CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1755/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR AS, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2803/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03821932982082387717 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
2/4/2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 2023 03821932982082387717 emessa da Municipia s.p.a. per conto del Comune di Catania, asseritamente notificato in data 11/01/2024, nonché l'avviso di accertamento ivi richiamato, per TASI
2015, dell'importo complessivo di € 531,94;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'avviso prodromico, con conseguente prescrizione e decadenza;
2) gli interessi di mora, l'aggio ed i compensi di riscossione applicati dall'agente della riscossione sono illegittimi, sia perché erroneamente determinati in misura superiore a quella determinata annualmente con i Decreti Ministeriali emessi a norma dell'art. 30 DPR 602/1973, sia perché esposti cumulativamente senza l'indicazione della misura percentuale applicata alle diverse annualità.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citato.
Con note depositate il 17/4/2025 la Municipia s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con note depositate il 12/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di ricorso notificato nel 2024, non si applica la abrogata disciplina del reclamo/mediazione, sicchè è infondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Municipia. Nel costituirsi in giudizio, la Municipia ha documentato che l'avviso prodromico n. 17207 del 30/12/2020 era stato notificato ex art. 140 c.p.c. a cura di messo notificatore in data 20/3/2021; l'accesso era stato tentato presso il medesimo indirizzo al quale è stata poi consegnata la comunicazione preventiva qui impugnata. L'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario con raccomandata, apposta sulla relata di notifica, fa fede fino a querela di falso (v. in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, n.13739, e Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n. 20863).
Non vi è invece prova della notifica di una successiva comunicazione (n. 202203821471091934004585 del 21/03/2022, doc. 2) con la quale la Municipia avrebbe sollecitato il pagamento delle somme richieste con il citato avviso.
Resta però il fatto che l'avviso prodromico era stato regolarmente notificato nel 2021, e non è stato impugnato nei termini di legge;
il termine di prescrizione non è decorso tra tale notifica e quella della comunicazione qui impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini del tutto generici. In ogni caso, nella comunicazione impugnata sono separatamente indicati interessi, sanzioni e spese di riscossione;
e tali voci sono indicate in dettaglio, e con richiamo ai riferimenti normativi, anche nell'avviso ivi richiamato. Il ricorrente non dimostra in alcun modo che il calcolo sia difforme alle indicazioni normative.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al modestissimo valore della controversia ed alle tariffe vigenti, possono liquidarsi in € 300 oltre IVA ed accessori.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 300 oltre IVA ed accessori in favore di Municipia s.p.a.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
ND UR
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR AS, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2803/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03821932982082387717 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/3/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte il
2/4/2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 2023 03821932982082387717 emessa da Municipia s.p.a. per conto del Comune di Catania, asseritamente notificato in data 11/01/2024, nonché l'avviso di accertamento ivi richiamato, per TASI
2015, dell'importo complessivo di € 531,94;
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica dell'avviso prodromico, con conseguente prescrizione e decadenza;
2) gli interessi di mora, l'aggio ed i compensi di riscossione applicati dall'agente della riscossione sono illegittimi, sia perché erroneamente determinati in misura superiore a quella determinata annualmente con i Decreti Ministeriali emessi a norma dell'art. 30 DPR 602/1973, sia perché esposti cumulativamente senza l'indicazione della misura percentuale applicata alle diverse annualità.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citato.
Con note depositate il 17/4/2025 la Municipia s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e la correttezza del proprio operato.
Con note depositate il 12/2/2026 parte ricorrente ribadiva le proprie doglianze.
In data 23/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattandosi di ricorso notificato nel 2024, non si applica la abrogata disciplina del reclamo/mediazione, sicchè è infondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Municipia. Nel costituirsi in giudizio, la Municipia ha documentato che l'avviso prodromico n. 17207 del 30/12/2020 era stato notificato ex art. 140 c.p.c. a cura di messo notificatore in data 20/3/2021; l'accesso era stato tentato presso il medesimo indirizzo al quale è stata poi consegnata la comunicazione preventiva qui impugnata. L'attestazione del notificatore di aver informato il destinatario con raccomandata, apposta sulla relata di notifica, fa fede fino a querela di falso (v. in tal senso Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, n.13739, e Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n. 20863).
Non vi è invece prova della notifica di una successiva comunicazione (n. 202203821471091934004585 del 21/03/2022, doc. 2) con la quale la Municipia avrebbe sollecitato il pagamento delle somme richieste con il citato avviso.
Resta però il fatto che l'avviso prodromico era stato regolarmente notificato nel 2021, e non è stato impugnato nei termini di legge;
il termine di prescrizione non è decorso tra tale notifica e quella della comunicazione qui impugnata.
Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini del tutto generici. In ogni caso, nella comunicazione impugnata sono separatamente indicati interessi, sanzioni e spese di riscossione;
e tali voci sono indicate in dettaglio, e con richiamo ai riferimenti normativi, anche nell'avviso ivi richiamato. Il ricorrente non dimostra in alcun modo che il calcolo sia difforme alle indicazioni normative.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al modestissimo valore della controversia ed alle tariffe vigenti, possono liquidarsi in € 300 oltre IVA ed accessori.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 300 oltre IVA ed accessori in favore di Municipia s.p.a.
- Così deciso in Catania, il 23/2/2026
- Il Giudice Monocratico
ND UR
(firmato digitalmente)