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18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 30. 1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell' articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.
Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell' articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):
"Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).".
Note all'art. 30:
Si riporta il testo dell' articolo 111, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):
"Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).".
Commentari • 10
- 1. Condominio e fallimento: la sorte delle quote del condomino fallitoDomenico Rosati · https://www.diritto.it/ · 23 giugno 2022 · 11.708411
[…] Le quote condominiali divenute esigibili successivamente alla dichiarazione di fallimento Al contrario, gli oneri condominiali esigibili dopo la dichiarazione di fallimento e fino alla vendita dell'immobile non hanno natura concorsuale e costituiscono crediti prededucibili, in quanto l'art. 30 della Legge n. 220/2012 (“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), così recita: “I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, […]
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Velletri, sentenza 19/12/2022, n. 2345Provvedimento: […] Ed infatti la normativa richiamata dall'attore (art. 30 Legge 220/2012 secondo cui “I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, […]Leggi di più...
- prededuzione·
- art. 63 disp. att. c.c.·
- art. 2770 c.c.·
- privilegio·
- opposizione agli atti esecutivi·
- spese necessarie alla conservazione immobile·
- art. 30 Legge 220/2012·
- esecuzione individuale·
- spese condominiali·
- art. 2741 c.c.