Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10311 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1031 1 0 41 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU IADI SAZ NE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DistanzE LEGALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE M- Presidente- R.G.N. 19751/98 Cron.22924 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere- Rep. 3478 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 03/04/01 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TE BERNARDO, domiciliato in ROMA presso la Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE della CORTE di CASSAZIONE, difeso CANCELLERIA per diritti L. 3000 dall'avvocato DI MEGLIO GIOVANNI, giusta delega in "-27 LUG 2001 CANCELL atti;
- ricorrente CANCELLER A
contro
TE FA deceduto e per esso gli eredi AC IA, TE NC, TE VI quest'ultimo in proprio e quale avente causa da ER TO per averne acquistato gli immobili, domiciliati in ROMA presso la CANELLERIA della CORTE2001 578 di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato TRANI SALVATORE, -1- Ma giusta delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
TE CHIARA;
intimata ut contredbl. avverso la sentenza n. 193/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Salvatore TRANI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore " Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 14 gennaio 1991 il Tribunale di Napoli nel provvedere anche su altre domande, che non formano più -oggetto della materia del contendere condannò DO ER e IA ER ad arretrare un loro fabbricato in Serrara Fontana nell'isola di Ischia, ad almeno 3,35 metri dal confine con un limitrofo fondo appartenente a AB ER e TO ER, nonché a eliminare una conduttu- ra fognaria realizzata in un viale e in una "zonetta" posti tra le rispettive proprietà delle parti;
con successiva sentenza definitiva del 14 marzo 1994 costituì su una porzione di terreno di TO ER una servitù di scarico coattivo a vantaggio di AB ER e TO ER, indennità, condannandoli a pagare la relativa nella misura di lire 1.440.000. Su gravame di DO ER e IA Mat- tera, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 1998 (pronunciata nei confronti anche di EN ER, intervenuto nel pro- cesso quale avente causa a titolo particolare da TO ER, relativamente a un locale e a la prima un'area circostante), ha confermato 19751/1998 pronuncia e riformato la seconda, dichiarando il diritto degli appellanti a realizzare la nuova condotta di scarico senza necessità di costituire una servitù coattiva e quindi senza dover corri- spondere alcun indennizzo. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione DO ER, in base a due moti- vi. Hanno resistito con controricorso, quali eredi del defunto AB ER, IA IA, AN ER e EN ER, quest'ulti- mo anche nella veste di successore a titolo particolare di TO ER, il quale non si è costituito in questa sede. IA ER, nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, come da ordinanza di questa Corte del 26 ottobre 2000, ha aderito al ricorso proposto da DO ER. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso DO Mat- tera lamenta che la Corte di appello è incorsa in ampiamente insufficiente)omessa ) almeno 0 motivazione sul punto, in violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.>>, nel confermare il capo della sentenza del Tribunale, con cui lui stesso e IA ER erano stati condannati ad arretra- 19751/1998 4 Man re il loro fabbricato fino alla distanza (pari all'altezza della costruzione) di 3,35 metri dal confine con il limitrofo fondo di proprietà di AB ER e TO ER La censura non è fondata. Il giudice di secondo grado ha disatteso l'assunto degli appellanti - i quali sostenevano che l'edificio in questione era stato legittima- mente costruito in aderenza a quello delle altre parti www..com osservando che «i tre archi in muratura posti tra un fronte e l'altro, sui quali, nelle more del giudizio, è stata apposta una copertura di plastica», non danno luogo a una «costruzione in senso tecnico, difettando i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazio- ne rispetto al suolo», sia per la tettoia, che costituisce «una copertura del tutto precaria, che lascia del tutto immutata la situazione preesistente e cioè l'intercapedine di m. 2,40 improvvidamente creata dagli appellanti», sia per i tre archi, «di esiguo spessore», che non posso- no «a maggior ragione configurare quella aderen- za, pure consentita dalla legge-ponte». Si trat- ta, come è palese, di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito correttamente motivati: 19751/1998 5 la Corte di appello ha dato conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione, descrivendo con precisione le caratteristiche essenziali del manufatto in contestazione (evidentemente desunte proprio dalla documentazione che il ricorrente afferma essere stata trascurata), in base alle quali ha formulato una valutazione circa la sua natura «precaria», che vanamente DO ER pre- tende di contrastare, mediante un proprio opposto giudizio di «solidità, saldezza e definitività dell'opera>>, come se questa Corte potesse adden- trarsi in questioni del genere, anziché limitarsi a svolgere il compito di verificare che la loro soluzione sia sorretta - come nella sentenza impugnata da una congrua motivazione. Con il secondo motivo di ricorso DO ER, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1102 C.C.>>, si duole della conferma, da parte della Corte di appello, della condanna alla rimozione della condotta fognaria. Neppure questa censura può essere accolta. Contrariamente a quanto il ricorrente mostra di aver inteso, il giudice di secondo grado ha 19751/1998 6 Mar riconosciuto che l'impianto è stato collocato nel sottosuolo di un viale e di una "zonetta" di proprietà comune a tutte le quattro originarie parti in causa (mentre invece il Tribunale, erroneamente, aveva reputato trattarsi di terreno del solo TO ER), sicché la sua colloca- zione sarebbe stata in astratto lecita, ai sensi dell'art. 1102 c.c.; ha però anche rilevato che non lo è in concreto, poiché «gli appellanti violato le distanze di cui hanno pur sempre all'art. 889 c.c., risultando la condotta fecale posta a una distanza inferiore al metro», rispet- to al confine con il fondo adiacente. Stante la solo parziale coincidenza tra i proprietari dei due immobili, ineccepibilmente la Corte di appel- lo ha escluso che a DO ER e IA ER, comproprietari con TO ER e AB ER del viale e della "zonetta", compe- tesse la facoltà di utilizzarli in pregiudizio del diritto degli altri due all'osservanza delle distanze legali, rispetto all'altra loro proprie- tà: i due fondi sono distinti, anche se apparten- gono a persone che (in parte) sono le stesse. Inconferente è anche l'argomento tratto dal ricorrente da una scrittura con cui, a suo dire, 19751/1998 7 Mi 109T 250.000 TO ER aveva riconosciuto l'esistenza di 456T. Hoood una servitù, la quale renderebbe lecita la collo- TOT. 290000 cazione della fecale nella "zonetta" comune. In sede di merito gli appellanti avevano sostenuto trattarsi di un atto non ricognitivo, ma costitu- tivo del diritto di utilizzare in tal modo quel suolo. La nuova prospettazione introduce inammis- sibilmente per la prima volta in sede di legitti- mità un tema nuovo, che implica la necessità di valutazioni di merito. Ma comunque, anche sotto questo diverso profilo, resta corretto il rilievo provenienza della Corte di appello circa la dell'atto dal solo TO ER, con conse- inopponibilità a AB ER, il guente sua quale «pertanto può sempre agire a tutela del O fondo comune>>. al n. Il ricorso deve essere quindi rigettato. HOW Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. R 0 0 8 A U F DELLE F IC DISPOSITIVO I O La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 3 aprile 2001 чтой ВА DEPOSITATO IN CANCELLERIA I was fou IL CANCELLIERE C1 Roma 27 LUG. 2001 Dott.ssa Donatella D'Anna 19751/1998 IL CANCELLIERE CI