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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 18017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18017 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38949/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38949/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
SITO IN VIA PAOLA FALCONIERI N. 55 Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 10.50 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. VE IT e l'avv. FANTATO EMANUELE Parte_1
( ) VIA CASSIODORO, 15 oggi nessuno;
C.F._1 CP_1
Per PAOLA FALCONIERI N. 55 l'avv. PUCCIARELLI CP_1 Parte_2
UL e l'avv. PUCCIARELLI MAURIZIO ( ) VIA ORTI DI GALBA 11 C.F._2
00152 si riportano alle conclusioni e chiedono la compensazione delle spese di lite. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38949/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VE Parte_1 C.F._3
IT e dell'avv. FANTATO EMANUELE ( ) VIA CASSIODORO, 15 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CASSIODORO, 15 presso il difensore avv. CP_1 CP_1
VE IT
ATTRICE contro
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. PUCCIARELLI UL e dell'avv. PUCCIARELLI MAURIZIO
( ) VIA ORTI DI GALBA 11 00152 elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 CP_1
ORTI DI GALBA, 11 presso il difensore avv. PUCCIARELLI UL CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato da L 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusive delle parti;
considerato che
le stesse, nelle note conclusive in vista dell'udienza odierna deputata alla discussione orale ed in presenza dalla pagina 2 di 4 sola parte convenuta, hanno concordemente convenuto nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
considerato che
residua nel presente giudizio unicamente il punto circa la liquidazione delle spese di lite;
considerato che
la parte convenuta ha chiesto la compensazione in ragione anche della condotta non opportuna tenuta dalla parte attrice;
considerato che le parti si sono date reciproco atto della rinunzia agli atti del giudizio e contestuale accettazione;
considerata la materia del contendere per cui la natura del muro sia da considerarsi condominiale (come richiesto dal convenuto); tenuto conto della condotta in buona fede CP_1 del citato convenuto evidenziata non solo nella gestione della cosa comune ma anche nella fase del presente giudizio, come emerge dalla lettura degli scritti di parte depositati (in particolare dalla memoria istruttoria ex art. 183 co. VI n. 1 CPC, alla quale la parte si è riportata per la discussione orale della causa, prevista in presenza, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC), ma anche dalla descrizione dell'andamento dei fatti storici descritti dalla parte attrice nelle pagg da 1 a 3 dell'atto di citazione, non potendosi considerare ragione di soccombenza, nell'odierno giudizio la delibera di 'approvazione provvisoria del riparto delle spese con riserva di ripetizione in caso di accertamento della proprietà del muro'.
E' stato dedotto dalla stessa parte ed è emerso dagli atti prodotti dalle parti del giudizio che si fosse intrapresa una indagine di natura tecnica non solo per la verifica della natura ed appartenenza del muro, indagine svolta da tecnici della stessa attrice, ma anche per effettuare indagini geologiche e strutturali per la redazione del progetto e del capitolato lavori. E quindi da tale condotta non si può far discendere la soccombenza per le spese e/o la condanna del convenuto anche per responsabilità CP_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 CPC atteso che per quanto gli concerne non è emersa ictu oculi e dall'esame dell'istruttoria espletata – di natura documentale - una volontà di resistere / avanzare la domanda riconvenzionale con dolo o colpa grave.
Posto ciò, l'applicazione, per la questione portata all'attenzione nel giudizio odierno, dei criteri di cui all'art. 1123 CC, disposti peraltro, tra gli altri elementi, in via provvisoria, non è apparsa motivi di nullità (né di annullabilità) stante la non evidenza della proprietà condominiale o esclusiva del muro, natura non certa tanto che nello scritto difensivo la parte attrice ha formulato una domanda di natura subordinata di nullità delle delibere se si fosse accertata la proprietà esclusiva del muro (pag. 12 dell'atto di citazione), ragione per cui la richiesta di dichiarare nulle le delibere, formulata in via subordinata, non può condividersi.
Si può altresì evidenziare che oneri aggiuntivi non sono stati esatti a carico della parte attrice né ella ne ha dimostrato il carico da parte del , pertanto non è evidente il pregiudizio economico CP_1 pagina 3 di 4 conseguente all'adozione della delibera di cui è stata chiesta l'annullabilità.
Poste tutte queste considerazioni, evidenziata la correttezza della condotta della parte convenuta, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche della complessità delle questioni tecniche che entrambe le parti del giudizio hanno dovuto affrontare, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18.00 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi difensori.
ROMA, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38949/2019 tra
Parte_1
ATTRICE
e
SITO IN VIA PAOLA FALCONIERI N. 55 Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 dicembre 2025 ad ore 10.50 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. VE IT e l'avv. FANTATO EMANUELE Parte_1
( ) VIA CASSIODORO, 15 oggi nessuno;
C.F._1 CP_1
Per PAOLA FALCONIERI N. 55 l'avv. PUCCIARELLI CP_1 Parte_2
UL e l'avv. PUCCIARELLI MAURIZIO ( ) VIA ORTI DI GALBA 11 C.F._2
00152 si riportano alle conclusioni e chiedono la compensazione delle spese di lite. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38949/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VE Parte_1 C.F._3
IT e dell'avv. FANTATO EMANUELE ( ) VIA CASSIODORO, 15 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CASSIODORO, 15 presso il difensore avv. CP_1 CP_1
VE IT
ATTRICE contro
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. PUCCIARELLI UL e dell'avv. PUCCIARELLI MAURIZIO
( ) VIA ORTI DI GALBA 11 00152 elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 CP_1
ORTI DI GALBA, 11 presso il difensore avv. PUCCIARELLI UL CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato da L 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusive delle parti;
considerato che
le stesse, nelle note conclusive in vista dell'udienza odierna deputata alla discussione orale ed in presenza dalla pagina 2 di 4 sola parte convenuta, hanno concordemente convenuto nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere;
considerato che
residua nel presente giudizio unicamente il punto circa la liquidazione delle spese di lite;
considerato che
la parte convenuta ha chiesto la compensazione in ragione anche della condotta non opportuna tenuta dalla parte attrice;
considerato che le parti si sono date reciproco atto della rinunzia agli atti del giudizio e contestuale accettazione;
considerata la materia del contendere per cui la natura del muro sia da considerarsi condominiale (come richiesto dal convenuto); tenuto conto della condotta in buona fede CP_1 del citato convenuto evidenziata non solo nella gestione della cosa comune ma anche nella fase del presente giudizio, come emerge dalla lettura degli scritti di parte depositati (in particolare dalla memoria istruttoria ex art. 183 co. VI n. 1 CPC, alla quale la parte si è riportata per la discussione orale della causa, prevista in presenza, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC), ma anche dalla descrizione dell'andamento dei fatti storici descritti dalla parte attrice nelle pagg da 1 a 3 dell'atto di citazione, non potendosi considerare ragione di soccombenza, nell'odierno giudizio la delibera di 'approvazione provvisoria del riparto delle spese con riserva di ripetizione in caso di accertamento della proprietà del muro'.
E' stato dedotto dalla stessa parte ed è emerso dagli atti prodotti dalle parti del giudizio che si fosse intrapresa una indagine di natura tecnica non solo per la verifica della natura ed appartenenza del muro, indagine svolta da tecnici della stessa attrice, ma anche per effettuare indagini geologiche e strutturali per la redazione del progetto e del capitolato lavori. E quindi da tale condotta non si può far discendere la soccombenza per le spese e/o la condanna del convenuto anche per responsabilità CP_1 aggravata ai sensi dell'art. 96 CPC atteso che per quanto gli concerne non è emersa ictu oculi e dall'esame dell'istruttoria espletata – di natura documentale - una volontà di resistere / avanzare la domanda riconvenzionale con dolo o colpa grave.
Posto ciò, l'applicazione, per la questione portata all'attenzione nel giudizio odierno, dei criteri di cui all'art. 1123 CC, disposti peraltro, tra gli altri elementi, in via provvisoria, non è apparsa motivi di nullità (né di annullabilità) stante la non evidenza della proprietà condominiale o esclusiva del muro, natura non certa tanto che nello scritto difensivo la parte attrice ha formulato una domanda di natura subordinata di nullità delle delibere se si fosse accertata la proprietà esclusiva del muro (pag. 12 dell'atto di citazione), ragione per cui la richiesta di dichiarare nulle le delibere, formulata in via subordinata, non può condividersi.
Si può altresì evidenziare che oneri aggiuntivi non sono stati esatti a carico della parte attrice né ella ne ha dimostrato il carico da parte del , pertanto non è evidente il pregiudizio economico CP_1 pagina 3 di 4 conseguente all'adozione della delibera di cui è stata chiesta l'annullabilità.
Poste tutte queste considerazioni, evidenziata la correttezza della condotta della parte convenuta, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche della complessità delle questioni tecniche che entrambe le parti del giudizio hanno dovuto affrontare, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18.00 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi difensori.
ROMA, 22 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4