Sentenza 1 agosto 2013
Massime • 1
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 cod. pen.) l'inottemperanza dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. per violazione dell'ordinanza del sindaco di divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore notturne).
Commentari • 8
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1. Da diversi giorni ormai l'emergenza determinata dalla diffusione del coronavirus ha sconvolto la nostra quotidianità, e promette di farlo per non poco tempo ancora. Stiamo vivendo una situazione inedita, rispetto alla quale ognuno di noi, rimanendo a casa e limitando il più possibile le occasioni di contatto sociale, può e deve contribuire a ridurre la capacità diffusiva di un virus che ogni giorno miete vittime, specie tra i soggetti più deboli ed esposti al contagio, e che sta mettendo in crisi il sistema sanitario nazionale. Mentre medici, infermieri e scienziati sono impegnati giorno e notte a salvare vite, siamo chiamati, come mai prima, a una serie di rinunce, piccole e grandi, …
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Leggi di più… - 5. Denunce penali ex articolo 650 Codice Penale e misure di contenimentoSergio Zaro · https://www.filodiritto.com/ · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/08/2013, n. 44238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44238 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 01/08/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 19120
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 23776/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA HA N. IL 23/02/1977;
avverso la sentenza n. 661/2010 TRIBUNALE di AREZZO, del 08/02/2011;
visti gi atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/08/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. Spinaci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Arezzo ha condannato RA HA alla pena di Euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 c.p., per aver violato l'ordinanza del sindaco di Arezzo del 13 maggio 2008, che faceva divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore comprese tra le 21,00 e le 5,00, e ciò bevendo, lungo la pubblica via, della birra contenuta in una bottiglia di vetro nelle ore di divieto e durante il periodo di vigenza dell'ordinanza.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore Avv. Donno, RA HA, deducendo:
- violazione di legge, perché l'ordinanza del sindaco non è un provvedimento impartito ad uno o più soggetti determinati è non è motivata da ragioni di giustizia o di sicurezza, o di ordine pubblico o di igiene.
- violazione di legge per assenza di un provvedimento legalmente dato, perché l'ordinanza de qua è stata emessa fuori dei casi consentiti di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, che devono essere connotati da gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini. - violazione di legge, perché l'ordinanza in esame non contiene alcun divieto di consumo di bevande in vetro per gli acquirenti;
essa vieta il consumo di bevande in bottiglia per l'asporto per gli acquirenti - consumatori;
tale divieto non è previsto per il semplice consumo di bevande in bottiglia, ma per il consumo di bevande in bottiglia vendute per l'asporto. È chiaro allora che nel divieto rientra soltanto il consumo di quelle bevande in bottiglia che siano state vendute per l'asporto dai rivenditori in dettaglio. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. L'integrazione del reato di cui all'art. 650 c.p., implica che l'inosservanza abbia ad oggetto "un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, ovvero si astenga da una certa condotta;
e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
che l'inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione". Si è allora detto che non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all'art. 650) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti, ed a carattere regolamentare.
- Sez. 1, n. 5755 del 25/03/1999 - dep. 07/05/1999, Di Giovanni ed altri, Rv. 21324 -.
Le necessarie caratteristiche di ordinanza d'urgenza mancano in quella per la cui violazione è intervenuta condanna, perché dalla sua motivazione non è dato cogliere il riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari. Pur votata alla cura di apprezzabili finalità di pubblico interesse, l'ordinanza difetta dei necessari presupposti della contingibilità e urgenza, e tende per il suo contenuto a collocarsi nell'ambito dei regolamenti in materia di polizia urbana, commercio e somministrazione di alimenti e bevande, dalla cui violazione non può discendere la responsabilità penale a norma dell'art. 650 c.p.. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto tipico, conseguente alla carenza del necessario presupposto dell'ordine legalmente dato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 1 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013