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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MU NO ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2095/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 NZ CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013780774000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013780774000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013780774000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2024 901 3780774/000 notificata il 16.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle quattro cartelle esattoriali, per tassa di possesso automobili e diritti camerali, indicate in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta il preventivo annullamento giudiziale del carico tributario.
Si costituivano Camera di Commercio e Regione Calabria dando conto del loro difetto di legittimazione passiva sostanziale, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione documentava lo sgravio della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere ed evidenziando di non avere avuto colpa nel ritardato accoglimento della pretesa avversaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato cessata la materia del contendere in esito alla sgravio della pretesa, documentato da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tuttavia, solo quest'ultima va condannata al pagamento delle spese, essendo soccombente virtuale del giudizio;
ed infatti, la stessa era parte anche del giudizio in cui è stata accolta l'impugnativa della parte ricorrente e non ha impugnato quell'esito, sicché era nelle condizioni di attivarsi e non replicare la pretesa con l'odierno atto impugnato per come avvenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese con Regione Calabria e Camera di Commercio di
Reggio Calabria.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MU NO ZO EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2095/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 NZ CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N, 22 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013780774000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013780774000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013780774000 BOLLO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2024 901 3780774/000 notificata il 16.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle quattro cartelle esattoriali, per tassa di possesso automobili e diritti camerali, indicate in ricorso.
A sostegno delle sue ragioni lamenta il preventivo annullamento giudiziale del carico tributario.
Si costituivano Camera di Commercio e Regione Calabria dando conto del loro difetto di legittimazione passiva sostanziale, mentre Agenzia delle Entrate Riscossione documentava lo sgravio della pretesa, chiedendo la cessazione della materia del contendere ed evidenziando di non avere avuto colpa nel ritardato accoglimento della pretesa avversaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato cessata la materia del contendere in esito alla sgravio della pretesa, documentato da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tuttavia, solo quest'ultima va condannata al pagamento delle spese, essendo soccombente virtuale del giudizio;
ed infatti, la stessa era parte anche del giudizio in cui è stata accolta l'impugnativa della parte ricorrente e non ha impugnato quell'esito, sicché era nelle condizioni di attivarsi e non replicare la pretesa con l'odierno atto impugnato per come avvenuto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla parte ricorrente le competenze di lite, liquidate in € 200,00, oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese con Regione Calabria e Camera di Commercio di
Reggio Calabria.