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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 108/2024 promoSA da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. LUNEDEI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSSATO DENISE APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CERLIANI Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO, APPELLATO
Avverso la sentenza n.649 del 03 luglio 2023 emeSA dal Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito, riformare parzialmente la sentenza n. 649/2023, pubblicata in data 03.07.2023, del Tribunale di Rimini (nella persona del G.O.P. TT.SA Ilaria Giambelli), nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1396/2019, non notificata, oggetto della presente impugnazione, per i motivi dedotti in atti, e per l'effetto: a) condannare l'appellata al risarcimento del danno patrimoniale, sub species del danno da Controparte_1 incapacità lavorativa specifica di dottore commercialista, in favore della TT.SA da liquidarsi nella Parte_1 misura di euro 1.438,72, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta equa all'esito del gravame, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel I motivo appello, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo;
b) condannare l'appellata al pagamento delle spese legali di assistenza stragiudiziale, liquidate Controparte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e senza procedere ad alcuna arbitraria ed immotivata riduzione, in favore della TT.SA , che si indicano nella misura di € 3.370,57, o nella diversa, maggiore o minore, Parte_1 somma ritenuta equa all'esito del gravame, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel II motivo di appello, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla pagina 1 di 5 debenza al saldo effettivo, con detrazione delle somme anticipate dall'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado;
c)condannare l'appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali e processuali Controparte_1 del procedimento di A.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, in favore della TT.SA , che si indicano nella somma di € 3.222,54 o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta Parte_1 equa all'esito del gravame, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel III motivo di appello, con detrazione delle somme alla steSA eventualmente anticipate dall'appellata; d) condannare l'appellata al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte, ai sensi dell'art. Controparte_1 91 c.p.c., in favore della TT.SA , che si indicano nella somma di € 366,00 o nella diversa, maggiore o Parte_1 minore, somma ritenuta equa, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel IV motivo di appello, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo, con detrazione delle somme alla steSA eventualmente anticipate dall'appellata. e) condannare l'appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali del procedimento di primo grado, Controparte_1 liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e senza procedere ad alcuna arbitraria ed illegittima compensazione, in favore della TT.SA che si indicano nella somma di € 3.809,66 o nella diversa, Parte_1 maggiore o minore, somma ritenuta equa, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel V motivo di appello. In ogni caso con vittoria delle spese di lite (compenso determinato ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del presente giudizio di impugnazione.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, rigettare l'appello proposto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi legali del secondo grado di giudizio, con maggiorazione del 30% alla luce del rispetto dei criteri di redazione atti di cui al D.M. 7 agosto 2023 n. 110 (chiarezza espositiva, sinteticità, formattazione, navigabilità dell'atto, collegamenti ipertestuali, criteri di massimazione), oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne in giudizio avanti al Tribunale di Rimini la società Parte_1 Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 12.07.2016. Espose che in tale data mentre si trovava in qualità di cliente presso la piscina esterna di proprietà della convenuta veniva attinta al capo da un ombrellone che per effetto delle raffiche di vento si sganciava dal basamento al quale era fiSAto. Riportava quindi lesioni personali oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 4594/2017 Tribunale di Rimini: in particolare, la ctu a firma del dott. attestava che dal sinistro era derivata per l'attrice una Per_1 inabilità temporanea biologica di complessivi 40 giorni (parziale: per 5 giorni al 75%; per 15 giorni al 50%; per 20 giorni al 25%) nonché un danno biologico permanente del 2%. Lo stesso perito, con successiva nota volta a correggere un errore materiale in cui era incorso, aggiungeva che “l'inabilità lavorativa temporanea è sovrapponibile a quella biologica” con ciò dando motivo alle pretese risarcitorie avanzate dall'odierna appellante aventi ad oggetto il danno per perdita di capacità di lavoro specifica. A seguito di tale accertamento la compagnia assicuratrice della convenuta ( ) erogava Controparte_2 euro 7000,00 alla in riparazione del pregiudizio subito, e di rimborso delle spese legali sostenute Pt_1 per l'espletamento della procedura di accertamento tecnico preventivo. La società costituendosi in giudizio contestava la domanda attorea esclusivamente Controparte_1 in ordine al profilo della quantificazione del danno oggetto della pretesa risarcitoria. Il Tribunale con sentenza resa il 03 Luglio 2023 accertato che il sinistro subito dalla fosse Pt_1 addebitabile a responsabilità della ha condannato quest'ultima al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice della somma di euro 5255,91 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di risarcimento del danno subito, e a rifondere all'attrice il compenso professionale per l'attività stragiudiziale prestata, liquidato in euro 1.800 oltre IVA e CPA e, da ultimo, ha ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 5 Peraltro, ciò che in questa sede occorre evidenziare è che il giudice di primo grado nell'accertare il danno risarcibile non ha riconosciuto quello da perdita di capacità di lavoro specifica ritenendo che tale pregiudizio non sia stato adeguatamente provato in giudizio da parte dell'attrice. Avverso tale decisione ha proposto appello articolando cinque motivi. La Parte_1 si è costituita in giudizio contestando le doglianze dell'appellante e chiedendo Controparte_1 la conferma della decisione impugnata. 1) Il primo motivo di appello verte sulla mancata liquidazione del danno da perdita di capacità di lavoro specifica temporanea. L'appellante contesta la decisione del Tribunale di Rimini che ha ritenuto non dimostrata questa voce di danno nonostante la ctu resa in sede di Atp avesse accertato che l'inabilità biologica temporanea, subita dalla danneggiata in conseguenza del sinistro, aveva determinato una corrispondente inabilità lavorativa. Inoltre, il giudice di prime cure nel giungere alle sue conclusioni avrebbe trascurato le dichiarazioni reddituali prodotte in giudizio dall'attrice che darebbero atto del fatto che nell'anno di verificazione dell'incidente la steSA abbia percepito dei redditi inferiori rispetto a quelli conseguiti negli anni precedenti, a riprova della contrazione della capacità di guadagno patita dall'appellante. Infine, la sentenza sarebbe censurabile per aver ritenuto non assolto l'onere probatorio senza peraltro ammettere le prove testimoniali richieste dalla tese a dimostrare che la steSA in Pt_1 conseguenza delle lesioni subite ridusse la propria presenza in ufficio con inevitabili ricadute sui propri introiti. Le critiche svolte sul punto dall'appellante non appaiono fondate. Come correttamente osservato dal Tribunale di Rimini, il danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro specifica, come ogni pregiudizio risarcibile, deve essere allegato e provato da parte del danneggiato che agisce in giudizio. In proposito la Corte di caSAzione (Ord. n.16604 del 2025) ha di recente chiarito come a tal fine non sia sufficiente che venga addotta e accertata una invalidità che, menomando la capacità di guadagno del danneggiato, determini in ipotesi una riduzione dei suoi redditi ma è neceSArio provare che tale contrazione si sia concretamente verificata o comunque sia altamente probabile, in nesso causale con la invalidità: ciò in quanto la perdita di capacità di lavoro rappresenta la possibile causa di danno ma non coincide con il danno stesso. Ne consegue che le risultanze di una ctu che accerti una inabilità lavorativa non sono di per sé esaurienti al fine di ritenere comprovato il pregiudizio economico patito dal danneggiato. Occorre infatti che quest'ultimo fornisca elementi concreti sulla base dei quali si poSA ritenere acclarato che il lavoratore abbia effettivamente visto ridurre le proprie entrate patrimoniali in conseguenza del sinistro subito. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie si rileva che l'odierna appellante non ha assolto all'onere probatorio sulla steSA gravante. Le dichiarazioni reddituali prodotte non sono sufficienti per giungere a conclusioni differenti. Dalle stesse si desume come nell'anno in cui si verificò l'incidente la vide decrescere le proprie entrate reddituali rispetto agli altri anni d'imposta. In particolare, CP_3 dalla dichiarazione dei redditi 2017 per l'anno 2016 (anno in cui si verificò il sinistro) si evince un reddito di euro 16.864,00 a fronte di un reddito più alto per gli anni precedenti (30.053,00 per l'anno 2015 e 36.989,00 per l'anno 2014). Questa contrazione dei redditi è tuttavia un elemento indiziario, insufficiente da solo a dimostrare un danno causalmente riconducibile alle lesioni: è infatti inverosimile, per un libero professionista, che la semplice riduzione della presenza in ufficio per un periodo tutto sommato modesto poSA incidere così drasticamente sul volume di affari e sulle entrate come verificatosi nella fattispecie: tendenzialmente, infatti, un professionista pur assentandosi dal lavoro per qualche giorno, mantiene la sua clientela e ha modo di recuperare le attività sospese o rinviate in un momento successivo. Del resto la percezione di un reddito inferiore, come opportunamente osservato dall'appellata, ben potrebbe essere conseguente ad altri fattori come, ad esempio, una riduzione dell'attività per cause contingenti o un minor impegno lavorativo profuso per soddisfare esigenze familiari o personali o, pagina 3 di 5 ancora, essere semplicemente determinato dal fatto che per il professionista non vi è neceSAria corrispondenza tra il periodo fiscale in cui si prestano determinati servizi alla clientela e quello in cui vengono incamerati i relativi corrispettivi. In conclusione, in presenza di una prova indiziaria manca la pluralità e concordanza degli indizi neceSAria, e non è integrata la prova a sostegno della pretesa azionata, quindi la sentenza di primo grado va confermata. Anche la scelta di non ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte attorea non risulta censurabile. Le risultanze eventualmente scaturenti dall'escussione dei testi non avrebbero apportato elementi rilevanti ai fini del giudizio, dal momento che la circostanza per cui la nei giorni successivi all'incidente abbia ridotto la propria presenza Pt_1 in ufficio non è oggetto di contestazione e ad ogni modo, per quanto sopra evidenziato, non avrebbe comunque dimostrato l'effettiva verificazione del danno economico subito dall'appellante. 2) e 3) Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi attenendo entrambi alla liquidazione delle spese poste a carico dell'appellata. In particolare, con la prima delle due censure si adduce l'erronea determinazione dell'importo delle spese di assistenza stragiudiziale resa dai difensori della (avv.ti Marco Lunedei e Denise Pt_1 RoSAto). Con la terza doglianza, invece, si lamenta il fatto che nel computo delle spese giudiziali il Tribunale avrebbe del tutto tralasciato quelle afferenti alla procedura di atp intentata dall'appellante prima del giudizio di primo grado. Le critiche sono infondate per le seguenti ragioni. Va premesso che il giudice di primo grado, dopo aver valutato l'attività complessivamente resa dai difensori dell'appellante prima del giudizio, ha liquidato la somma di euro 1800 a titolo di spese stragiudiziali: a tale esito il Tribunale è pervenuto facendo applicazione dei parametri previsti dal DM 55 del 2014 individuando un valore ricompreso tra il minimo e medio previsto dallo stesso in riferimento allo scaglione di riferimento. Questa Corte pur riscontrando effettivamente sul punto un vulnus motivazionale della sentenza che non specifica quali siano gli esborsi considerati nel calcolo, nondimeno ritiene che nel merito la decisione del giudice di primo grado sia corretta. Anzitutto va rilevato che dal tenore delle argomentazioni del giudice si desume che questi abbia incluso nelle spese della fase stragiudiziale anche le spese legali dell'atp. Ciò consente in primo luogo di respingere il terzo motivo di appello che, come visto, lamenta l'illegittimità della sentenza proprio sotto tale profilo. Anche la censura di non congruità della somma riconosciuta dal giudice non è fondata: dagli atti di causa non emerge una così rilevante attività compiuta dai legali prima del giudizio che poSA giustificare quanto richiesto dall'appellante. Oltre l'espletamento della procedura di atp risulta infatti unicamente l'avvio della procedura di convenzione di negoziazione assistita (declinata dall'appellata) che, come ammesso anche dall'appellante, si è risolta unicamente nell'invio del relativo invito declinato dalla oltre che in una inevitabile fase di studio e confronto con il cliente. Anche la CP_2 scelta di avvalersi in questa fase dell'assistenza di due difensori non è giustificata, vista la semplicità della controversia. Per ciò che riguarda poi l'atp, va evidenziato che i costi della ctu, che ne costituisce una parte importante, sono già stati posti a carico della da parte della sentenza di primo grado. CP_1 Alla luce di queste considerazioni e facendo riferimento ai parametri fiSAti dal DM 55/2014 (che per le spese stragiudiziali individua un minimo di euro 993 e un medio di euro 1985; mentre per quelle di attivazione della procedura di convenzione di negoziazione assistita un minimo di euro 221 e un medio di euro 662) si ritiene che la somma complessiva di 1800 euro liquidata dal Tribunale sia pienamente consona. 4) Con il quarto motivo di appello viene impugnata la decisione di primo grado per aver omesso di Per_ pronunciarsi in merito alle spese per l'attività del ctu di parte dott. pagina 4 di 5 Il motivo non può essere accolto: dalla lettura degli atti di causa, infatti, si evince come il compenso spettante al perito (pari ad euro 366,00) sia incluso nelle spese mediche sostenute dalla danneggiata che il Tribunale di Rimini ha già riconosciuto e compreso nel risarcimento posto a carico della CP_1
[...] 5) Con il quinto e ultimo motivo di appello si contesta la sentenza impugnata per aver compensato le spese di lite tra le parti. Il gravame muove dalla considerazione per cui tale compensazione non si giustifichi in virtù del fatto che la somma risarcitoria spettante alla danneggiata è superiore rispetto a quella di 7000,00 euro riconosciuta dalla compagnia assicuratrice. Di conseguenza cadrebbe il presupposto su cui si è fondata la decisione del giudice di primo grado: ovvero la scarsa utilità dell'azione intentata dall'attore avendo questi, al momento della proposizione della domanda, già incamerato gran parte del risarcimento dovuto. Sennonché, ritenendo corretto confermare la decisione del Tribunale in ordine agli importi riconosciuti alla per il pregiudizio subito, ne deriva che anche scelta di compensazione delle spese giudiziali Pt_1 non richieda riforma essendo condivisibile il ragionamento compiuto dal primo giudice. La somma versata dalla assicurazione prima del giudizio di merito era infatti sufficiente a rifondere il danno e le spese legali sino a quel momento sostenute, come liquidate, tenendo conto di devalutazione, rivalutazione, ed accessori. La decisione di primo grado va quindi integralmente confermata. Le spese del grado si compensano, potendosi attribuire l'origine del contenzioso anche al ritardo con cui la assicurazione ha fatto fronte al debito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello, e conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 108/2024 promoSA da:
c.f. , con il patrocinio dell'avv. LUNEDEI MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSSATO DENISE APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CERLIANI Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO, APPELLATO
Avverso la sentenza n.649 del 03 luglio 2023 emeSA dal Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito, riformare parzialmente la sentenza n. 649/2023, pubblicata in data 03.07.2023, del Tribunale di Rimini (nella persona del G.O.P. TT.SA Ilaria Giambelli), nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1396/2019, non notificata, oggetto della presente impugnazione, per i motivi dedotti in atti, e per l'effetto: a) condannare l'appellata al risarcimento del danno patrimoniale, sub species del danno da Controparte_1 incapacità lavorativa specifica di dottore commercialista, in favore della TT.SA da liquidarsi nella Parte_1 misura di euro 1.438,72, o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta equa all'esito del gravame, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel I motivo appello, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo;
b) condannare l'appellata al pagamento delle spese legali di assistenza stragiudiziale, liquidate Controparte_1 secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e senza procedere ad alcuna arbitraria ed immotivata riduzione, in favore della TT.SA , che si indicano nella misura di € 3.370,57, o nella diversa, maggiore o minore, Parte_1 somma ritenuta equa all'esito del gravame, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel II motivo di appello, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla pagina 1 di 5 debenza al saldo effettivo, con detrazione delle somme anticipate dall'appellata, in esecuzione della sentenza di primo grado;
c)condannare l'appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali e processuali Controparte_1 del procedimento di A.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, in favore della TT.SA , che si indicano nella somma di € 3.222,54 o nella diversa, maggiore o minore, somma ritenuta Parte_1 equa all'esito del gravame, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel III motivo di appello, con detrazione delle somme alla steSA eventualmente anticipate dall'appellata; d) condannare l'appellata al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte, ai sensi dell'art. Controparte_1 91 c.p.c., in favore della TT.SA , che si indicano nella somma di € 366,00 o nella diversa, maggiore o Parte_1 minore, somma ritenuta equa, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel IV motivo di appello, oltre ad interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo, con detrazione delle somme alla steSA eventualmente anticipate dall'appellata. e) condannare l'appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese legali del procedimento di primo grado, Controparte_1 liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e senza procedere ad alcuna arbitraria ed illegittima compensazione, in favore della TT.SA che si indicano nella somma di € 3.809,66 o nella diversa, Parte_1 maggiore o minore, somma ritenuta equa, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, ritualmente dedotte e provate in atti nel V motivo di appello. In ogni caso con vittoria delle spese di lite (compenso determinato ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del presente giudizio di impugnazione.
L'appellata ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, rigettare l'appello proposto e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi legali del secondo grado di giudizio, con maggiorazione del 30% alla luce del rispetto dei criteri di redazione atti di cui al D.M. 7 agosto 2023 n. 110 (chiarezza espositiva, sinteticità, formattazione, navigabilità dell'atto, collegamenti ipertestuali, criteri di massimazione), oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne in giudizio avanti al Tribunale di Rimini la società Parte_1 Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 12.07.2016. Espose che in tale data mentre si trovava in qualità di cliente presso la piscina esterna di proprietà della convenuta veniva attinta al capo da un ombrellone che per effetto delle raffiche di vento si sganciava dal basamento al quale era fiSAto. Riportava quindi lesioni personali oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 4594/2017 Tribunale di Rimini: in particolare, la ctu a firma del dott. attestava che dal sinistro era derivata per l'attrice una Per_1 inabilità temporanea biologica di complessivi 40 giorni (parziale: per 5 giorni al 75%; per 15 giorni al 50%; per 20 giorni al 25%) nonché un danno biologico permanente del 2%. Lo stesso perito, con successiva nota volta a correggere un errore materiale in cui era incorso, aggiungeva che “l'inabilità lavorativa temporanea è sovrapponibile a quella biologica” con ciò dando motivo alle pretese risarcitorie avanzate dall'odierna appellante aventi ad oggetto il danno per perdita di capacità di lavoro specifica. A seguito di tale accertamento la compagnia assicuratrice della convenuta ( ) erogava Controparte_2 euro 7000,00 alla in riparazione del pregiudizio subito, e di rimborso delle spese legali sostenute Pt_1 per l'espletamento della procedura di accertamento tecnico preventivo. La società costituendosi in giudizio contestava la domanda attorea esclusivamente Controparte_1 in ordine al profilo della quantificazione del danno oggetto della pretesa risarcitoria. Il Tribunale con sentenza resa il 03 Luglio 2023 accertato che il sinistro subito dalla fosse Pt_1 addebitabile a responsabilità della ha condannato quest'ultima al pagamento in Controparte_1 favore dell'attrice della somma di euro 5255,91 (oltre rivalutazione ed interessi) a titolo di risarcimento del danno subito, e a rifondere all'attrice il compenso professionale per l'attività stragiudiziale prestata, liquidato in euro 1.800 oltre IVA e CPA e, da ultimo, ha ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti. pagina 2 di 5 Peraltro, ciò che in questa sede occorre evidenziare è che il giudice di primo grado nell'accertare il danno risarcibile non ha riconosciuto quello da perdita di capacità di lavoro specifica ritenendo che tale pregiudizio non sia stato adeguatamente provato in giudizio da parte dell'attrice. Avverso tale decisione ha proposto appello articolando cinque motivi. La Parte_1 si è costituita in giudizio contestando le doglianze dell'appellante e chiedendo Controparte_1 la conferma della decisione impugnata. 1) Il primo motivo di appello verte sulla mancata liquidazione del danno da perdita di capacità di lavoro specifica temporanea. L'appellante contesta la decisione del Tribunale di Rimini che ha ritenuto non dimostrata questa voce di danno nonostante la ctu resa in sede di Atp avesse accertato che l'inabilità biologica temporanea, subita dalla danneggiata in conseguenza del sinistro, aveva determinato una corrispondente inabilità lavorativa. Inoltre, il giudice di prime cure nel giungere alle sue conclusioni avrebbe trascurato le dichiarazioni reddituali prodotte in giudizio dall'attrice che darebbero atto del fatto che nell'anno di verificazione dell'incidente la steSA abbia percepito dei redditi inferiori rispetto a quelli conseguiti negli anni precedenti, a riprova della contrazione della capacità di guadagno patita dall'appellante. Infine, la sentenza sarebbe censurabile per aver ritenuto non assolto l'onere probatorio senza peraltro ammettere le prove testimoniali richieste dalla tese a dimostrare che la steSA in Pt_1 conseguenza delle lesioni subite ridusse la propria presenza in ufficio con inevitabili ricadute sui propri introiti. Le critiche svolte sul punto dall'appellante non appaiono fondate. Come correttamente osservato dal Tribunale di Rimini, il danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro specifica, come ogni pregiudizio risarcibile, deve essere allegato e provato da parte del danneggiato che agisce in giudizio. In proposito la Corte di caSAzione (Ord. n.16604 del 2025) ha di recente chiarito come a tal fine non sia sufficiente che venga addotta e accertata una invalidità che, menomando la capacità di guadagno del danneggiato, determini in ipotesi una riduzione dei suoi redditi ma è neceSArio provare che tale contrazione si sia concretamente verificata o comunque sia altamente probabile, in nesso causale con la invalidità: ciò in quanto la perdita di capacità di lavoro rappresenta la possibile causa di danno ma non coincide con il danno stesso. Ne consegue che le risultanze di una ctu che accerti una inabilità lavorativa non sono di per sé esaurienti al fine di ritenere comprovato il pregiudizio economico patito dal danneggiato. Occorre infatti che quest'ultimo fornisca elementi concreti sulla base dei quali si poSA ritenere acclarato che il lavoratore abbia effettivamente visto ridurre le proprie entrate patrimoniali in conseguenza del sinistro subito. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie si rileva che l'odierna appellante non ha assolto all'onere probatorio sulla steSA gravante. Le dichiarazioni reddituali prodotte non sono sufficienti per giungere a conclusioni differenti. Dalle stesse si desume come nell'anno in cui si verificò l'incidente la vide decrescere le proprie entrate reddituali rispetto agli altri anni d'imposta. In particolare, CP_3 dalla dichiarazione dei redditi 2017 per l'anno 2016 (anno in cui si verificò il sinistro) si evince un reddito di euro 16.864,00 a fronte di un reddito più alto per gli anni precedenti (30.053,00 per l'anno 2015 e 36.989,00 per l'anno 2014). Questa contrazione dei redditi è tuttavia un elemento indiziario, insufficiente da solo a dimostrare un danno causalmente riconducibile alle lesioni: è infatti inverosimile, per un libero professionista, che la semplice riduzione della presenza in ufficio per un periodo tutto sommato modesto poSA incidere così drasticamente sul volume di affari e sulle entrate come verificatosi nella fattispecie: tendenzialmente, infatti, un professionista pur assentandosi dal lavoro per qualche giorno, mantiene la sua clientela e ha modo di recuperare le attività sospese o rinviate in un momento successivo. Del resto la percezione di un reddito inferiore, come opportunamente osservato dall'appellata, ben potrebbe essere conseguente ad altri fattori come, ad esempio, una riduzione dell'attività per cause contingenti o un minor impegno lavorativo profuso per soddisfare esigenze familiari o personali o, pagina 3 di 5 ancora, essere semplicemente determinato dal fatto che per il professionista non vi è neceSAria corrispondenza tra il periodo fiscale in cui si prestano determinati servizi alla clientela e quello in cui vengono incamerati i relativi corrispettivi. In conclusione, in presenza di una prova indiziaria manca la pluralità e concordanza degli indizi neceSAria, e non è integrata la prova a sostegno della pretesa azionata, quindi la sentenza di primo grado va confermata. Anche la scelta di non ammettere le prove testimoniali richieste dalla parte attorea non risulta censurabile. Le risultanze eventualmente scaturenti dall'escussione dei testi non avrebbero apportato elementi rilevanti ai fini del giudizio, dal momento che la circostanza per cui la nei giorni successivi all'incidente abbia ridotto la propria presenza Pt_1 in ufficio non è oggetto di contestazione e ad ogni modo, per quanto sopra evidenziato, non avrebbe comunque dimostrato l'effettiva verificazione del danno economico subito dall'appellante. 2) e 3) Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi attenendo entrambi alla liquidazione delle spese poste a carico dell'appellata. In particolare, con la prima delle due censure si adduce l'erronea determinazione dell'importo delle spese di assistenza stragiudiziale resa dai difensori della (avv.ti Marco Lunedei e Denise Pt_1 RoSAto). Con la terza doglianza, invece, si lamenta il fatto che nel computo delle spese giudiziali il Tribunale avrebbe del tutto tralasciato quelle afferenti alla procedura di atp intentata dall'appellante prima del giudizio di primo grado. Le critiche sono infondate per le seguenti ragioni. Va premesso che il giudice di primo grado, dopo aver valutato l'attività complessivamente resa dai difensori dell'appellante prima del giudizio, ha liquidato la somma di euro 1800 a titolo di spese stragiudiziali: a tale esito il Tribunale è pervenuto facendo applicazione dei parametri previsti dal DM 55 del 2014 individuando un valore ricompreso tra il minimo e medio previsto dallo stesso in riferimento allo scaglione di riferimento. Questa Corte pur riscontrando effettivamente sul punto un vulnus motivazionale della sentenza che non specifica quali siano gli esborsi considerati nel calcolo, nondimeno ritiene che nel merito la decisione del giudice di primo grado sia corretta. Anzitutto va rilevato che dal tenore delle argomentazioni del giudice si desume che questi abbia incluso nelle spese della fase stragiudiziale anche le spese legali dell'atp. Ciò consente in primo luogo di respingere il terzo motivo di appello che, come visto, lamenta l'illegittimità della sentenza proprio sotto tale profilo. Anche la censura di non congruità della somma riconosciuta dal giudice non è fondata: dagli atti di causa non emerge una così rilevante attività compiuta dai legali prima del giudizio che poSA giustificare quanto richiesto dall'appellante. Oltre l'espletamento della procedura di atp risulta infatti unicamente l'avvio della procedura di convenzione di negoziazione assistita (declinata dall'appellata) che, come ammesso anche dall'appellante, si è risolta unicamente nell'invio del relativo invito declinato dalla oltre che in una inevitabile fase di studio e confronto con il cliente. Anche la CP_2 scelta di avvalersi in questa fase dell'assistenza di due difensori non è giustificata, vista la semplicità della controversia. Per ciò che riguarda poi l'atp, va evidenziato che i costi della ctu, che ne costituisce una parte importante, sono già stati posti a carico della da parte della sentenza di primo grado. CP_1 Alla luce di queste considerazioni e facendo riferimento ai parametri fiSAti dal DM 55/2014 (che per le spese stragiudiziali individua un minimo di euro 993 e un medio di euro 1985; mentre per quelle di attivazione della procedura di convenzione di negoziazione assistita un minimo di euro 221 e un medio di euro 662) si ritiene che la somma complessiva di 1800 euro liquidata dal Tribunale sia pienamente consona. 4) Con il quarto motivo di appello viene impugnata la decisione di primo grado per aver omesso di Per_ pronunciarsi in merito alle spese per l'attività del ctu di parte dott. pagina 4 di 5 Il motivo non può essere accolto: dalla lettura degli atti di causa, infatti, si evince come il compenso spettante al perito (pari ad euro 366,00) sia incluso nelle spese mediche sostenute dalla danneggiata che il Tribunale di Rimini ha già riconosciuto e compreso nel risarcimento posto a carico della CP_1
[...] 5) Con il quinto e ultimo motivo di appello si contesta la sentenza impugnata per aver compensato le spese di lite tra le parti. Il gravame muove dalla considerazione per cui tale compensazione non si giustifichi in virtù del fatto che la somma risarcitoria spettante alla danneggiata è superiore rispetto a quella di 7000,00 euro riconosciuta dalla compagnia assicuratrice. Di conseguenza cadrebbe il presupposto su cui si è fondata la decisione del giudice di primo grado: ovvero la scarsa utilità dell'azione intentata dall'attore avendo questi, al momento della proposizione della domanda, già incamerato gran parte del risarcimento dovuto. Sennonché, ritenendo corretto confermare la decisione del Tribunale in ordine agli importi riconosciuti alla per il pregiudizio subito, ne deriva che anche scelta di compensazione delle spese giudiziali Pt_1 non richieda riforma essendo condivisibile il ragionamento compiuto dal primo giudice. La somma versata dalla assicurazione prima del giudizio di merito era infatti sufficiente a rifondere il danno e le spese legali sino a quel momento sostenute, come liquidate, tenendo conto di devalutazione, rivalutazione, ed accessori. La decisione di primo grado va quindi integralmente confermata. Le spese del grado si compensano, potendosi attribuire l'origine del contenzioso anche al ritardo con cui la assicurazione ha fatto fronte al debito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello, e conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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