Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
I divieti di applicazione della custodia cautelare in carcere stabiliti dai commi quarto e quarto bis dell'art. 275 cod.proc.pen. non sono basati su presunzioni che si contrappongano a quella di adeguatezza esclusiva della medesima misura nei casi previsti dal comma terzo dello stesso articolo (ben potendo riscontrarsi o presumersi la pericolosità, dal punto di vista criminologico, anche di soggetti che si trovino in taluna delle condizioni che danno luogo ai suindicati divieti), ma trovano fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall'art. 2 della Costituzione, dei quali costituisce speciale esplicazione il diritto alla salute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2008, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 16/01/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 72
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 030568/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ANGELO, N. IL 21/10/1935;
avverso ORDINANZA del 04/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, in camera di consiglio:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del dott. IACOVIELLO Francesco Mauro sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
- il difensore del ricorrente, avvocato GALLINA MONTANA Claudio il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 4 luglio 2007 e depositata il 10 luglio 2007, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, in esito all'esecuzione di supplemento di perizia medico legale, ha confermato l'ordinanza 8 maggio 2007 del giudice per le indagini preliminari del ridetto Tribunale, di rigetto della istanza 16 aprile 2007 di sostituzione della custodia intramuraria con gli arresti domiciliari, appellata dal difensore di RO Angelo, indagato per i delitti di associazione di tipo mafioso armata (nella specie Cosa Nostra) con permanenza contestata alla attualità; per i delitti di estorsione aggravata, commessi in Carini in danno degli imprenditori PR Alfonso, fino al ottobre 2003; ET Carlo, nel settembre 2003; BI Giovanni, nel settembre 2003; nonché dei proprietari terrieri Badalamenti, fino al ottobre 2003; e, ancora, del delitto di riciclaggio aggravato perpetrato in Carini fino al dicembre 2003.
Premessi i principio di diritto, affermati da questa Corte, in materia, e pacificamente accertato che l'indagato, ultrasettantenne, portatore di pace-maker, risulta affetto da esiti di ictus cerebrale, da ipertensione arteriosa, da cardiopatia, da ipertrofia prostatica, da cronica broncopneumatopatia ostruttiva e da diabete mellito di secondo tipo, il Tribunale, sulla base del responso peritale, ha motivato: i tassi pressori e glicemico sono in "buone condizioni di compenso"; anzi la glicemia, in seguito alla terapia specialistica praticata, è in condizioni di compenso migliori rispetto al mese precedente e il monitoraggio delle rilevazioni pressorie evidenziava la progressiva diminuzione del numero dei picchi ipertensivi;
l'esito del pregresso ictus comporta mera ipostenia e non l'emiparesi sinistra, risultando smentito dal diario clinico e dal personale del Centro diagnostico terapeutico di Napoli Secondigliano l'assunto difensivo che il RO non possa mantenere la stazione eretta;
sullo "stress da detenzione", peraltro maggiormente incidente nel periodo iniziale, influisce la carenza di collaborazione del detenuto;
pertanto le condizioni di salute del LI "non possono in atto essere definite particolarmente gravi"; nella struttura anzidetta sono assicurati controlli e monitoraggi specialistici con frequenza giornaliera e, altresì, la possibilità di consulenze oculistiche in relazione alla retinopatia diabetica;
presso altro centro terapeutico, specificamente indicato, può essere praticata opportuna terapia di riabilitazione neuromotoria;
ogni eventuale, sopravenuta complicanza può essere agevolmente fronteggiata con ricoveri transitori di urgenza presso luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. pen.; e, anzi, la struttura sanitaria della Amministrazione Penitenziaria e i controlli accrescono "la sicurezza di un intervento rapido ed efficace" nella ipotesi di "eventuali condizioni di emergenza"; sicché conclusivamente le condizioni di salute dell'indagato sono compatibili con la custodia intramuraria;
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sotto il profilo della recidiva, in considerazione della elevata caratura criminale dell'indagato, del ruolo di particolare rilievo rivestito all'interno della Famiglia mafiosa di Carini, quale consigliere e fiduciario del reggente Pitone Vincenzo, alla luce della emergenze investigative costituite da varie intercettazioni telefoniche, specificamente indicate e illustrate, suffraganti per lo "piccato e allarmante rilievo" la previsione, in termini di "sostanziale certezza" che il RO, "se non sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere continuerà a commettere delitti".
2. - Ricorre per cassazione l'indagato col ministero del difensore di fiducia, avvocato Claudio Gallina Montana, mediante atto s.d., depositato il 1 agosto 2007 con il quale sviluppa due motivi. 2.1 - Con il primo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e), violazione di legge, in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4, nonché mancanza e illogicità della motivazione.
Il difensore sostiene che il Tribunale non avrebbe dato coerente applicazione ai principi di diritto, pur esattamente richiamati;
che nella specie non ricorrerebbe la "condizione processuale", richiesta dalla disposizione anzidetta, "dai connotati oggettivamente straordinari per derogare alla presunzione in bonam partem, costituita dalla età dell'indagato; assume che il giudice a quo avrebbe sovrapposto la considerazione degli indizi a quella eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari;
non avrebbe dato contezza degli elementi che suffragavano l'affermazione della ritenuta eccezionalità, ma da valutarsi nel caso di specie a fronte del dato anagrafico, anche in relazione alla gravi condizioni di salute del RO;
prospetta le patologie denunziate, allegando (oltre le patologie riconosciute) la ricorrenza di emiparesi, di attacchi ischemici transitori, di disturbi alla vista e nella fabulazione, cefalea, vertigini, incapacità di attendere autonomamente alle funzioni fisiologiche e alla cura della igiene personale;
censura che il giudice a quo non ha valutato l'incensuratezza dell'indagato, il ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari in relazione al tempo trascorso dalla commissione dei reati addebitati;
e che, infine, avrebbe omesso di motivare in ordine al diniego della sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, indicando gli specifici elementi che rendono inidonea tale misura.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e), violazione di legge, in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4 - bis, art. 27 Cost., comma 3, e art. 32 Cost., nonché mancanza e illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente circoscritto la valutazione della compatibilità della custodia intramuraria alle condizioni di salute in atto, espungendo la considerazione delle "possibili emergenze"; avrebbe, inoltre, valutato "superficialmente" le condizioni psichiche del RO;
e, soprattutto, avrebbe omesso di considerare gli stati morbosi nel loro complesso, in relazione alla reciproca interazione e al cumulo delle patologie, unitamente al dato anagrafico, incorrendo, così, in "errata interpretazione del concetto normativo di grave malattia"; e avrebbe, infine, trascurato di tenere conto dei parametri costituzionale del divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità e del diritto alla salute.
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - Non ricorrono i denunziati vizi di legge.
Il secondo inciso dell'art. 275 c.p.p., comma 3 con previsione derogatrice dei principi e criteri generali che disciplinano la materia cautelare, introduce, nella ipotesi (del concorso di gravi indizi di colpevolezza) di alcuni reati tassativamente indicati, due presunzioni: la prima (relativa) juris tantum della sussistenza del periculum libertatis, la seconda (assoluta) juris et de jure di adeguatezza e di proporzionalità della custodia intramuraria. I seguenti commi 4 e 5 bis, del ridetto art. contengono la previsione dei casi di divieto della custodia intramuraria.
Tali divieti si basano, secondo alcuni arresti di questa Corte (Sez. 6, 21 ottobre 1999, n. 3415, Alvaro, massima n. 214970; Sez. 6, 3 novembre 1999, n. 3506, Motisi, massima n. 214949; Sez. 5, 25 novembre 1994, n. 4955, Mastrodonato, massima n. 200624; Sez. 1, 13 febbraio 2003, n. 11965, Cerrito, massima n. 224668), sul presupposto di contrarie presunzioni qualificate "in bonam partem". Il divieto del comma 3, fondato sulla considerazione di particolari e tassative situazioni soggettive (età, stato di gravidanza, esigenze di assistenza della prole di età inferiore ai tre anni) ha carattere relativo: non opera, infatti, quando sussistono "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".
È, invece, assoluto il divieto della custodia intramuraria, stabilito nell'art. 275 c.p.p., comma 4 - bis nel caso di malattie particolarmente gravi (la disposizione menziona espressamente tra esse la "sindrome da immunodeficienza acquisita" e la "grave deficienza immunitaria"), per effetto delle quali le condizioni di salute dell'imputato (o dell'indagato) "risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere". In tale ipotesi, infatti, malgrado ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, l'art. 275 c.p.p., comma 4 - ter, prescrive (in sostituzione della custodia cautelare in carcere) la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura di assistenza o di accoglienza. L'art. 275 c.p.p., ultimi due commi, dettano, infine, la disciplina particolarissima della coercizione per delitti previsti dall'art. 380 c.p.p. commessi dopo l'applicazione degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4 - bis, col finale divieto della custodia intramuraria "quando la malattia si trova si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie praticatè.
I divieti, di cui all'art. 275 c.p.p., commi 4 e 4 - bis, secondo gli arresti di questa Corte menzionati - prevalgono sulle presunzioni dell'art. 275 c.p.p., comma 3 in virtù del criterio della "maggiore specificità" delle relative previsioni normative (v. supra le massime cit.).
Invero dallo sviluppo della disciplina contenuta nell'art. 275 c.p.p., commi 3 e ss. si desume che il divieto della custodia cautelare in carcere, presupponendo la ricorrenza della necessità della applicazione della misura intramuraria (sarebbe, in difetto, la relativa proibizione priva di senso e funzione alcuna), trovi attuazione sia quando periculum libertatis, adeguatezza e proporzionalità della custodia carceraria abbiano costituito oggetto di positivo accertamento da parte del giudice, sia quando siano stati soltanto presunti ai sensi del secondo inciso dell'art. 275 c.p.p., comma 3. Gli è che la ratio dei succitati divieti non risiede nella considerazione di circostanze e di profili antagonisti o, comunque, di contrasto sul piano fattuale delle presunzioni de quibus, per nulla scalfite dalla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 275 c.p.p., commi 4 e 4 - bis: la persona ultrasettantenne o gravemente inferma o in stato di gravidanza o impegnata nella assistenza alla prole ben può essere -ovvero presumersi - pericolosa dal punto di vista criminologico.
Invece - esclusa qualsiasi antinomia tra concorrenti presunzioni - è su un piano affatto diverso che la ratio in questione si colloca, trovando fondamento nel giudizio di valore del legislatore in punto di prevalenza - sulla esigenza processuale e sociale della coercizione in tramuraria - della tutela dei particolari interessi contemplati dall'art. 275 c.p.p., commi 4 e 4 - bis e considerati poziori, in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona sanciti dall'art. 2 Cost. (dei quali il diritto alla salute, affermato dall'art. 32 Cost., costituisce speciale esplicazione). Ora, alle stregua delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha correttamente osservato l'art. 275 c.p.p.: ha, infatti, motivatamente accertato, sulla scorta del responso del perito, che le condizioni di salute del RO non sono particolarmente gravi;
che sono sicuramente compatibili con la custodia intramuraria;
e, inoltre, che sussistono eccezionali esigenze cautelari, in relazione al pericolo di recidiva in relazione alla estrema pericolosità e alla caratura criminale dell'ultrasettantenne indagato, positivamente desunte dalle specifiche emergenze investigative, sicché è assolutamente necessaria la custodia cautelare in carcere, non essendo altrimenti fronteggiabile il periculum libertatis.
E l'esclusione della particolare gravità delle condizioni di salute dell' indagato rende non pertinente la deduzione della violazione dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente. 3.2 - Del pari destituita di fondamento alcuno è la denunzia dei vizi di motivazione.
Innanzi tutto non è dato apprezzare l'omessa considerazione di verun elemento di valutazione dotato di decisiva valenza e tale che la pretermissione comprometta la tenuta del costrutto argomentativo della ordinanza impugnata.
In particolare, sul punto della compatibilità delle condizioni di salute con la custodia intramuraria il difensore ha allegato che RO verserebbe nella impossibilità (oltre che di mantenere la stazione eretta) di attendere autonomamente alle funzioni fisiologiche, alla igiene e alla cura della persona. L'assunto, tuttavia, fondato sul mero riferimento anamnestico fornito dell'interessato al consulente tecnico, dott.ssa Albano Nunzia (v. pagina 10 della relazione depositata il 4 luglio 2007), non trova apprezzabile riscontro oggettivo alla stregua del diario clinico e del responso peritale.
Peraltro, il giudice a quo ha dato conto sufficientemente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione adeguata, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove tutti i residui rilievi, deduzioni e doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione - e, dunque, inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3 - non possono essere presi in considerazione.
3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 - ter. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008