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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/07/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa TH IL ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3122/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a LA (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
16.12.1970;
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. REBONATO LUCIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
[...] contratto in data 13.09.1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vigolzone
(PC) al N. 31 P. 2 S. anno 1998; • ordinare al Comune di Vigolzone (PC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: Per_ 1) la figlia minore nata a [...] il [...] sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre;
2) la casa familiare unitamente al box di pertinenza siti in Paderno Dugnano, via Magretti n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, rimarrà alla signora che vi continuerà ad Pt_2
Per_ Per_ abitare, con quanto la arreda e la correda, unitamente alle figlie minore di età ed maggiorenne economicamente autosufficiente;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_ minore ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera entro le ore 21:00;
- un giorno infrasettimanale almeno ogni 15 giorni, con o senza pernottamento da concordare a seconda delle esigenze lavorative del padre e scolastiche della figlia;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Per_
- nelle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Per
- nel periodo delle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) il sig. verserà alla signora a partire dal mese successivo Parte_1 Parte_2 alla data del deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_ minore la somma di € 500, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese
, tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione al mese di aprile 2026; 5) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Parte_1 figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 che ivi si ritengono trascritte;
6) le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI Per_ 7) al raggiungimento della maggiore età e dell'autonomia economica anche della figlia le parti si impegnano a dividere la comproprietà sulla casa coniugale e sul box di pertinenza attualmente di proprietà al 50% di entrambi, (siti in Paderno Dugnano via Magretti n.1, al catasto così identificati: appartamento foglio 21, mappale 530 sub 7 cat. A/3 4 vani- box foglio 21, mappale 530 sub 35 cat. C/6 5mq) mediante cessione, previo accordo sul prezzo, della quota del 50% all'altro coniuge ovvero ponendo in vendita le predette proprietà a terzi e dividendo il ricavato al 50%. Eventuali spese di agenzia e/o notarili saranno divise al 50%.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 14.01.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore (23.02.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 06/05/2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vigolzone (PC) in data 13/09/1998 (atto n. 31, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigolzone (PC)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vigolzone (PC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH IL CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa TH IL ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3122/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a LA (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
16.12.1970;
E
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. REBONATO LUCIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
[...] contratto in data 13.09.1998, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vigolzone
(PC) al N. 31 P. 2 S. anno 1998; • ordinare al Comune di Vigolzone (PC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: Per_ 1) la figlia minore nata a [...] il [...] sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre;
2) la casa familiare unitamente al box di pertinenza siti in Paderno Dugnano, via Magretti n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, rimarrà alla signora che vi continuerà ad Pt_2
Per_ Per_ abitare, con quanto la arreda e la correda, unitamente alle figlie minore di età ed maggiorenne economicamente autosufficiente;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_ minore ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera entro le ore 21:00;
- un giorno infrasettimanale almeno ogni 15 giorni, con o senza pernottamento da concordare a seconda delle esigenze lavorative del padre e scolastiche della figlia;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Per_
- nelle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
Per
- nel periodo delle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) il sig. verserà alla signora a partire dal mese successivo Parte_1 Parte_2 alla data del deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_ minore la somma di € 500, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese
, tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione al mese di aprile 2026; 5) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Parte_1 figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7 maggio 2018 che ivi si ritengono trascritte;
6) le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI Per_ 7) al raggiungimento della maggiore età e dell'autonomia economica anche della figlia le parti si impegnano a dividere la comproprietà sulla casa coniugale e sul box di pertinenza attualmente di proprietà al 50% di entrambi, (siti in Paderno Dugnano via Magretti n.1, al catasto così identificati: appartamento foglio 21, mappale 530 sub 7 cat. A/3 4 vani- box foglio 21, mappale 530 sub 35 cat. C/6 5mq) mediante cessione, previo accordo sul prezzo, della quota del 50% all'altro coniuge ovvero ponendo in vendita le predette proprietà a terzi e dividendo il ricavato al 50%. Eventuali spese di agenzia e/o notarili saranno divise al 50%.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 14.01.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in Per armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore (23.02.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 06/05/2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vigolzone (PC) in data 13/09/1998 (atto n. 31, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigolzone (PC)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vigolzone (PC), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa TH IL CO