Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con il quale la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Pietro AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- parte ricorrente, con atto depositato in giudizio ma non notificato alle altre parti ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo “ …nelle more, regolarizzato comunque la sua permanenza in Italia ”;
- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese tra le parti in ragione dell’esito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro AN, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Pietro AN | RA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.