, all’epoca esponente delle forze dell’ordine, percepiva emolumenti mensili netti per euro 2.420,00, come documentato dagli estratti conto prodotti;
lo stesso nell’anno 2013 aveva incassato il corrispettivo della vendita di un immobile, di cui era comproprietario.
2.3 Rappresenta ulteriormente che MM NT tra il 2012 e il 2017 aveva percepito indennizzi risarcitori per euro 54.115,31, documentati attraverso la produzione degli estratti di conto corrente.
3. Avverso il medesimo decreto ricorre per cassazione anche ES SA PA s.p.a., a mezzo del difensore di fiducia avv. Maurizio Mililli, con due motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, 2 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché per motivazione apparente sul nesso di strumentalità del credito della banca rispetto all’attività illecita del proposto, rimarcando che alla data di stipulazione del mutuo EL EC non era socialmente pericoloso.
3.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e apparenza della motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza della buona fede del creditore. Ribadito che il mutuo era stato erogato in un periodo in cui difettava la pericolosità sociale del proposto, sottolinea come nel caso in esame sussistessero una serie di elementi dimostrativi della buona fede della banca: il valore dell’immobile era congruo rispetto all’importo del finanziamento e inidoneo a generare sospetti sulla legittimità dell’operazione; era stata positivamente esitata la verifica del merito creditizio dei mutuatari, cui si aggiungeva la garanzia offerta dal fideiussore;
non risultavano protesti ed eventi pregiudizievoli con riferimento ai mutuatari e al garante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano accoglimento.
2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è consentito soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). Come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).
3. Tanto premesso, devono innanzitutto ritenersi fondati i ricorsi di LE EL EC e NT MM. La più recente sentenza rescindente ha censurato il decreto di rigetto della domanda di confisca, emesso dalla Corte di appello di Roma il 25 giugno 2024, rilevando che il giudice del gravame aveva apoditticamente accolto gli appelli avverso il provvedimento di primo grado senza confrontarsi con le doglianze formulate dai coniugi appellanti e con le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della confisca, ispirate al principio giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione opera anche quando l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che il finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388). Alla stregua dello schema enunciato nella sentenza di annullamento il Giudice del rinvio ha giustificato la confisca argomentando che le unità immobiliari sono state acquistate 3 tramite un finanziamento, fraudolentemente ottenuto mediante l’esibizione di false buste paga, restituito ratealmente in un periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso e privo di redditi leciti. A conferma dell’assenza di capacità reddituale in capo alla coppia EL EC – MM, la Corte di appello ha rimarcato che le prime 52 rate del mutuo venivano versate da NZ MM, mentre la rate successive erano corrisposte da NT MM e LE EL EC con proventi illeciti. Così argomentando, il giudice di merito ha offerto una motivazione apparente, dovendo ritenersi tale quella che omette di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive o di fornire congrua spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità delle stesse (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 - 01). La Corte di appello ha considerato il pagamento delle prime 52 rate da parte di NZ MM indizio dell’incapienza dei mutuatari, omettendo di valutare le specifiche e documentate deduzioni difensive, formulate in apposita memoria depositata nel corso del giudizio di rinvio, in ordine alla provenienza lecita delle risorse impiegate dal fideiussore, avuto riguardo alla capacità reddituale e alle disponibilità economiche. Indimostrato che il fideiussore sia stato tenuto indenne dai debitori principali per le somme versate, a fronte dei pagamenti eseguiti da NZ MM l’incremento patrimoniale non può ritenersi nella sua interezza frutto del reimpiego di proventi illeciti, in ossequio al principio giurisprudenziale, ispirato al necessario contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private di garanzia della proprietà tutelata dall’art. 42 Cost., secondo cui «in tema di confisca di prevenzione, non può essere disposta l’ablazione di un bene immobile nella sua interezza ove il pagamento del prezzo di acquisto sia avvenuto in parte con redditi di provenienza lecita, salvo il caso in cui la preponderanza della provvista proveniente da disponibilità prive di giustificazione sia tale da rendere irrisoria, anche per la peculiare natura e consistenza economica del bene, la quota di conferimento lecita» (Sez. 6, n. 35893 del 20/06/2019, Quacquarelli, Rv. 276832 - 01). Ed ancora, il decreto impugnato, oltre a risultare silente sulla dedotta percezione, tra il 2012 e il 2017, di indennizzi assicurativi per sinistri e sull’incidenza di tali introiti sui saldi annuali tra entrate e uscite del nucleo familiare, non si confronta puntualmente con la prospettazione difensiva in ordine all’effettivo versamento dell’acconto con risorse lecite, tramite un bonifico di euro 5.000,00 e un assegno di euro 26.000,00, incassato dal dante causa, in coincidenza della stipula del rogito immobiliare nell’ottobre del 2010, epoca in cui LE EL EC non era socialmente pericoloso.
4. Fondati risultano altresì i motivi di ricorso articolati dal creditore ipotecario NC ES SA PA. La Corte di appello, espressa condivisione per le valutazioni del Tribunale che circoscrivevano temporalmente all’anno 2004 e agli anni dal 2011 al 2017 la pericolosità sociale di LE EL EC, ha affermato la strumentalità all’attività illecita del proposto 4 del credito scaturente dal mutuo contratto il 18 ottobre 2010, ottenuto per effetto della fraudolenta rappresentazione al mutuante di redditi da lavoro inesistenti. Una simile prospettazione si discosta dal principio giurisprudenziale secondo cui «in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse» (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, Island Refinancing s.r.l., Rv. 280793 – 01). Qualora, come nel caso esame, la condizione di pericolosità del debitore sia assente al momento in cui è sorto il credito e la destinazione delle risorse sia apparentemente lecita (l’acquisto di un immobile da adibire a casa coniugale), non può trovare spazio alcun ragionamento presuntivo, ma occorre la congrua dimostrazione del nesso di strumentalità, quale precondizione della scelta di addivenire o meno alla tutela della posizione creditoria. Il provvedimento non esplicita adeguatamente tale nesso, tanto meno chiarisce in che termini l’istituto mutuante avrebbe dovuto rendersi conto della strumentalità del credito richiesto da EL EC e MM in una situazione di assenza di pericolosità del proposto. In disparte l’espediente decettivo dell’esibizione di false buste paga attestanti introiti netti mensili da attività lavorativa dei coniugi debitori per complessivi euro 3.350,00, la valutazione positiva sul merito creditizio e sul rischio di insolvenza era corroborata dal valore del compendio immobiliare concesso in garanzia (euro 350.000,00), largamente superiore all’importo del finanziamento richiesto (euro 200.000,00), nonché dall’intervento quale fideiussore di NZ MM, dipendente del Ministero dell’Interno con reddito annuo netto di euro 39.000,00. La Corte di appello censura l’istituto erogante (NC UR, cui è subentrata nella titolarità del credito ES SA PA) per non aver acquisito ulteriore documentazione in ordine alla posizione retributiva e previdenziale dei richiedenti, nonché le visure camerali delle società datrici di lavoro, trascurando di considerare che l’eventuale negligenza dei funzionari della banca nell’istruzione della pratica, se può essere un sintomo del difetto di buona fede, non è di per sé sufficiente ad escludere quest’ultima, giacché oggetto di rimprovero non è l’inosservanza delle prassi bancarie nella concessione del credito, bensì la consapevolezza o la colpevole ignoranza della sua strumentalità. 5 5. Il decreto dev’essere pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato in conformità dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON CO GE 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti nell’interesse di LE EL EC, NT MM e ES SA PA s.p.a. avverso il decreto del 29 novembre 2021, con cui il Tribunale di Roma, rigettata la richiesta di applicazione di misura di prevenzione personalenei confronti di LE EL EC, ha disposto la confisca di beni mobili e immobili nella disponibilità del proposto, intestati allo stesso, alla moglie NT MM o ad altri soggetti, tra cui le unità immobiliari in ON TE, iscritte in catasto al foglio 33, particella 390, sub 22 e sub 71, acquistate da LE EL EC e NT MM il 18 ottobre 2010 e adibite ad abitazione familiare. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12525 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GE ON CO Data Udienza: 06/02/2026 Il provvedimento è stato emesso in sede di rinvio a seguito di annullamento, con sentenza di questa Corte n. 8050 del 16 gennaio 2025, del decreto della medesima Corte di appello del 25 giugno 2024, reiettivo della domanda di confisca dei predetti beni immobili in ON TE, a sua volta adottato in sede di rinvio a seguito di annullamento, giusta sentenza n. 49804 del 15 settembre 2023, di pregressa decisione di conferma del provvedimento di primo grado. La Corte di appello, dato atto che LE EL EC era soggetto socialmente pericoloso, ai sensi della lettera b) dell’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente all’anno 2004 ed al periodo dal 2011 al 2017, in quanto dedito al traffico di sostanze stupefacenti e all’autoriciclaggio dei profitti illeciti mediante il reimpiego in attività economiche, ha ritenuto infondate le impugnazioni proposte da EL EC e MM, nonché dall’istituto di credito ES SA PA, che invocava la declaratoria di inopponibilità alla procedura di prevenzione del credito ipotecario vantato nei confronti dei coniugi in relazione all’acquisto delle due unità immobiliari.
2. Avverso il decreto della Corte di appello ricorre per cassazione l’Avv. SAdro D’Aloisi, nell’interesse di LE EL EC e NT MM, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge per inesistenza o mera apparenza della motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dei presupposti della correlazione temporale, tra gli incrementi e la pericolosità del proposto, e della sproporzione rispetto alle disponibilità lecite, dolendosi altresì dell’omessa valutazione e del travisamento di circostanze decisive allegate e documentate ai Giudici di merito. 2.1 Deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che l’acconto per l’acquisto delle unità immobiliari fosse stato versato all’alienante tramite un assegno di euro 5.000,00, mai incassato, e uno scoperto di conto corrente di euro 30.000,00, laddove con consulenza di parte i ricorrenti avevano dimostrato di avere in realtà corrisposto euro 5.000,00 mediante bonifico bancario ed euro 26.000,00 tramite un assegno incassato il 22 ottobre 2010. 2.2 Evidenzia che le prime 52 rate del mutuo, per complessivi euro 59.700,00, erano state corrisposte, dal 31 gennaio 2011 al 31 luglio 2015, con risorse di provenienza lecita da NZ MM, padre di NT, costituitosi fideiussore nel contratto: MM, all’epoca esponente delle forze dell’ordine, percepiva emolumenti mensili netti per euro 2.420,00, come documentato dagli estratti conto prodotti;
lo stesso nell’anno 2013 aveva incassato il corrispettivo della vendita di un immobile, di cui era comproprietario.
2.3 Rappresenta ulteriormente che MM NT tra il 2012 e il 2017 aveva percepito indennizzi risarcitori per euro 54.115,31, documentati attraverso la produzione degli estratti di conto corrente.
3. Avverso il medesimo decreto ricorre per cassazione anche ES SA PA s.p.a., a mezzo del difensore di fiducia avv. Maurizio Mililli, con due motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo prospetta violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, 2 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché per motivazione apparente sul nesso di strumentalità del credito della banca rispetto all’attività illecita del proposto, rimarcando che alla data di stipulazione del mutuo EL EC non era socialmente pericoloso.
3.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e apparenza della motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza della buona fede del creditore. Ribadito che il mutuo era stato erogato in un periodo in cui difettava la pericolosità sociale del proposto, sottolinea come nel caso in esame sussistessero una serie di elementi dimostrativi della buona fede della banca: il valore dell’immobile era congruo rispetto all’importo del finanziamento e inidoneo a generare sospetti sulla legittimità dell’operazione; era stata positivamente esitata la verifica del merito creditizio dei mutuatari, cui si aggiungeva la garanzia offerta dal fideiussore;
non risultavano protesti ed eventi pregiudizievoli con riferimento ai mutuatari e al garante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano accoglimento.
2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è consentito soltanto per violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). Come chiarito dalle Sezioni Unite, «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).
3. Tanto premesso, devono innanzitutto ritenersi fondati i ricorsi di LE EL EC e NT MM. La più recente sentenza rescindente ha censurato il decreto di rigetto della domanda di confisca, emesso dalla Corte di appello di Roma il 25 giugno 2024, rilevando che il giudice del gravame aveva apoditticamente accolto gli appelli avverso il provvedimento di primo grado senza confrontarsi con le doglianze formulate dai coniugi appellanti e con le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della confisca, ispirate al principio giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione opera anche quando l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che il finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388). Alla stregua dello schema enunciato nella sentenza di annullamento il Giudice del rinvio ha giustificato la confisca argomentando che le unità immobiliari sono state acquistate 3 tramite un finanziamento, fraudolentemente ottenuto mediante l’esibizione di false buste paga, restituito ratealmente in un periodo in cui il proposto era socialmente pericoloso e privo di redditi leciti. A conferma dell’assenza di capacità reddituale in capo alla coppia EL EC – MM, la Corte di appello ha rimarcato che le prime 52 rate del mutuo venivano versate da NZ MM, mentre la rate successive erano corrisposte da NT MM e LE EL EC con proventi illeciti. Così argomentando, il giudice di merito ha offerto una motivazione apparente, dovendo ritenersi tale quella che omette di confrontarsi con le specifiche allegazioni difensive o di fornire congrua spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità delle stesse (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 - 01). La Corte di appello ha considerato il pagamento delle prime 52 rate da parte di NZ MM indizio dell’incapienza dei mutuatari, omettendo di valutare le specifiche e documentate deduzioni difensive, formulate in apposita memoria depositata nel corso del giudizio di rinvio, in ordine alla provenienza lecita delle risorse impiegate dal fideiussore, avuto riguardo alla capacità reddituale e alle disponibilità economiche. Indimostrato che il fideiussore sia stato tenuto indenne dai debitori principali per le somme versate, a fronte dei pagamenti eseguiti da NZ MM l’incremento patrimoniale non può ritenersi nella sua interezza frutto del reimpiego di proventi illeciti, in ossequio al principio giurisprudenziale, ispirato al necessario contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private di garanzia della proprietà tutelata dall’art. 42 Cost., secondo cui «in tema di confisca di prevenzione, non può essere disposta l’ablazione di un bene immobile nella sua interezza ove il pagamento del prezzo di acquisto sia avvenuto in parte con redditi di provenienza lecita, salvo il caso in cui la preponderanza della provvista proveniente da disponibilità prive di giustificazione sia tale da rendere irrisoria, anche per la peculiare natura e consistenza economica del bene, la quota di conferimento lecita» (Sez. 6, n. 35893 del 20/06/2019, Quacquarelli, Rv. 276832 - 01). Ed ancora, il decreto impugnato, oltre a risultare silente sulla dedotta percezione, tra il 2012 e il 2017, di indennizzi assicurativi per sinistri e sull’incidenza di tali introiti sui saldi annuali tra entrate e uscite del nucleo familiare, non si confronta puntualmente con la prospettazione difensiva in ordine all’effettivo versamento dell’acconto con risorse lecite, tramite un bonifico di euro 5.000,00 e un assegno di euro 26.000,00, incassato dal dante causa, in coincidenza della stipula del rogito immobiliare nell’ottobre del 2010, epoca in cui LE EL EC non era socialmente pericoloso.
4. Fondati risultano altresì i motivi di ricorso articolati dal creditore ipotecario NC ES SA PA. La Corte di appello, espressa condivisione per le valutazioni del Tribunale che circoscrivevano temporalmente all’anno 2004 e agli anni dal 2011 al 2017 la pericolosità sociale di LE EL EC, ha affermato la strumentalità all’attività illecita del proposto 4 del credito scaturente dal mutuo contratto il 18 ottobre 2010, ottenuto per effetto della fraudolenta rappresentazione al mutuante di redditi da lavoro inesistenti. Una simile prospettazione si discosta dal principio giurisprudenziale secondo cui «in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della valutazione in ordine al requisito - necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro - dell'insussistenza di alcun vincolo di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del soggetto pericoloso o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, il giudice è tenuto a valutare specificamente lo scarto temporale tra la concessione del credito e l'emersione della pericolosità, potendo legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall'attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di una manifesta e percepibile condizione di pericolosità sociale del ricevente, ma non anche quando, al momento, dell'erogazione la pericolosità fosse assente od "occulta", con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse» (Sez. 1, n. 6746 del 05/11/2020, dep. 2021, Island Refinancing s.r.l., Rv. 280793 – 01). Qualora, come nel caso esame, la condizione di pericolosità del debitore sia assente al momento in cui è sorto il credito e la destinazione delle risorse sia apparentemente lecita (l’acquisto di un immobile da adibire a casa coniugale), non può trovare spazio alcun ragionamento presuntivo, ma occorre la congrua dimostrazione del nesso di strumentalità, quale precondizione della scelta di addivenire o meno alla tutela della posizione creditoria. Il provvedimento non esplicita adeguatamente tale nesso, tanto meno chiarisce in che termini l’istituto mutuante avrebbe dovuto rendersi conto della strumentalità del credito richiesto da EL EC e MM in una situazione di assenza di pericolosità del proposto. In disparte l’espediente decettivo dell’esibizione di false buste paga attestanti introiti netti mensili da attività lavorativa dei coniugi debitori per complessivi euro 3.350,00, la valutazione positiva sul merito creditizio e sul rischio di insolvenza era corroborata dal valore del compendio immobiliare concesso in garanzia (euro 350.000,00), largamente superiore all’importo del finanziamento richiesto (euro 200.000,00), nonché dall’intervento quale fideiussore di NZ MM, dipendente del Ministero dell’Interno con reddito annuo netto di euro 39.000,00. La Corte di appello censura l’istituto erogante (NC UR, cui è subentrata nella titolarità del credito ES SA PA) per non aver acquisito ulteriore documentazione in ordine alla posizione retributiva e previdenziale dei richiedenti, nonché le visure camerali delle società datrici di lavoro, trascurando di considerare che l’eventuale negligenza dei funzionari della banca nell’istruzione della pratica, se può essere un sintomo del difetto di buona fede, non è di per sé sufficiente ad escludere quest’ultima, giacché oggetto di rimprovero non è l’inosservanza delle prassi bancarie nella concessione del credito, bensì la consapevolezza o la colpevole ignoranza della sua strumentalità. 5 5. Il decreto dev’essere pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere effettuato in conformità dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON CO GE 6