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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2415/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J000437/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J000437/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J000437/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2885/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso. Chiede, altresì, la condanna alle spese del giudizio con richiesta di distrazione delle stesse al difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'avviso di accertamento n. TY301J000437/2024 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'Ufficio ha proceduto al recupero della detrazione IRPEF del 30% prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012 per investimenti in start-up innovative, in relazione a un conferimento di € 15.375 effettuato nella società Società_1 S.r.l.
La ricorrente sostiene che la società possedesse i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa e deduce violazione dell'art. 7 L. 212/2000, nonché dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando l'assenza dei requisiti alternativi e l'insufficienza della documentazione prodotta.
La parte ricorrente depositava meoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta violazione dell'art. 7 L. 212/2000. La doglianza è infondata.
L'avviso di accertamento riporta con chiarezza le norme applicate, gli elementi di fatto posti a fondamento del disconoscimento della detrazione, il contenuto essenziale della segnalazione della DP Trapani. La motivazione è idonea a consentire al contribuente una piena comprensione della pretesa, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Non è necessario che il controllo nei confronti della società partecipata sia formalmente concluso, trattandosi di accertamento diretto sul socio investitore, cui è sufficiente la dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti della start-up per l'anno oggetto di imposta. Nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 è quindi configurabile.
2. Sulla spettanza della detrazione per investimenti in start-up innovative. Per qualificarsi come start-up innovativa, la società destinataria dell'investimento deve possedere, per ogni anno d'imposta, almeno uno dei requisiti alternativi previsti dall'art. 25 del D.L. 179/2012:
1 - spese di Ricerca e Sviluppo ≥ 15% del maggiore tra costi e valore della produzione;
2 - personale altamente qualificato in misura proporzionata;
3 - titolarità di brevetti o software registrato.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione esaminata: le fatture prodotte (in particolare la pro-forma Società_2) non descrivono attività qualificabili come Ricerca e Sviluppo;
inoltre, la società non ha fornito la documentazione integrativa richiesta entro i termini.
In materia agevolativa l'onere della prova incombe sul contribuente (Cass. 20332/2018; Cass. 15249/2020),
e nel caso concreto tale onere non risulta assolto. Il ricorso è pertanto infondato.
3. Sulle spese di lite – motivazione della compensazione. Pur risultando infondato il ricorso, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese. In particolare, la normativa sulle start-up innovative è articolata e oggetto di frequenti interventi interpretativi, anche dell'Agenzia delle Entrate, creando una fisiologica difficoltà applicativa per il contribuente;
nel caso concreto vi è stata una interferenza tra controlli svolti da diverse Direzioni Provinciali (Trapani e Palermo), situazione che può aver ingenerato un legittimo affidamento nella contribuente sulla regolarità della posizione della personale qualificato, brevetti) la cui valutazione presenta margini di incertezza;
infine si osserva che la contribuente ha mantenuto un comportamento collaborativo, producendo documentazione anche oltre le richieste dell'Ufficio.
Tali elementi integrano i “giusti motivi” ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 e giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,24.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - nessuna spesa di Ricerca e Sviluppo risulta contabilizzata nel 2017;
2 - nessun dipendente altamente qualificato risulta impiegato in percentuali rilevanti;
3 - nessun brevetto o diritto registrato risulta posseduto;
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2415/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J000437/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J000437/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301J000437/2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2885/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso. Chiede, altresì, la condanna alle spese del giudizio con richiesta di distrazione delle stesse al difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'avviso di accertamento n. TY301J000437/2024 relativo all'anno d'imposta 2017, con cui l'Ufficio ha proceduto al recupero della detrazione IRPEF del 30% prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012 per investimenti in start-up innovative, in relazione a un conferimento di € 15.375 effettuato nella società Società_1 S.r.l.
La ricorrente sostiene che la società possedesse i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa e deduce violazione dell'art. 7 L. 212/2000, nonché dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando l'assenza dei requisiti alternativi e l'insufficienza della documentazione prodotta.
La parte ricorrente depositava meoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta violazione dell'art. 7 L. 212/2000. La doglianza è infondata.
L'avviso di accertamento riporta con chiarezza le norme applicate, gli elementi di fatto posti a fondamento del disconoscimento della detrazione, il contenuto essenziale della segnalazione della DP Trapani. La motivazione è idonea a consentire al contribuente una piena comprensione della pretesa, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Non è necessario che il controllo nei confronti della società partecipata sia formalmente concluso, trattandosi di accertamento diretto sul socio investitore, cui è sufficiente la dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti della start-up per l'anno oggetto di imposta. Nessuna violazione dell'art. 7 L. 212/2000 è quindi configurabile.
2. Sulla spettanza della detrazione per investimenti in start-up innovative. Per qualificarsi come start-up innovativa, la società destinataria dell'investimento deve possedere, per ogni anno d'imposta, almeno uno dei requisiti alternativi previsti dall'art. 25 del D.L. 179/2012:
1 - spese di Ricerca e Sviluppo ≥ 15% del maggiore tra costi e valore della produzione;
2 - personale altamente qualificato in misura proporzionata;
3 - titolarità di brevetti o software registrato.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione esaminata: le fatture prodotte (in particolare la pro-forma Società_2) non descrivono attività qualificabili come Ricerca e Sviluppo;
inoltre, la società non ha fornito la documentazione integrativa richiesta entro i termini.
In materia agevolativa l'onere della prova incombe sul contribuente (Cass. 20332/2018; Cass. 15249/2020),
e nel caso concreto tale onere non risulta assolto. Il ricorso è pertanto infondato.
3. Sulle spese di lite – motivazione della compensazione. Pur risultando infondato il ricorso, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese. In particolare, la normativa sulle start-up innovative è articolata e oggetto di frequenti interventi interpretativi, anche dell'Agenzia delle Entrate, creando una fisiologica difficoltà applicativa per il contribuente;
nel caso concreto vi è stata una interferenza tra controlli svolti da diverse Direzioni Provinciali (Trapani e Palermo), situazione che può aver ingenerato un legittimo affidamento nella contribuente sulla regolarità della posizione della personale qualificato, brevetti) la cui valutazione presenta margini di incertezza;
infine si osserva che la contribuente ha mantenuto un comportamento collaborativo, producendo documentazione anche oltre le richieste dell'Ufficio.
Tali elementi integrano i “giusti motivi” ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 e giustificano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,24.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - nessuna spesa di Ricerca e Sviluppo risulta contabilizzata nel 2017;
2 - nessun dipendente altamente qualificato risulta impiegato in percentuali rilevanti;
3 - nessun brevetto o diritto registrato risulta posseduto;