CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2024, n. 14428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14428 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN MO nato a [...] il [...] AV NI nato a [...] il [...] IT CO nato a [...] il [...] u avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione IC RI, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la memoria con la quale il difensore degli imputati insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14428 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 01/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/10/2023, la Corte di appello di Milano - condannati gli imputati al pagamento di una provvisionale - ha nel resto confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 11/04/2022 con la quale, per quanto è qui di interesse, ON NO, NI AN e EN Capitani (i primi due quali amministratori in diversi periodi, il terzo quale liquidatore di Coopservice s.c.a.r.I., dichiarata fallita il 30/06/2016), erano stati condannati per il reato di causazione dolosa del fallimento per dolo o per effetto di operazioni ti dolose (in sintesi, per aver omesso sistematicamente di versare le imposte dovute) e, con le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Luca Giudetti, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 223 I. fall. e vizi di motivazione. L'appello aveva dedotto che l'istruttoria non aveva consentito di accertare l'esistenza di un'omissione sistematica del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, ma la Corte di appello non ha considerato la consulenza della difesa e il cassetto fiscale e previdenziale della società, essendosi formato il suo convincimento solo sull'esame dei ruoli prodotti dell'Agenzia delle entrate in allegato alle domande di ammissione al passivo fallimentare, laddove, quanto all'Iva, la sentenza impugnata implicitamente riconosce la fondatezza dei rilievi difensivi circa la decisione aziendale di sospenderne il versamento fino alla riscossione delle fatture, decisione fondata su un'opzione interpretativa priva di connotazioni dolose, sebbene opinabile. La sentenza impugnata mostra di ritenere che all'origine dell'obbligazione tributaria vi siano stati degli omessi versamenti di imposte autoliquidate dagli amministratori della fallita, mentre invece essi hanno riconosciuto i rilievi dell'Agenzia delle entrate solo a seguito dell'accertamento compiuto e, quindi, dopo aver dismesso tale qualifica, sicché nel caso in esame l'omesso versamento scaturisce da un accertamento successivo non conosciuto e conoscibile al momento della liquidazione e del versamento dei tributi, tanto più che la decisione di aderire all'accertamento è stata assunta da un amministratore- persona fisica diversa dagli odierni imputati. Il curatore ha affermato di non aver 2 ricevuto la documentazione contabile, ma la difesa ha prodotto la ricevuta di spedizione di spedizione di un plico del peso di circa venti chilogrammi. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 185 cod. pen. e 539 cod. proc. pen., in quanto la concessione della provvisionale - correttamente esclusa dalla sentenza di primo grado - si basa sull'erronea assimilazione del danno con l'ammontare delle imposte non versate. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione IC RI ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del P.G., articolando motivi nuovi e insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. Con riguardo all'elemento soggettivo, si deduce, in particolare, che la stessa sentenza impugnata fa riferimento a un erroneo trattamento dell'imposta, mentre la ritenuta indeducibilità discendeva dall'accertamento dell'Agenzia delle entrate, accertamento svoltosi solo nel 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. La tesi centrale del motivo ricollega l'origine del debito all'accertamento dell'Agenzia dell'entrate e non agli omessi versamenti degli imputati, ma il rilievo non coglie nel segno. In tutti i casi in cui viene in rilievo la fattispecie per la quale è intervenuta condanna nei gradi di merito, è un accertamento dell'autorità fiscale a dar conto del debito tributario, mentre del tutto generic4,- a fronte dell'ammissione al passivo dei crediti erariali - sono le deduzioni circa la mancata contestazione (non attribuibile ai ricorrenti) di tali crediti. Né colgono nel segno le censure fondate sul differenziale tra le imposte non versate e le sanzioni e gli interessi maturati a seguito del venir meno dell'accertamento per adesione: anche a voler prescindere dal rilievo che, come si evince dalla (sul punto) conforme sentenza di primo grado, lo stesso consulente della difesa individuava in 3 milioni di euro il debito verso l'erario (e in 5.676.000 euro circa la somma per la quale si era insinuato al passivo), cifra largamente superiore alla somma delle altre voci del passivo, decisivo è il rilievo del giudice di appello lì dove sottolinea che, nel caso di specie, era non solo probabile, ma certo che la condotta degli imputati avrebbe comportato rilievi in sede fiscale e che il v 3 reiterato omesso pagamento delle imposte, in uno con le relative sanzioni e interessi medio tempore maturati, avrebbe determinato una condizione incidente sulla salute economica e finanziaria della società. Quanto alle deduzioni proposte con la memoria, mentre, all'evidenza, il riferimento all'erroneità non sta ad indicare il carattere colposo della condotta, ma solo la sua connotazione contra ius, l'entità delle operazioni indeducibili era pari a quasi 550 mila euro nel 2010 e a poco più di 300 mila euro nel 2011, somme ictu ()cui/ largamente inferiori a quelle complessivamente contestate. Infine, il riferimento alla documentazione messa a disposizione del curatore è estraneo al nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrato sul debito tributario dimostrato attraverso la documentazione a sostegno delle insinuazioni al passivo. 3. Il secondo motivo è invece, inammissibile alla luce del consolidato orientamento dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). If Complessivamente considerati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/03/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione IC RI, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la memoria con la quale il difensore degli imputati insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14428 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 01/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 05/10/2023, la Corte di appello di Milano - condannati gli imputati al pagamento di una provvisionale - ha nel resto confermato la sentenza del Tribunale di Milano in data 11/04/2022 con la quale, per quanto è qui di interesse, ON NO, NI AN e EN Capitani (i primi due quali amministratori in diversi periodi, il terzo quale liquidatore di Coopservice s.c.a.r.I., dichiarata fallita il 30/06/2016), erano stati condannati per il reato di causazione dolosa del fallimento per dolo o per effetto di operazioni ti dolose (in sintesi, per aver omesso sistematicamente di versare le imposte dovute) e, con le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, alle pene accessorie fallimentari per la stessa durata e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Luca Giudetti, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 223 I. fall. e vizi di motivazione. L'appello aveva dedotto che l'istruttoria non aveva consentito di accertare l'esistenza di un'omissione sistematica del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, ma la Corte di appello non ha considerato la consulenza della difesa e il cassetto fiscale e previdenziale della società, essendosi formato il suo convincimento solo sull'esame dei ruoli prodotti dell'Agenzia delle entrate in allegato alle domande di ammissione al passivo fallimentare, laddove, quanto all'Iva, la sentenza impugnata implicitamente riconosce la fondatezza dei rilievi difensivi circa la decisione aziendale di sospenderne il versamento fino alla riscossione delle fatture, decisione fondata su un'opzione interpretativa priva di connotazioni dolose, sebbene opinabile. La sentenza impugnata mostra di ritenere che all'origine dell'obbligazione tributaria vi siano stati degli omessi versamenti di imposte autoliquidate dagli amministratori della fallita, mentre invece essi hanno riconosciuto i rilievi dell'Agenzia delle entrate solo a seguito dell'accertamento compiuto e, quindi, dopo aver dismesso tale qualifica, sicché nel caso in esame l'omesso versamento scaturisce da un accertamento successivo non conosciuto e conoscibile al momento della liquidazione e del versamento dei tributi, tanto più che la decisione di aderire all'accertamento è stata assunta da un amministratore- persona fisica diversa dagli odierni imputati. Il curatore ha affermato di non aver 2 ricevuto la documentazione contabile, ma la difesa ha prodotto la ricevuta di spedizione di spedizione di un plico del peso di circa venti chilogrammi. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 185 cod. pen. e 539 cod. proc. pen., in quanto la concessione della provvisionale - correttamente esclusa dalla sentenza di primo grado - si basa sull'erronea assimilazione del danno con l'ammontare delle imposte non versate. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione IC RI ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del P.G., articolando motivi nuovi e insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. Con riguardo all'elemento soggettivo, si deduce, in particolare, che la stessa sentenza impugnata fa riferimento a un erroneo trattamento dell'imposta, mentre la ritenuta indeducibilità discendeva dall'accertamento dell'Agenzia delle entrate, accertamento svoltosi solo nel 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. La tesi centrale del motivo ricollega l'origine del debito all'accertamento dell'Agenzia dell'entrate e non agli omessi versamenti degli imputati, ma il rilievo non coglie nel segno. In tutti i casi in cui viene in rilievo la fattispecie per la quale è intervenuta condanna nei gradi di merito, è un accertamento dell'autorità fiscale a dar conto del debito tributario, mentre del tutto generic4,- a fronte dell'ammissione al passivo dei crediti erariali - sono le deduzioni circa la mancata contestazione (non attribuibile ai ricorrenti) di tali crediti. Né colgono nel segno le censure fondate sul differenziale tra le imposte non versate e le sanzioni e gli interessi maturati a seguito del venir meno dell'accertamento per adesione: anche a voler prescindere dal rilievo che, come si evince dalla (sul punto) conforme sentenza di primo grado, lo stesso consulente della difesa individuava in 3 milioni di euro il debito verso l'erario (e in 5.676.000 euro circa la somma per la quale si era insinuato al passivo), cifra largamente superiore alla somma delle altre voci del passivo, decisivo è il rilievo del giudice di appello lì dove sottolinea che, nel caso di specie, era non solo probabile, ma certo che la condotta degli imputati avrebbe comportato rilievi in sede fiscale e che il v 3 reiterato omesso pagamento delle imposte, in uno con le relative sanzioni e interessi medio tempore maturati, avrebbe determinato una condizione incidente sulla salute economica e finanziaria della società. Quanto alle deduzioni proposte con la memoria, mentre, all'evidenza, il riferimento all'erroneità non sta ad indicare il carattere colposo della condotta, ma solo la sua connotazione contra ius, l'entità delle operazioni indeducibili era pari a quasi 550 mila euro nel 2010 e a poco più di 300 mila euro nel 2011, somme ictu ()cui/ largamente inferiori a quelle complessivamente contestate. Infine, il riferimento alla documentazione messa a disposizione del curatore è estraneo al nucleo centrale della ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrato sul debito tributario dimostrato attraverso la documentazione a sostegno delle insinuazioni al passivo. 3. Il secondo motivo è invece, inammissibile alla luce del consolidato orientamento dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02). If Complessivamente considerati, pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/03/2024.