Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 405
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (motivazione atto)

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento riportasse chiaramente le norme applicate, gli elementi di fatto posti a fondamento del disconoscimento della detrazione e il contenuto essenziale della segnalazione della DP Trapani, consentendo al contribuente una piena comprensione della pretesa. Non è necessaria la conclusione formale del controllo sulla società partecipata per un accertamento diretto sul socio investitore.

  • Rigettato
    Spettanza della detrazione per investimenti in start-up innovative

    La Corte ha ritenuto che la società non possedesse almeno uno dei requisiti alternativi previsti dall'art. 25 del D.L. 179/2012 (spese R&S, personale qualificato, brevetti) per qualificarsi come start-up innovativa, in quanto la documentazione prodotta non era sufficiente a dimostrare tali requisiti e l'onere della prova incombe sul contribuente in materia agevolativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 405
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 405
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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