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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5131/2025 r.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Katia C.F._1
IA del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1
- resistente non costituito con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni della ricorrente:
1 “Voglia L'Ill.mo Tribunale Pronunciare la separazione dei coniugi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con espressa rinuncia a tutte le ulteriori domande contenute in ricorso introduttivo ivi compresa la richiesta di addebito della separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Stefano Dambruoso esprime parere favorevole”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025, Parte_1
chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal marito, , che aveva sposato a Bologna il 6 agosto CP_1
2022, senza avere avuto figli dal convenuto.
La ricorrente, allegando pregresse condotte del marito prevaricanti, aggressive e violente, chiedeva preliminarmente, in via cautelare, che fosse ordinata “l'immediata cessazione da parte del Sig. delle condotte pregiudizievoli poste in CP_1
essere nei confronti della moglie” e che fosse ordinato al convenuto di non avvicinarsi all'abitazione della ricorrente, nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai figli minori nati da precedenti relazioni. Nel merito, Parte_1
, oltre alla pronuncia di separazione con addebito al
[...]
coniuge, chiedeva di continuare a risiedere “presso l'abitazione familiare sita in Bologna, via Dell'Inferno n. 1/4, comprensiva di
2 tutti gli arredi, mobili e suppellettili” e “pur essendo alla ricerca di lavoro”, dichiarava di nulla chiedere al marito a titolo di contributo al suo mantenimento.
La ricorrente, all'udienza del 28 maggio 2025, rinunciava alla domanda di natura cautelare ed il Presidente relatore dichiarava non luogo a provvedere in merito alla stessa.
All'udienza del 16 luglio 2025, venivano sentiti i coniugi di persona: la ricorrente compariva personalmente, mentre il convenuto, non costituitosi e rimasto pertanto contumace, veniva sentito personalmente mediante collegamento audiovisivo a distanza dal carcere in cui si trovava detenuto. A tale udienza confermava la volontà di separarsi dal marito Parte_1
ed escludeva una riconciliazione ed il convenuto, preso atto della volontà della moglie, non si opponeva alla separazione. Il difensore rinunciava quindi alla domanda di addebito e ad ogni altra domanda nei confronti del convenuto e chiedeva che fosse fissata l'udienza conclusiva. In accoglimento dell'istanza del difensore, il Presidente relatore fissava l'udienza di rimessione della causa al Collegio, disponendone la sostituzione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza resa il 28 ottobre 2025, il Tribunale, cui la causa era stata rimessa per la decisione, rilevava che il Pubblico Ministero non aveva rassegnato le proprie conclusioni e che non risultava che lo stesso fosse stato messo al
3 corrente dell'instaurazione della presente causa;
rimetteva pertanto le parti dinanzi al Presidente relatore per l'udienza del 25 novembre 2025, alle ore 9,20, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. Trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, che interveniva in data 18 novembre 2025, e depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni.
Ciò premesso, si osserva che la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sia alla luce del contenuto del ricorso, che in considerazione del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente relatore.
Non vi sono domande accessorie rispetto alla pronuncia della separazione, in quanto la ricorrente ha espressamente rinunciato a quelle inizialmente proposte contro il convenuto.
Nulla si dispone sulle spese processuali, che pertanto restano a carico di , tenuto conto della rinuncia Parte_1
alle domande accessorie da parte della ricorrente e considerato il carattere necessario del giudizio, finalizzato ad ottenere la pronuncia di separazione personale.
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P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato
[...] CP_1
a Tunisi (Tunisia) il 5 aprile 1992, i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 6 agosto 2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 382, parte I, dell'anno 2022;
B) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 25 novembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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