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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220021650310000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620220021650310000, notificata il 03/10/2022, relativa alla tassa automobilistica 2015 per un importo complessivo di € 373,96.
MOTIVI DI RICORSO
Omessa notifica dell'atto presupposto (nessun avviso di accertamento ricevuto).
Prescrizione triennale del tributo (la tassa auto si prescrive in 3 anni).
Difetto di motivazione della cartella (violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990).
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'Agente della Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva, non potendo entrare nel merito della pretesa tributaria e contesta la prescrizione, sostenendo che il ruolo è stato reso esecutivo nel 2021 e che i termini sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale VI (art. 68 DL 18/2020).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha formalmente chiamato in causa l'Amministrazione Finanziaria
Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo che si costituisse in giudizio.
La stessa risulta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sulla notifica dell'atto presupposto. La contribuente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2015. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto prova della notifica dell'atto presupposto. A tal uopo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, chiamando in causa l'Amministrazione Finanziaria. Tra l'altro, benchè non convenuta formalmente in giudizio, già la ricorrente aveva chiamato in giudizio l'ente impositore con PEC del 15.12.2023 - agli atti di causa – indirizzata a "Email_2". Tuttavia l?Agenzia delle Entrate nonr isulta costituita. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.
10012/2021), l'omessa notifica dell'atto prodromico comporta la nullità della cartella esattoriale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Il tributo in questione, relativo all'anno 2015, doveva essere richiesto entro il 31 dicembre 2018. La cartella è stata notificata solo il 03/10/2022, senza che siano stati prodotti atti interruttivi validi. La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (DL 18/2020) non risulta applicabile in modo tale da giustificare il superamento del termine triennale.
Le spese (anche in assenza di costituzione della parte – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n.
5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo e vanno imputate esclusivamente all'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna L'Agenzia delle entrate di Palermo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente. Compensa le spese con
ADER
Palermo, 21.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 852/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220021650310000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta.
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620220021650310000, notificata il 03/10/2022, relativa alla tassa automobilistica 2015 per un importo complessivo di € 373,96.
MOTIVI DI RICORSO
Omessa notifica dell'atto presupposto (nessun avviso di accertamento ricevuto).
Prescrizione triennale del tributo (la tassa auto si prescrive in 3 anni).
Difetto di motivazione della cartella (violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990).
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'Agente della Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva, non potendo entrare nel merito della pretesa tributaria e contesta la prescrizione, sostenendo che il ruolo è stato reso esecutivo nel 2021 e che i termini sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale VI (art. 68 DL 18/2020).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha formalmente chiamato in causa l'Amministrazione Finanziaria
Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo che si costituisse in giudizio.
La stessa risulta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Sulla notifica dell'atto presupposto. La contribuente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcun avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2015. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto prova della notifica dell'atto presupposto. A tal uopo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, chiamando in causa l'Amministrazione Finanziaria. Tra l'altro, benchè non convenuta formalmente in giudizio, già la ricorrente aveva chiamato in giudizio l'ente impositore con PEC del 15.12.2023 - agli atti di causa – indirizzata a "Email_2". Tuttavia l?Agenzia delle Entrate nonr isulta costituita. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.
10012/2021), l'omessa notifica dell'atto prodromico comporta la nullità della cartella esattoriale.
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, la tassa automobilistica si prescrive in tre anni. Il tributo in questione, relativo all'anno 2015, doveva essere richiesto entro il 31 dicembre 2018. La cartella è stata notificata solo il 03/10/2022, senza che siano stati prodotti atti interruttivi validi. La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale (DL 18/2020) non risulta applicabile in modo tale da giustificare il superamento del termine triennale.
Le spese (anche in assenza di costituzione della parte – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n.
5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo e vanno imputate esclusivamente all'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna L'Agenzia delle entrate di Palermo al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente. Compensa le spese con
ADER
Palermo, 21.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE