Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
D 0436 8 /02 REPUBBLI IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PROPRIETA' SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario - Presidente R.G.N. 17172/99 SPADONE Dott. Ugo - Consigliere Cron. RIGGIO 10247 Consigliere Rep.1012 Dott. Roberto Michele TRIOLA SCHERILLO - Rel. Consigliere Ud. 14/11/01 Dott. Giovanna CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente _ Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ----- dal Sig. per diritti €1.55 SE NTENZA "2.7 MAR. 2002- sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LO VA, KLOSE ERIKA, LO DIANA, €0,77 1.1500 elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO POLCHI, che li difende unitamente agli avvocati PAOLO PERERA, MARIO PARIZZI, giusta delega in atti;
ricorrenti 1031:30 contro (o Deflorie) AR LI, DE RI IA elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo dell'avvocato SALVATORE DI studio MATTIA, che li ---- 2001 difende unitamente all'avvocato LIVIO VIEL, giusta 1522 delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 1308/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 15/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato PARIZE Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DI MATTIA Salvatore, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NA FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto. ................ -2- 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 13/12/1985 Giovanni LO, dicendosi comproprietario, unitamente a LO AN e а SE RI, di un fabbricato e del circostante terreno posto sul mappale 564 del Comune di Longarone, per averlo acquistato dal proprietario con atto per notaio Giuliani del NA EZ 30/4/1984, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Belluno i coniugi TT NO e LU De IO, proprietari del fondo confinante, contraddistinto col mappale 724, da essi acquistato da EZ LO, padre di EZ NA, con atto pubblico per notaio Molinari 24/6/1983, e, lamentando che costoro avevano occupato abusivamente una parte del suo fondo con un capannone adibito a serra, chiese che fossero condannati alla demolizione dell'opera e al risarcimento dei danni per l'illecita occupazione. I convenuti si costituirono negando 10 ine, subordine, chiedendo sconfinamento l'applicazione dell'art.938 c.c. Intervennero volontariamente in giudizio LO NO e SE RI, le quali aderirono alle richieste dell'attore. All'esito dell'istruttoria nella quale venne tra l'altro, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, la quale accertò che la serra dei convenuti occupava una striscia di terreno larga circa m.l e lunga m.22 del fondo LO-SE, il Tribunale, con sentenza n.32/94, ritenuti i presupposti per l'applicazione dell'art.938 C.C., rigettò le domande dell'attore e delle intervenute, e in accoglimento della - Diriconvenzionale, attribui ai coniugi NO IO l'area del mappale 564 occupata dalla serra, cosi come individuata nella relazione peritale, in solido, a pagare ai LO e allacondannandoli, SE, a titolo di indennità, la somma di lire 1.000.000, oltre interessi legali. La decisione fu confermata dalla Corte d'appello di Venezia che, con sentenza 15 luglio 1998, rigettò il gravame proposto dai soccombenti. Contro la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da una memoria. Gli intimati hanno resistito al gravame con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 938 C.C. per avere 1'impugnata sentenza erroneamente inquadrato la fattispecie nell'ambito della norma citata, anzichè nell'ambito dell'art.2043 C.C., non tenendo conto che i ricorrenti, sia con la citazione in primo grado che con l'atto di appello, avevano dedotto la configurabilità di un comportamento colposo dei coniugi NO-De IO. Da tale comportamento (consistito nella mancata unaindicazione nel rogito Molinari dell'esistenza di serra sul terreno acquistato dai coniugi NO-De RI dalla illegittima concessione da parte di EZ LO di una servitù di passaggio sul terreno di EZ NA a favore del terreno venduto ai predetti coniugi;
dalla richiesta di autorizzazione d'uso а fabbricare avanzata dall'NO al Comune) } emergevano, secondo i ricorrenti, gli estremi della malafede dei convenuti, ditalché gli stessi andavano condannati al risarcimento dei danni per fatto illecito ex art.2043 C.C. La malafede dei convenuti emergeva, inoltre, anche dalle dichiarazioni del teste VA e dell'attore LO in sede di interrogatorio, erroneamente ritenute dal giudice d'appello come prova della buona fede dei predetti. La censura va disattesa. Attenendosi al devoluto, dagli stessi ricorrenti circoscritto alla negazione della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art.938 c.c. con particolare riguardo al requisito della buona fede dei compratori (v.pagg.3 e 4 dell'atto di appello) e alla doglianza in ordine alla mancata liquidazione (pag.4), la del danno ai sensi della citata norma corte territoriale ha ritenuto che la buona fede dei coniugi NO De IO, essendo risultato da precisi elementi riferiti dal teste VA che, all'epoca in cui essi avevano acquistato da LO q EZ il mappale 724 (anno 1983), già esisteva una serra sulla striscia di terreno oggetto di causa, spianata in epoca antecedente dallo stesso venditore, ed avendo lo stesso LO riconosciuto, in sede di interrogatorio, che nel 1984, allorché i predetti coniugi vi avevano collocato delle cassette di fiori, egli, benché fosse nel frattempo divenuto proprietario del contiguo mappale 564, non aveva fatto opposizione nei tre mesi indicati dalla norma. In relazione alla puntuale ed argomentata motivazione fornita dalla sentenza i rilievi dei ricorrenti, lungi dal contestare decisive circostanze emerse dall'istruttoria (quali la sicura preesistenza della serra all'acquisto da parte dei coniugi NO, e la mancata contestazione del LO) si limitano a prospettare una diversa più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, senza 111- Col terzo motivo, titolato "presunta violazione dell'art. 163 nn.2 e 6 c.p.c. - Reiezione", si chiede la conferma dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai coniugi NO De IO e già respinta dal Pretore. Il motivo non contiene alcuna censura. E' perciò inammissibile per difetto di interesse. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in lire 1.536.000 (€ 824,27), di cui lire 1 51646) 1.000.000 per onorari. Roma, 14 novembre 2001 20.66 граями 0 149,77 Il presidente L'estensore ove nfu n 6100 + 7 , 5) 1 IL CANCELLIERE C1 Valeria Weri CORTE SUPREMA CASSAZIONE C 7007 Si attesta ja registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 17 1. 2012 serie 4 al n. 2132 versate € 155 77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)