Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di concussione, deve qualificarsi come delitto solo tentato la fattispecie nella quale il soggetto passivo effettua la promessa di una prestazione, nei confronti del pubblico ufficiale, all'unico scopo di favorire la prosecuzione delle indagini scaturite dalla sua pregressa denuncia, poiché in tal caso non si perfeziona la sequenza che dovrebbe collegare la promessa, e dunque la consumazione del reato, al "metus" provocato dalla condotta dell'agente. (In motivazione la Corte ha chiarito come risulti invece irrilevante la sollecitazione, dopo l'effettuazione della promessa, di un intervento della polizia giudiziaria, poiché la relativa richiesta è successiva, in tal caso, al perfezionamento del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2003, n. 11384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11384 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dai signori magistrati:
dott. Renato Acquarone Presidente
dott. Luciano Deriu Consigliere
dott. Ilario Martella Consigliere
dott. Francesco Gramendola Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG NO , n. a Frosinone il 13 maggio 1955;
nei confronti della sentenza del 18 maggio 2001 della Corte d'appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento del reato consumato anziché tentato;
uditi i difensori: per le parti civili AU SI e CH IN gli avv. G. Gianzi e G. Corsetti per il ricorrente, gli avv. F. Coppi e R. Misserville.
IN FATTO E DIRITTO
1. - RU NG , ufficiale sanitario della USL FR/5 di Ceccano, è stato condannato dal Tribunale di Frosinone. con sentenza del 21 settembre 2000. alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per il reato di concussione, perché, abusando delle sua qualità e servendosi di IO CI per la trattativa sul compenso indebito, induceva VI AU e la madre DI CH (i quali gestivano un negozio di vendita di materiali per l'agricoltura) a versargli la somma di lire quattro milioni per il rilascio di un'autorizzazione sanitaria per il commercio anche di prodotti diserbanti e anticrittogamici nella loro rivendita di VA (reato commesso il 16 marzo 1994), secondo le previsioni del d.p.r. 1255/1968. 2. - Il Tribunale accoglieva pienamente la tesi dell'accusa secondo la quale lo NG si era servito del comune conoscente CI per la richiesta concussiva, posta in essere prevalentemente con comportamenti volti a fare pressione sulla anziana signora CH, madre del AU per la consegna di denaro al CI per conto dello NG .
3. - La richiesta dell'autorizzazione era stata in un primo tempo respinta dallo NG perché il AU si era rifiutato di corrispondere il compenso indebito (e dopo che erano stati fatti due sopralluoghi dallo NG nel negozio, occasioni nelle quali quest'ultimo aveva indicato al AU come sistemare il locale per ottenere l'autorizzazione).
4. - Il Tribunale rilevava, tuttavia, come lo NG , mentre poneva in essere, con le modalità anzidette, il suo progetto delittuoso, agiva apparentemente nei confronti del richiedente AU su un piano di rispetto della legalità: il rigetto dell'istanza veniva, infatti, giustificato dall'odierno ricorrente con la motivazione che i locali non erano idonei per la vendita dei prodotti di cui si è detto. Lo stesso ufficiale sanitario, che - come precisato - aveva eseguito due sopralluoghi nel negozio, aveva invitato il AU a mettere il locale in regola con la normativa di settore, consegnando anche a un professionista incaricato dal richiedente una copia delle disposizioni che dovevano essere rispettate.
5. - In conseguenza di ciò il AU aveva denunciato i fatti alla polizia giudiziaria con la quale aveva concordato un piano volto a raccogliere prove del reato mediante l'utilizzazione di apparecchiature di registrazione di cassette magnetiche - consegnate al AU - con le quali si sarebbero registrati colloqui tra il AU da un lato e lo NG e il CI dall'altro (cosa che in pratica fu realizzata), e a simulare una consegna (controllata) della somma anzidetta al CI.
6. - Riprese, quindi, le trattative e concordata la consegna della somma tra il AU e il CI, fu predisposto l'intervento dell'autorità di polizia che arrestò il CI nell'atto di ricevere il denaro. Le stesse registrazioni telefoniche - ad avviso del Tribunale - lasciavano tracce decisamente compromettenti per la posizione sia del CI che dello NG .
7. - Il CI ha definito la sua posizione processuale di correo dello NG nella concussione col rito del patteggiamento. 8. - II Collegio di primo grado ha posto a base della decisione di responsabilità dello NG le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del CI, che, comparso al dibattimento, ha confermato - dopo il patteggiamento - il pieno coinvolgimento dello NG nei fatti, precisando che tutta l'attività concussiva era stata posta in essere per conto di costui (che ha assunto, invece, una posizione processuale di totale negazione dei fatti assumendo che ogni atto risaliva alla piena responsabilità del CI, che aveva agito da solo), in piena sintonia con le dichiarazioni delle persone offese AU e CH, confortate, peraltro, dalle conversazioni registrate (poi trascritte nel corso del dibattimento), di cui amplissimi brani sono stati integralmente riportati nella sentenza, contenenti colloqui ritenuti largamente coinvolgenti la posizione dello NG quale soggetto artefice del piano concussivo. Anche da tale ultima fonte probatoria il Collegio traeva il pieno convincimento della responsabilità dello NG .
9. - Quanto alla qualificazione giuridica, il Tribunale poneva in evidenza che le persone offese avevano consegnato la somma perché indotte dal pubblico ufficiale, con conseguente sottoposizione al volere di costui, mostrando un atteggiamento psicologico tipico del metus publicae potestatis, respingendo la tesi defensionale della corruzione, fondata principalmente sul fatto che, dopo l'originario rifiuto di concessione dell'autorizzazione, fu il AU a chiedere di riallacciare i contatti con lo NG nonché sulla circostanza che dopo i fatti (e dopo la custodia cautelare sia del CI che dello NG ) la Usl Fr 5 di Ceccano contestò al AU l'inosservanza della normativa relativa ai locali di cui è processo. In sostanza la tesi defensionale mirava a dimostrare che AU si era reso disponibile a pagare lo NG pur di non effettuare i costosi lavori per adeguare i locali stessi alla normativa vigente.
10. - La Corte d'appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato, integralmente quella di primo grado.
11. - Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione lo NG che deduce i seguenti motivi.
12. - Nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Si osserva che nelle sentenze di merito non è riportato un brano delle trascrizioni delle conversazioni (precisamente quella del 2 marzo 1994 con la quale lo NG invitava il AU a "mettersi a posto", aggiungendo che se ciò avesse fatto non vi sarebbe stata necessità dell'intervento di alcuno per ottenere l'autorizzazione richiesta). Tale questione era stata sollevata con l'atto di appello e avrebbe permesso di vedere la situazione in un'ottica completamente diversa e interpretare le altre intercettazioni in modo favorevole all'imputato. La considerazione di una tale prova (la cui omissione nel giudizio di appello integrerebbe il difetto di motivazione) avrebbe permesso anche di opinare diversamente in ordine alla qualificazione giuridica del reato.
13. - Sotto diverso profilo - sottolinea la difesa - la decisione impugnata terrebbe in particolare considerazione le dichiarazioni accusatorie del CI, giustificandone l'attendibilità col fatto che costui, avendo già patteggiato, e quindi essendosi anche autoaccusato, non avrebbe avuto alcuna ragione per mentire al dibattimento. In realtà tale motivazione sarebbe del tutto illogica perché non considera il fatto che il CI - che aveva agito da solo -,aveva accusato lo NG per difendersi. Il dichiarante era "legato" alle sue stesse dichiarazioni, perché, se le avesse ritrattate, si sarebbe esposto a un procedimento per truffa in danno del AU, a un delitto di millantato credito e di calunnia nei confronti dello NG . Le dichiarazioni di CI - osserva ancora la difesa - sarebbero un pilastro dell'accusa perché le deposizioni delle parti offese (già in sè poco attendibili) offrirebbero elementi di giudizio appresi dal CI e si risolverebbero in deposizioni de relato.
14. - Nullità della sentenza per errata applicazione di legge penale, in quanto lo NG avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, al più, di concussione tentata sia perché il preteso concussore non ricevette mai alcuna somma di denaro, sia perché non vi fu una promessa reale di denaro, ma solo simulata, onde la consegna serviva per procurarsi una prova e non era fatta per l'adempimento di un accordo illecito.
15. - Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale in quanto il fatto doveva essere qualificato come corruzione e non come concussione. Secondo il ricorrente sarebbe emerso dalla sentenza che il AU non avrebbe potuto mai ottenere il certificato sanitario perché il suo locale non era in regola. Le trattative non si sarebbero pertanto svolte sotto il condizionamento del metus, ma rispondevano al fine di ottenere che lo NG "chiudesse un occhio" e rilasciasse ugualmente il documento sanitario, e quindi la dazione andava riguardata come compenso per un atto contrario ai doveri di ufficio.
16. - Nullità della sentenza per mancata applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche basata su formule stereotipe, senza considerare lo stato di incensuratezza del ricorrente e tutti i profili del fatto messi in luce con i precedenti motivi di ricorso.
17. - Il primo motivo di ricorso non è fondato.
18. - Per quanto riguarda il profilo attinente alla mancata considerazione delle risultanze di una intercettazione telefonica, rilevato che il testo di tale intercettazione non è riportato nella sentenza impugnata, il dato non può essere preso in considerazione da questa Corte, traducendosi in un vizio di motivazione (Cas., sez. III, u.p. 3 luglio 1997 dep. 3 ottobre 1997, n. 8962, Ruggeri, rv. 208446) per l'accertamento del quale la Cassazione non ha accesso agli atti, come risulta dal tenore letterale, oltre che logico, della disposizione dell'art. 606, comma primo lett. e) c.p.p. Tale mancata indicazione del passo delle intercettazioni non riportato nella sentenza non può neppure essere recuperato attraverso il rilievo della sua deduzione nell'atto di appello e la constatazione che il rilievo stesso non ha avuto risposta in sede decisionale con l'atto conclusivo del giudizio di primo grado.
19. - E invero, un tale recupero assegnerebbe alla Corte il compito di una rivalutazione dei fatti alla luce del nuovo elemento di prova, che dovrebbe essere inserito nel contesto di tutti gli altri dati probatori utilizzati nella sentenza. II mancato esame di un elemento probatorio, di per sé, sarebbe, infatti, del tutto neutro ai fini decisori se non messo a raffronto e criticamente valutato nell'insieme del contesto di tutti gli altri elementi. E se si tiene conto di ciò è facile comprendere la ragione ultima per la quale la norma codicistica richiamata esige che il vizio di motivazione risulti dal testo della sentenza impugnata, il quale costituisce un parametro invalicabile per permettere al giudice di esercitare il suo sindacato di legittimità senza travalicare in una rivalutazione del fatto.
20. - Deve concludersi sul punto nel senso che non può tenersi conto del dato indicato dalla difesa perché, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di considerare, l'esame da parte del giudice di legittimità di un elemento probatorio non tenuto in considerazione dal giudice di merito, implicherebbe una non consentita rivalutazione del fatto (Cas., sez. I, u.p. 11 novembre 1998, dep. 22 dicembre 1998, n. 13528, Maniscalco, rv. 212053; Cas., sez. V, c.c. 17 aprile 2000, dep. 8 giugno 2000, n. 2459 Garasto, rv. 216367).
21. - Anche il secondo profilo del primo motivo di impugnazione concernente l'attendibilità del CI deve essere disatteso. 22. - Per contestare la soggettiva credibilità del CI la difesa sostiene che costui ha accusato lo NG per difendersi, rimanendo così legato alle sue stesse dichiarazioni (perché ritrattando si sarebbe trovato esposto ad essere perseguito per gravi reati nei confronti dello NG ).
23. - L'affermazione è tanto abile quanto assiomatica e non decisiva. Essa non è anzitutto suffragata da elementi ai quali poter replicare. Inoltre potrebbe al più avere un significato per le dichiarazioni rese in dibattimento (la difesa sostiene - pag. 10 del ricorso - che "... indipendentemente dal patteggiamento, il CI è legato alle sue dichiarazioni e non potrebbe in nessun caso cambiarle" perché, se le avesse cambiate, sarebbe perseguibile per vari reati). Le osservazioni defensionali, al più, potrebbero risultare probanti se si dovesse ricercare il perché di una mancata ritrattazione durante il giudizio da parte del correo, ma non è questo l'approccio necessario e utile per valutare l'attendibilità del chiamante. L'affermazione defensionale, in altri termini, non può porsi quale punto di partenza per escludere ogni altra considerazione sulle originarie dichiarazioni del CI e non può soprattutto far mettere in disparte le circostanza che, sin dalla fase iniziale delle indagini, il correo ha fornito, come precisano i giudici di merito, "... dichiarazioni spontanee, precise, circostanziate", oltre che convergenti con quelle degli altri testi escussi (pag. 12 della sentenza di primo grado) e che il CI non aveva alcun interesse a calunniare lo NG (pag. 11 della sentenza d'appello); ché anzi, semmai, l'interesse era proprio quello contrario, in quanto, all'inizio della vicenda il CI precisò che lo NG si stava occupando della pratica pensionistica della moglie (pag. 5 della sentenza di primo grado). E ancora, ci sarebbe, semmai, da chiedersi per qual motivo lo NG , alle prime dichiarazioni del CI, non lo abbia denunciato subito proprio per i reati evidenziati dalla difesa. 24. - Le deduzioni della difesa non servono dunque a escludere l'attendibilità soggettiva del chiamante.
25. - D'altronde, a fronte di una chiamata in correità, i canoni tradizionali di valutazione enunciati dalla sentenza "Marino" delle sezioni unite (attendibilità soggettiva, credibilità delle dichiarazioni, verifica dei riscontri), non devono risolversi in un esame segmentato e progressivo al punto da non potere valutare se la chiamata sia fornita di riscontri pur se non sia sciolto prima il nodo della credibilità soggettiva, perché proprio la presenza di j stringenti riscontri potrebbe condurre a valutare in una dimensione diversa anche l'attendibilità soggettiva.
26. - Si vuol dire, in altri termini, che la positiva valutazione di una chiamata in correità deve emergere certamente da tutto il contesto dei citati elementi, ma attraverso uno sguardo complessivo e unitario sulla personalità del dichiarante, sulla dichiarazione e sui riscontri.
27. - In tale ottica, ciò che ha giustamente convinto in maniera decisiva i Giudici di primo e di secondo grado, i quali hanno dato conto del loro ragionamento con argomentazioni immuni da censure logiche, è il fatto che le dichiarazioni accusatorie di CI hanno trovato solidissimi riscontri, sia di ordine logico sia fattuale tanto nelle concordi dichiarazioni delle persone offese quanto nelle intercettazioni telefoniche dirette tra il AU da un lato e lo NG dall'altro. Da un punto di vista logico, non si spiegherebbe anzitutto il tempismo nella perfetta conoscenza da parte del CI circa l'iter della pratica di rilascio dell'autorizzazione, se non con un'azione concordata con lo NG (pag. 9 della sentenza di appello). Quanto alla testimonianza del AU, essa non è affatto appresa de relato, come la difesa vorrebbe, dal CI, perché il AU ha parlato telefonicamente con lo NG e quindi è testimone diretto di ciò che ha sentito personalmente (mentre la madre ha riferito delle reiterate richieste del compenso indebito da parte del CI); le intercettazioni, d'altro canto, confermano - in maniera sicuramente argomentata - il pieno coinvolgimento dello NG , come dimostrato: a) dalle insistenze con le quali costui invitava il AU (ma anche la CH) a seguire le indicazioni del CI sui lavori da fare (p. 12 sentenza di primo grado); b) dalla esaltazione dell'amicizia col CI, invitando il AU, a fidarsi di quest'ultimo; c) dall'invito al AU a dargli uno spunto, mettendo in regola il locale, per poter rivedere il suo parere negativo (pur dopo che il AU aveva informato lo NG che il CI si era ripresentato a parlare con la madre riferendogli "tutto quanto di questo fatto": pagg. 13 e 14 e 16 della sentenza di primo grado); d) infine, dal colloquio riportato alla pag. 17 della sentenza di primo grado nel quale lo NG conclude affermando "speriamo che ti sistemo e tutto quanto, mi fa piacere ... grazie a una zampata" lasciandosi poi sfuggire la frase "... mi sembra che ha detto cinque (parlando evidentemente del CI n.d.r.), poi mi ha detto quattro" aggiungendo infine che "V si piglia qualche cosa lui e qualcosa poi lo sa lui ...". 28. - Per quanto attiene al secondo e terzo motivo sulla qualificazione del reato come concussione o corruzione e sulla consumazione o sul tentativo del reato, gli stessi possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione.
29. - Ritiene il Collegio che sia esatta la qualificazione del fatto come concussione. La sentenza di primo grado (cui si riporta la sentenza di appello) pone esattamente a base della scelta l'opera di martellamento eseguita dal CI soprattutto sulla anziana madre del AU (la quale giunse persino a sostenere di voler abbandonare l'attività a cagione di tale stillicidio di richieste concussive) ed ebbe inevitabili ripercussioni sul AU. Ma pressioni furono utilizzate anche dallo NG nei confronti diretti del AU (si veda l'analisi descrittiva delle intimidazioni riportate alle pagg. 24 e 25 della sentenza di primo grado in cui si prospettano minacce di far intervenire i carabinieri sapendo lo NG che AU vendeva i prodotti per i quali era stata richiesta l'autorizzazione senza possederla). Senza dilungarsi su altri passi e rinviando alle logiche argomentazioni dei giudici di I grado, va sottolineata l'esattezza delle affermazioni che l'opera del CI e dello NG comportò nelle vittime il tipico metus publicae potestatis (pag. 20 della sentenza di primo grado), elemento essenziale della concussione (Cas., sez. II, u.p. 1° dicembre 1995, dep. 16 marzo 1996, n. 2809 Russo, rv. 204363), inoculato attraverso quella attività di persuasione, convinzione o suggestione attuata in qualsiasi forma, anche larvata e indiretta, purché sufficiente a influire sulla volontà del soggetto passivo. D'altra parte la vicenda ebbe inizio con l'attività dello NG volta a invitare il AU, tramite il CI, presso il suo studio. Il CI è poi chiaro e afferma che lo NG avrebbe rilasciato l'autorizzazione solo se AU avesse pagato "la bustarella" (pag. 21 sent. I grado). Afferma ancora CI, a domanda dell'avv. Corsetti, che se AU non avesse pagato non gli sarebbe stato rilasciato il "certificato". E poiché il AU non pagò (decidendo di prendere contatti con la polizia giudiziaria) la sua domanda fu (in un primo tempo) respinta.
30. - All'udienza il difensore ha sostenuto che la determinazione del AU di denunciare il fatto dimostrerebbe che l'atteggiamento di paura era inesistente, ma tale tesi non convince, sia perché i correi operarono (soprattutto) anche sul fronte della madre del AU, sia perché un atto di coraggio civico non è incompatibile con uno stato di soggezione psicologica nei confronti del concussore (sul punto v. Cas., sez. VI, u.p. 11 gennaio 1994, dep. 25 maggio 1994, n. 6091, De Rossi, rv. 199185; Cass., sez. VI, u.p. 4 febbraio 1994, dep. 9 settembre 1994, n. 9747, Ambrosino, rv. 199144). D'altra parte, appare anche condivisibile l'orientamento giurisprudenziale il quale afferma che in tema di tentativo di concussione (sul che v. postea) occorre verificare l'oggettiva efficacia intimidatoria del comportamento del pubblico ufficiale senza che assuma rilievo il fatto che tale soggetto abbia creato un effettivo stato di timore (Cas., sez. VI, u.p. 5 febbraio 1996, dep. 26 marzo 1996, n. 3022, Arigliano, rv. 204790). 31. - Gli argomenti addotti dalla difesa per sostenere l'ipotesi della corruzione non sono fondati. Non è esatto anzitutto che dopo il diniego della autorizzazione fu il AU a riprendere i contatti interrotti, perché dalla sentenza di primo grado risulta l'esatto contrario, cioè che fu il CI a ripresentarsi dalla madre del AU (pag. 22). E inoltre risulta contraria al contenuto delle sentenze di I e di Il grado la prospettazione defensionale secondo cui, posto che è pacifico che il locale non era in regola e la licenza non si sarebbe potuta rilasciare, le contrattazioni intervenute dalle parti miravano dal lato del AU a far sì che lo NG chiudesse un occhio e rilasciasse comunque l'autorizzazione pur senza l'esecuzione dei lavori. Tutte le argomentazioni dei Giudici di merito sono volte a chiarire che una tale evenienza non fu mai prospettata dallo NG , il quale da un lato ha sempre invitato il AU a mettere a posto i locali con la normativa vigente, continuando a esercitare pressioni, d'altro lato, specie sulla madre del AU tramite CI, per il compenso illecito. Lo NG, come è scritto nella sentenza di primo grado, ha sempre tenuto questo atteggiamento tanto ambivalente quanto subdolo nel senso che voleva che i locali venissero messi a posto, ma voleva anche la tangente per il suo intervento. Non è mai emersa nel giudizio di merito l'ipotesi della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.
32. - È invece fondato il motivo di impugnazione secondo il quale nel caso di specie si sarebbe realizzato un tentativo di concussione. Secondo un indirizzo giurisprudenziale che la Corte ritiene condivisibile (Cas., sez. VI, u.p. 10 ottobre 1979, dep. 3 marzo 1980, n. 2972, Biagetti, rv. 144526; Cas., sez. VI, u.p. 5 febbraio 1981, dep. 4 novembre 1981, n. 9803, Astolfi, rv. 150809) "Nel delitto di concussione la predisposizione dell'azione di polizia con la collaborazione della vittima, allo scopo di sorprendere in flagrante reato il funzionario disonesto, non assume alcuna rilevanza giuridica allorquando, essendosi verificata in precedenza la promessa, il reato risulti già consumato. Viceversa, se il destinatario della iniziativa dolosa del pubblico ufficiale mostra di cedere alla coartazione o all'inganno mentre, in realtà, non intende dare né promettere, ed agisce solo allo scopo di creare un artificio, che permetta la sorpresa del colpevole, si è nella ipotesi del tentativo". È, invero, esatto. affermare che nel caso la promessa (simulata) era diretta al fine del raggiungimento della prova e non era prodromica al possibile adempimento. In altri termini proprio perché la sequenza abuso - induzione - metus - promessa si è arrestata prima di quest'ultimo passaggio, che rappresenta il momento consumativo, il reato deve ritenersi tentato e non consumato, sussistendo i presupposti degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commetterlo.
38. - Si deve rigettare, infine, il motivo di ricorso che si riferisce alla mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In realtà la motivazione sussiste, è ampia e immune da vizi logici e non si fonda su formule stereotipe come vorrebbe la difesa perché si basa sulle modalità del fatto (ricorso all'intermediario, sapiente scelta della persona più fragile, pluralità dei soggetti lesi, pervicacia delittuosa dimostrata dalla reiterazione delle richieste del tutto aliene da indici di resipiscenza). Trattasi di una moltiplicità di argomenti di fronte ai quali, nella loro motivata discrezionalità, i Giudici di merito non hanno legittimamente tenuto conto della mancanza di precedenti penali.
34. - In conclusione, il fatto va qualificato come tentativo di concussione e conseguentemente la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per la determinazione della pena, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come tentativo di concussione, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 MARZO 2003.